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Comunicazione dell'indirizzario dell'archivio statistico delle imprese attive - 3 giugno 1999 [1092277]

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[doc. web n. 1092277]

Comunicazione dell´indirizzario dell´archivio statistico delle imprese attive - 3 giugno 1999

La legge n. 675/1996 ha espressamente fatto salve, in quanto compatibili (art. 43, comma 2), le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante la disciplina del Sistema statistico nazionale.


Roma, 3 giugno 1999

ISTAT
Istituto nazionale di statistica
Via Cesare Balbo 16
00184 Roma


OGGETTO: Comunicazione dell´indirizzario dell´archivio statistico delle imprese attive (ASIA) realizzato dall´ISTAT all´Istituto di studi e analisi economica (ISAE).


Codesto istituto ha comunicato, ai sensi dell´art. 27, comma 2, della legge n. 675/1996, di avere intenzione di aderire alla richiesta avanzata dall´Istituto di studi ed analisi economica (ISAE) di poter accedere all´indirizzario dell´archivio statistico delle imprese attive (ASIA), realizzato da codesto stesso istituto.

La richiesta dell´ISAE, ente pubblico facente parte del Sistema statistico nazionale (d.P.R. 28 settembre 1998, n. 374), risulta motivata dall´esigenza di poter disporre, esclusivamente per fini statistici, di elementi di riferimento certi per la formazione di liste di imprese interessate alle rilevazioni di cui lo stesso istituto è titolare.

Occorre premettere che la legge n. 675/1996 ha espressamente fatto salve, in quanto compatibili (art. 43, comma 2), le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante la disciplina del Sistema statistico nazionale. È altresì opportuno ricordare che è in corso di definizione la disciplina della protezione dei dati personali nel settore della ricerca scientifica e statistica, tramite l´attuazione delle Raccomandazioni del Consiglio d´Europa R. (93) 10 e della più recente R. (97) 18.

Ciò premesso, si osserva che, data la natura pubblica dei soggetti interessati al predetto flusso di dati personali, il parametro normativo da prendere in considerazione è rappresentato dall´art. 27 della legge n. 675/1996, il quale considera lecito lo scambio di dati tra soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda.

Tale disposizione va collegata all´art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 374/1998 il quale espressamente consente all´Istituto di studi e analisi economica (ISAE) di accedere, per lo svolgimento delle attività d´istituto, mediante protocolli d´intesa, al sistema informativo di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/1989 e del regolamento comunitario n. 2186/93, ai dati del SISTAN e di altre pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute a fornire, ai sensi delle vigenti disposizioni, gli ulteriori elementi e le informazioni in loro possesso richiesti dall´Istituto ai fini dell´esercizio dei propri compiti.

In questo quadro normativo rientra la comunicazione dei predetti dati fra codesto Istituto di statistica e l´ISAE, comunicazione che pertanto non richiede la necessità di alcuna comunicazione al Garante ai sensi dell´art. 27, comma 2, della legge n. 675/1996.

IL PRESIDENTE