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Provvedimento del 13 maggio 2003 [1128771]

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[doc. web n. 1128771]

Provvedimento del 13 maggio  2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Maria Elisabetta Cervato

nei confronti di

Vodafone Omnitel N.V.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente, titolare di due utenze telefoniche mobili attivate da Vodafone Omnitel N.V., afferma di non aver ricevuto riscontro dalla società ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano, la comunicazione in forma intelligibile del loro contenuto e della relativa origine, della logica, delle modalità e finalità del trattamento, nonché degli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata, specificando di aver inoltrato l´istanza ai sensi del citato art. 13 dopo aver ricevuto un sms promozionale relativo a possibili vantaggi offerti dalla resistente e da un’altra società operante in un settore non attinente il servizio di telefonia mobile, ha ribadito le proprie istanze e ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 24 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con note anticipate via fax in data 5 e 7 maggio 2003 e nel corso dell´audizione dell’8 maggio 2003, fornendo indicazioni in merito a natura, modalità, finalità del trattamento, nonché al responsabile del trattamento ed alla tipologia dei dati personali detenuti, e precisando che:

  • "negli archivi informatici sono presenti dati personali relativi alla sua persona, acquisiti in sede di riattivazione delle carte ricaricabili (...) e durante l’utilizzo del servizio, tra cui a titolo esemplificativo, dati anagrafici (...), dati di traffico";
  • i dati personali dell’interessata sono trattati anche per "finalità funzionali alle attività" della società quali "invio di materiale pubblicitario /informativo/promozionale e di aggiornamento su iniziative ed offerte di Vodafone Omnitel e proprie società controllate e collegate, di programmi e promozioni volti a premiare i clienti";
  • che il messaggio ricevuto dalla ricorrente è stato inviato esclusivamente ai "clienti iscritti all’operazione a premi denominata "Omnione", un programma di fidelizzazione che consente, attraverso l´utilizzo del cellulare, di accumulare punti ed ottenere premi, vantaggi ed agevolazioni offerti anche da partner commerciali della società;
  • e che "sulle utenze ricaricabili intestate alla sig.ra Cervato risulta prestato il consenso connesso alle finalità funzionali all’attività di Vodafone Omnitel ivi compreso l’invio di comunicazioni relative a programmi e promozioni volti a premiare i clienti", quale quella contestata dalla ricorrente medesima.

La ricorrente, con memoria inviata il 7 maggio 2003, ha contestato l´invio del messaggio sms ed ha ribadito la propria richiesta relativa alle spese.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una società di telefonia in relazione a due utenze telefoniche mobili di cui la ricorrente è titolare.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle richieste volte a conoscere modalità, natura e finalità del trattamento, origine dei dei dati personali ed estremi identificativi del responsabile del trattamento, istanze con riferimento alle quali la resistente ha fornito un riscontro adeguato.

Il ricorso deve essere invece accolto in ordine alla richiesta di ottenere la comunicazione intelligibile dei dati personali della ricorrente. La resistente, che si è limitata ad indicare la tipologia di tali dati dovrà comunicare alla ricorrente, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, i dati personali che la riguardano.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare va posto in misura pari alla metà a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente ed in modo incompleto, dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di ottenere la comunicazione intelligibile dei dati relativi alla ricorrente e ordina a Vodafone Omnitel N.V. di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari alla metà a carico di Vodafone Omnitel N.V., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 13 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1128771
Data
13/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso