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Provvedimento del 24 giugno 2003 [1140434]

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[doc. web. n. 1140434]

Provvedimento del 24 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Davide Santinoli

nei confronti di

Age One Agency s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale (collegamenti ad Internet tramite telefonia mobile) da parte del sito web www.nafura.it, di cui la società resistente sarebbe titolare, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designato.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 28 maggio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente, con nota datata 3 giugno 2003, nel comunicare i suoi estremi identificativi completi e quelli del responsabile del trattamento designato, ha sostenuto che:

  • non avrebbe mai ricevuto alcuna comunicazione da parte del ricorrente;
  • il ricorrente ha ricevuto le e-mail in questione poiché si sarebbe in precedenza registrato sul sito web www.nafura.it gestito dalla società resistente in data 14 aprile 2001 dal seguente indirizzo Ip "151.24.132.146";
  • tutti i dati personali raccolti "vengono utilizzati per espletare i servizi richiesti dall´utente e per effettuare invii di comunicazioni promozionali (così come indicato nel disclaimer relativo alla privacy, sulle pagine di www.nafura.it)"; 
  • l´indirizzo e-mail in questione, unico dato personale relativo all´interessato detenuto dalla società, è stato cancellato dai propri archivi.

Con nota fax dell´11 giugno 2003, il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto e la liceità del trattamento effettuato dalla resistente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

L´utilizzo degli indirizzi di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 sono legittime.

Dalla documentazione in atti emerge che la società resistente ha informato il ricorrente circa i dati detenuti e la loro origine e ha comunicato gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento. La resistente ha altresì dichiarato di aver cancellato l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente.

Sulla base di tali dichiarazioni (della cui veridicità l´autore risponde sul piano penale ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Questa Autorità si riserva di verificare, con un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, lettera b), della legge n. 675/1996, il complessivo trattamento dei dati effettuato dalla società resistente, in relazione a tutti gli elementi acquisiti nel corso della trattazione di questo e di precedenti procedimenti.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare va posto in misura pari a 100 euro a carico di Age One Agency s.r.l., stante la necessità di disporre una parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro, sia pure tardivamente, inviato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 100 euro, previa compensazione del spese, a carico di Age One Agency s.r.l., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1140434
Data
24/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso