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Mera disponibilità del titolare ad adempiere

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Accoglimento o rigetto > Mera disponibilità del titolare ad adempiere

Ove l´interessato chieda ad un gestore di telefonia mobile di conoscere i dati personali che lo riguardano connessi ad alcune carte telefoniche a lui formalmente intestate, nonché di porre termine al trattamento dei dati stessi, non costituisce sufficiente riscontro da parte del gestore la semplice disponibilità a fornire le informazioni richieste ed a cessare l´attività di trattamento, non seguita dall´effettivo tempestivo adempimento.

  • Garante 10 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, pag. 3 [doc. web n. 1064276]


La mera offerta da parte del gestore telefonico della disponibilità a fornire in dettaglio il traffico telefonico "in uscita" dall´utenza (nella specie, di telefonia mobile) dell´interessato, non seguita dalla concreta messa a disposizione dell´elenco delle singole chiamate, non vale a costituire adempimento dell´obbligo connesso all´esercizio del diritto di accesso di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996; ne consegue l´accoglimento del ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge.

  • Garante 10 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, pag. 19 [doc. web n. 1064297]


La semplice manifestazione, da parte del titolare del trattamento, dell´intenzione di aderire alla richiesta di accesso, ove non seguita dall´effettiva comunicazione dei dati all´interessato, non vale a costituire adempimento all´istanza; ne consegue che il ricorso al Garante dev´essere accolto.

  • Garante 20 marzo 2002, in Bollettino n. 26, pag. 13 [doc. web n. 1063482]


La mera disponibilità, manifestata da una centrale rischi privata, di cancellare dalla propria banca dati il nominativo dell´interessato, non accompagnata dall´effettivo compimento degli adempimenti materiali all´uopo necessari, determina l´accoglimento del ricorso al Garante.

  • Garante 23 aprile 2002, in Bollettino n. 27, pag. 39 [doc. web n. 1065100]


La mera disponibilità del titolare del trattamento a fornire i dati oggetto di accesso da parte dell´interessato, non seguita dalla loro effettiva consegna, non impedisce l´accoglimento del ricorso proposto al Garante.

  • Garante 6 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 92 [doc. web n. 1066295]


La semplice manifestata disponibilità di una società di assicurazioni a mettere a disposizione dell´interessato le informazioni che lo riguardano contenute in una perizia medico legale, non seguita dall´effettiva comunicazione dei dati, non costituisce corretto adempimento all´istanza di accesso. Il relativo ricorso va quindi accolto.

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 20 [doc. web n. 1066158]


Non costituisce adempimento della richiesta di accesso la mera dichiarazione d´intenti del titolare di voler aderire alle richieste dell´interessato, non seguita dalla concreta comunicazione dei dati stessi (fattispecie relativa ad una richiesta di accesso ai dati sanitari detenuti da una società di assicurazione e contenuti in una perizia medico legale).

  • Garante 22 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 32 [doc. web n. 1066480]


L´invio, da parte di una società, dello stato di servizio ad un dipendente, accompagnato dalla mera messa a disposizione, in favore di costui, del fascicolo personale, costituisce una condotta che esprime soltanto una disponibilità del titolare del trattamento ad adempiere alla richiesta dell´interessato, volta a conoscere il complesso dei dati riferiti alla propria attività professionale; pertanto, ove tale disponibilità, alla data di decisione del ricorso, non si sia ancora concretizzata, la domanda di accesso deve trovare accoglimento.

  • Garante 21 novembre 2002 [doc. web n. 1067465]


La mera offerta, da parte di una società di assicurazioni, della disponibilità a consentire l´accesso e l´estrazione dei dati personali contenuti in una perizia medico-legale redatta dal proprio medico fiduciario, non seguita dalla concreta messa a disposizione delle informazioni in favore dell´interessato, non vale a costituire adempimento all´obbligo connesso all´esercizio del diritto di accesso; pertanto, ove tale disponibilità, alla data di decisione del ricorso, non si sia ancora concretizzata, la domanda di accesso deve trovare accoglimento.

  • Garante 25 novembre 2002 [doc. web n. 1067330]


La semplice messa a disposizione, da parte di una società, dei dati relativi all´attività lavorativa del ricorrente integra una condotta che esprime la sola disponibilità del titolare del trattamento ad adempiere alla richiesta di accesso dell´interessato; pertanto, ove tale disponibilità, alla data di decisione del ricorso, non si sia ancora concretizzata, la domanda di accesso deve trovare accoglimento.

