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Ordini professionali - Trattamento dei dati personali degli associati - 26 ottobre 1998 [1104084]

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[doc. web n. 1104084]

Ordini professionali - Trattamento dei dati personali degli associati - 26 ottobre 1998

Il Garante, riprendendo sue precedenti pronunce (in bollettino n. 1 pag. 40, 46 - in bollettino n. 5 pag. 12) chiarisce alle associazioni che per gli obblighi d´informativa e di richiesta del consenso per le adesioni dei nuovi associati può essere sufficiente una formula sintetica, ma concisa.

Roma, 26 ottobre 1998

AIAF
Associazione italiana degli analisti finanziari
Via Dante 9
20123 Milano


OGGETTO: disciplina relativa al trattamento dei dati personali degli associati all´AIAF

L´AIAF, associazione italiana degli analisti finanziari, ha chiesto di conoscere gli adempimenti prescritti dalla legge 675/1996, in particolare per quanto attiene al consenso degli associati, in relazione alla stampa di un "Annuario Soci" che viene inviato a tutti gli associati e agli abbonati alla "Rivista AIAF".

Al riguardo si fa presente che oltre all´informativa prevista all´art. 10 della legge n. 675/1996, salvo che si tratti di dati conoscibili da chiunque, è necessaria l´acquisizione del consenso dell´interessato che può essere anche orale ma che, in ogni caso, deve risultare da un documento scritto come lo stesso formulario di richiesta di adesione all´AIAF; peraltro, il consenso non è necessario, fra le altre ipotesi, quando si tratti di dati conoscibili da chiunque.

A tale fine il Garante ha chiarito, anche attraverso un comunicato stampa, che, in via generale, per le nuove adesioni può essere sufficiente una formula concisa ma puntuale, da riportarsi nel modulo di adesione all´associazione: "Ricevuta l´informativa sull´utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari".

Ciò potrà avvenire anche per coloro che si sono associati prima dell´entrata in vigore della legge n. 675/1996, all´atto del previsto aggiornamento della loro scheda di adesione.

Per tutti i soci, sia attuali, sia nuovi, il consenso può essere documentato con una formula concisa, ma puntuale che prenda spunto dall´informativa fornita ai sensi dell´art. 10 della legge, collegando il consenso alle attività previste dallo statuto (ove la pubblicazione dell´Annuario ed il suo invio agli abbonati siano previsti dallo statuto) o, più direttamente, alla stampa e diffusione dell´Annuario stesso.

IL PRESIDENTE