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Trattamento dei dati personali - Dati sensibili - 2 agosto 1999 [1096700]

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[doc. web n. 1096700]

Trattamento dei dati personali - Dati sensibili - 2 agosto 1999

Alcuni dati contenuti nei resoconti ufficiali del Consiglio Universitario Nazionale potrebbero avere natura sensibile (art. 22, comma 1, legge n. 675/1996), laddove siano idonei a rivelare, ad esempio, lo stato di salute degli interessati. Al riguardo si evidenzia che il trattamento di tali dati risulta espressamente autorizzato in quanto il d.lg. n. 135/1999 ha riconosciuto la rilevanza a livello di interesse pubblico delle attività dirette all´applicazione della disciplina in materia di documentazione dell´attività istituzionale di organi pubblici (v. art. 8, commi 5, lett. a) e 6).


Roma, 2 agosto 1999

Prof. Luigi LABRUNA
Presidente del Consiglio Universitario Nazionale


Caro Presidente,

mi riferisco alla Tua richiesta di parere sulla compatibilità con il disposto della legge n. 675/1996 della prassi seguita da alcuni consiglieri dell´Organo collegiale da Te presieduto di elaborare resoconti dei lavori, dichiaratamente non ufficiali e contenenti informazioni che identificano singole persone, fatti circolare poi mediante e-mail e pubblicizzati su alcuni siti Internet.

Dalla copia di uno dei suddetti "resoconti CUN Notizie" qui trasmessi, si evince che essi sono inviati ad un determinato numero di soggetti mediante e-mail, come comunicazioni personali in relazione alle quali il destinatario può chiedere che il proprio indirizzo sia cancellato dalla lista.

La non ufficialità di tali resoconti è chiaramente evidenziata dal momento che, benché accessibili anche su alcuni siti Internet, negli stessi si raccomanda espressamente, per riferimenti più attendibili, di consultare il sito web del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) dove sono accessibili i documenti e i verbali ufficiali.

Nel caso in esame, pertanto, il trattamento dei dati personali connesso alla comunicazione e alla diffusione del suddetto "resoconto CUN Notizie" rientra nei trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero, ai quali si applicano le disposizioni della legge n. 675/1996 sull´attività giornalistica (art. 12, comma 1, lett. e), art. 20, comma 1, lett. d) e art. 25 legge n. 675/1996).

In tal caso, quindi, si prescinde dal consenso degli interessati e dalla previa autorizzazione del Garante, fermi restando i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza e l´osservanza del codice di deontologia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998.

Trattandosi di resoconti predisposti sulla base di appunti dei consiglieri che partecipano all´Organo collegiale, non si pone un problema di liceità dell´acquisizione delle fonti, fatta salva l´eventuale specifica segretazione di singole parti delle riunioni di codesto Consiglio.

Queste considerazioni riguardano la richiesta di parere in merito alla elaborazione di resoconti non ufficiali da parte di alcuni consiglieri.

Per quanto attiene invece al regime di pubblicità delle deliberazioni ufficiali del Consiglio universitario nazionale (CUN), riteniamo opportuno far presente che la legge n. 675/1996 ha introdotto una disciplina per il trattamento dei dati personali la quale permette alle pubbliche amministrazioni di comunicare e diffondere i dati personali a soggetti privati solo quando tali operazioni siano previste puntualmente da una norma di legge o di regolamento (art. 27, comma 3).

Dall´esame delle vigenti disposizioni concernenti l´attività del Consiglio (v. art. 25 d.P.R. 1 febbraio 1996, n. 167), non sembrano emergere norme che disciplinano il regime di pubblicità delle relative deliberazioni. Se così fosse, tali aspetti andrebbero disciplinati quantomeno con un atto regolamentare emanato dal Ministro dell´università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel quale andrebbero indicati anche l´ambito di diffusione e di comunicazione dei dati contenuti nei suddetti resoconti, e alcune cautele per il rispetto delle altre disposizioni della legge n. 675/1996 che riguardano, in particolare, la qualità dei dati, l´informativa agli interessati e le misure di sicurezza (artt. 9, 10 e 15).

Una questione analoga si è posta in tema di pubblicità di determinati dati relativi a laureati, dottori di ricerca e docenti in ambito universitario, ed ha trovato idonea soluzione con il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (v. art. 6, comma 4; v. anche, da ultimo, il d.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390 in tema di reclutamento di professori universitari di ruolo e di ricercatori).

La medesima problematica concernente il regime di conoscibilità dei dati degli studenti ha trovato infine soluzione nello schema di decreto legislativo in materia di trattamento di dati per scopi storici, statistici e di ricerca scientifica approvato il 29 luglio u.s., in corso di pubblicazione.

Alcuni dati contenuti nei resoconti ufficiali del Consiglio potrebbero avere natura sensibile (art. 22, comma 1, legge n. 675/1996), laddove siano idonei a rivelare, ad esempio, lo stato di salute degli interessati. Al riguardo, riteniamo opportuno evidenziare che il trattamento di tali dati risulta espressamente autorizzato in quanto il d.lg. n. 135/1999 ha riconosciuto la rilevanza a livello di interesse pubblico delle attività dirette all´applicazione della disciplina in materia di documentazione dell´attività istituzionale di organi pubblici (v. art. 8, commi 5, lett. a) e 6).

Ai sensi dell´art. 22, comma 3-bis, della legge n. 675/1996, come modificato dall´art. 5, comma 3, del citato d.lg. n. 135, rimangono pertanto da identificare, secondo i princìpi stabiliti agli artt. 2, 3 e 4 dello stesso decreto n. 135, i tipi di dati e le operazioni strettamente necessari e pertinenti in relazione alle specifiche attività svolte dal Consiglio universitario nazionale.

Tale ricognizione potrebbe essere effettuata in un provvedimento regolamentare il cui iter di approvazione dovrebbe essere comunque avviato dal Ministro della ricerca scientifica e tecnologica entro il 31 dicembre di quest´anno (l´Ufficio del Garante resta a disposizione per fornire ogni chiarimento o collaborazione utile in proposito).

IL PRESIDENTE