  • Garante 16 maggio 2003 [doc. web n. 1128854]


È fondata l´opposizione al trattamento di dati – consistito nell´invio di e-mail aventi contenuto promozionale, senza la preventiva acquisizione del consenso informato dell´intestatario dell´indirizzo di posta elettronica – ove il titolare del trattamento si limiti a dichiarare la propria disponibilità a cancellare l´indirizzo e-mail, asseritamene inserito per errore nella mailing list, senza poi dare seguito a tale proposito.

  • Garante 24 giugno 2003 [doc. web n. 1140376]


La sola disponibilità manifestata dal titolare del trattamento a far rettificare un´errata informazione riguardante l´interessato, non seguita dall´effettiva correzione, non costituisce adempimento all´esercizio del diritto di accesso dell´interessato, e comporta l´accoglimento del ricorso da questi presentato al Garante (nella specie, un istituto di credito non ha posto in essere concrete misure idonee ad eliminare un´errata segnalazione, pregiudizievole per l´interessato, dalla banca dati di una "centrale rischi" privata).

  • Garante 6 febbraio 2003 [doc. web n. 1067945]


La mera disponibilità di una società a fornire ad un ex dipendente i dati afferenti al pregresso rapporto di lavoro non vale a costituire adempimento dell´obbligo di comunicare i dati all´interessato che ne abbia fatto richiesta. Pertanto, ove tale disponibilità non si sia effettivamente concretizzata nel corso del procedimento, il ricorso dev´essere accolto.

  • Garante 6 marzo 2003 [doc. web n. 1068078]


Dev´essere accolta l´opposizione al trattamento allorché il titolare del trattamento, richiesto di indicare l´origine delle informazioni trattate, si limiti soltanto ad ipotizzare la provenienza dell´indirizzo e-mail del ricorrente, senza provvedere, peraltro, all´effettiva cancellazione dei dati personali dell´interessato, operazione verso la quale durante il procedimento aveva manifestato soltanto una mera disponibilità.

  • Garante 21 marzo 2003 [doc. web n. 1068255]


Poichè l´invio di sms promozionali su utenze telefoniche mobili è illecito ove non sia stato acquisito preventivamente il consenso informato dell´intestatario, va accolta l´opposizione al trattamento dei dati nel caso in cui il titolare, pur avendo manifestato l´intenzione di interrompere l´invio dei messaggi, non abbia inibito efficacemente il trattamento dei dati contestato (fattispecie relativa al reiterato invio di sms con i quali, un fornitore di servizi di telecomunicazione, promuoveva l´opportunità di acquisire loghi, dedicare frasi e canzoni, aderire ad offerte commerciali o a nuovi servizi a pagamento, nonostante la manifestata opposizione del destinatario, intestatario delle utenze, al trattamento dei suoi dati per fini promozionali).

  • Garante 9 aprile 2003 [doc. web n. 1079087]


Va accolta la richiesta dell´interessato di cancellazione dei dati che lo riguardano, ove il titolare del trattamento si limiti a riservarsi di ottemperare alla richiesta solo a seguito del provvedimento del Garante.

  • Garante 21 maggio 2003 [doc. web n. 1128979]


Ciascun titolare del trattamento è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative idonee a fornire tempestiva risposta, anche negativa, alle istanze di accesso ai dati personali. Va quindi accolto il ricorso con cui l´interessato, ex dipendente di una società, abbia chiesto la comunicazione dei dati contenuti nei prospetti paga relativi a periodi pregressi, anche lontani nel tempo, ove il titolare del trattamento, nel rispondere di non essere allo stato in grado, per la complessità delle ricerche, di comunicare le informazioni richieste, si riservi di fornire eventuali più precisi ragguagli all´esito degli ulteriori accertamenti in corso (fattispecie relativa a dati, relativi al rapporto intercorso con un datore di lavoro cui la società titolare era subentrata, risalenti ai 20 - 30 anni precedenti la presentazione dell´istanza di accesso).

  • Garante 2 luglio 2003 [doc. web n. 1079989]

Scheda

Doc-Web
1146878
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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