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Provvedimento del 18 ottobre 2004 [1108843]

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[doc. web n. 1108843]

Provvedimento del 18 ottobre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Rodolfo Dossi rappresentato e difeso dall´avv. Adalberto Neri presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, i cui dati personali risultano censiti presso Crif S.p.A. in relazione alla trascrizione di una sentenza di divisione ereditaria, afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro da parte di tale società ad un´istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale aveva chiesto la cancellazione dei dati che lo riguardano.

Con il ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice l´interessato ha ribadito la richiesta di cancellazione dei dati "dalla banca dati atti pregiudizievoli" ed ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 4 giugno 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, la società resistente, con nota inviata via fax il 7 luglio 2004, ha dichiarato che:

  • il ricorrente risulta censito nella banca dati "Atti pubblici" in relazione alla trascrizione di una sentenza di divisione ereditaria del 16 luglio 2003;
  • tale informazione è stata acquisita da pubblici registri immobiliari "presso i quali, a tutt´oggi, non esiste alcun annotamento di cancellazione";
  • considerata la coincidenza tra le informazioni censite nella propria banca dati e quelle risultanti dalla Conservatoria di Bergamo, Crif S.p.A. non potrebbe procedere alla cancellazione richiesta, essendosi limitata a "veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche consultate";
  • la funzione informativa svolta da Crif S.p.A. non recherebbe, ad avviso della resistente, pregiudizio agli interessati in quanto la valutazione delle informazioni fornite sarebbe effettuata autonomamente solo "da parte degli istituti di credito e di qualunque altro cliente del servizio".

Crif S.p.A. ha quindi chiesto di rigettare il ricorso compensando le spese del procedimento.

Con nota inviata via fax il 13 luglio 2004 il ricorrente, pur non contestando la provenienza e l´esattezza dei dati detenuti dalla resistente, ha eccepito il loro inserimento da parte di Crif S.p.A. nella lista dei c.d. "dati pregiudizievoli".

Con nota inviata via fax il 15 settembre 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, Crif S.p.A. ha sostenuto che la questione sollevata dal ricorrente sarebbe a suo avviso "meramente terminologica" in quanto la banca dati "Atti pubblici" da essa gestita "può anche essere definita dagli enti che a tale banca dati accedono come "Dati pregiudizievoli"".

Con nota inviata il 27 settembre 2004 il ricorrente ha ritenuto inadeguato anche il nuovo riscontro ed ha ulteriormente sottolineato che una sentenza di divisione ereditaria non può essere considerata come dato pregiudizievole riferito all´interessato.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato da una società che tratta e comunica ad un ampio numero di operatori economici informazioni personali ricavate, nel caso di specie, da fonti pubbliche accessibili a chiunque.

Il ricorso è fondato.

Nei riscontri forniti al ricorrente in risposta alle istanze formulate, la società resistente ha attestato di aver acquisito i dati dai pubblici registri immobiliari curati dalla competente amministrazione finanziaria. La resistente utilizza quindi, nel caso di specie, informazioni provenienti da pubblici registri che i soggetti privati possono trattare anche senza il consenso degli interessati (art. 24, comma 1, lett. c), del Codice) e di cui non è contestata l´esattezza.

Dalla documentazione in atti prodotta dal ricorrente e che questi avrebbe ottenuto da "una interrogazione presso un istituto di credito", risulta tuttavia l´esistenza di un report contenente la denominazione "CRIF-Ricerca pregiudizievoli-Copyright CRIF", al cui interno viene poi indicata la citata sentenza di divisione ereditaria.

L´inserimento di tale informazione nell´ambito di un report volto specificamente a dare certezza dell´esistenza di eventuali "dati pregiudizievoli" dà luogo ad un trattamento di dati personali non corretto (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice) e che getta una luce negativa sull´interessato. Quest´ultimo viene in tal modo associato, in termini arbitrari, a soggetti ai quali sono invece riferiti taluni dati che possono essere rilevanti ai fini della valutazione dell´affidabilità e solvibilità patrimoniale (quali, ad esempio, l´iscrizione di ipoteche).

Tale indebita associazione porta ad abbinare a tali dati un´informazione neutra quale quella connessa ad un´ordinaria operazione di scioglimento di una comunione ereditaria. L´informazione diviene altresì non pertinente (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice) in un contesto, come quello in esame, nel quale si distinguono anagrafiche "contro" e anagrafiche "a favore"; risulta poi direttamente pregiudizievole al di là di quale sia la formale denominazione della banca dati e delle valutazioni che, sulla base della sua consultazione, possono essere compiute dagli operatori economici.

In accoglimento del ricorso, quale "misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato" (art. 150, comma 2, del Codice), va ordinato a Crif S.p.A. di cancellare i dati personali oggetto di contestazione nell´odierno ricorso dalla banca dati nella quale sono attualmente consultabili con la funzione "ricerca pregiudizievoli", entro e non oltre la data di venti giorni da quella di ricezione del presente provvedimento, dando conferma di tale adempimento all´interessato e a questa Autorità entro la medesima data.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico della resistente è determinato ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) accoglie il ricorso e ordina a Crif S.p.A., quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, la cancellazione dei dati personali relativi alla sentenza di divisione ereditaria oggetto di ricorso, nei termini di cui in motivazione;

b) determina in misura forfettaria in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone a carico della resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 ottobre 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1108843
Data
18/10/04

Tipologie

Decisione su ricorso