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Codici di deontologia - Disposizioni relative all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile - 4 ottobre 2000 [1087786]

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[doc. web n. 1087786]

Codici di deontologia -  Disposizioni relative all´uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile - 4 ottobre 2000

Fra i codici di deontologia di cui il Garante promuove la sottoscrizione (v. provvedimento del garante del 10 febbraio 2000, pubblicato anche nel bollettino 11-12 pag. 115), c´è anche quello relativo ai trattamenti di dati personali effettuati per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell´interessato, che disciplinerà fra l´altro come debbano essere utilizzati i dati personali acquisiti tramite la ricezione di atti e documenti per via telematica.

Roma, 4 ottobre 2000

Ministero della giustizia
Ufficio legislativo
Roma

OGGETTO: schema di d.P.R. concernente "Disposizioni relative all´uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile".

Il Garante ha esaminato lo schema di d.P.R. e tenendo conto delle modifiche apportate al testo originario a seguito delle proposte formulate dall´AIPA con nota GAB/0000372 del 5 settembre u.s., formula le seguenti osservazioni:

a) nell´art. 3, comma 3, è necessario richiamare, tra le altre disposizioni, l´art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (applicabile ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia presso uffici giudiziari: art. 4, comma 2, l. n. 675) e il connesso d.P.R. 14 settembre 1999, n. 318, in materia di sicurezza;

b) nel medesimo articolo, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, occorre ribadire la necessità che i dati personali acquisiti presso i difensori delle parti a seguito di accesso al sistema informatico civile o, comunque, di ricezione di atti e documenti per via telematica, siano utilizzati in modo lecito e corretto da parte dei vari soggetti che vi possono accedere (sostituti ausiliari, tirocinanti, praticanti, colleghi operanti presso studi associati, associazioni di professionisti; personale amministrativo, ecc.). Il Garante ha già impartito in proposito alcune prescrizioni nell´autorizzazione generale n. 4/2000, rilasciata ai sensi dell´art. 22 della legge n. 675/1996 in tema di trattamento dei dati sensibili da parte di liberi professionisti. Nuove regole potrebbero essere adottate in proposito in occasione del varo del codice di deontologia per il trattamento di tutti i dati personali trattati a fini di indagine difensiva e di difesa di un diritto in sede giudiziaria, promosso dal Garante con provvedimento del 10 febbraio 2000 e attualmente in fase di predisposizione. Pertanto, in aggiunta ad una prima, sintetica disposizione di ordine generale da inserire nel citato art. 3, si potrebbe operare un riferimento nel medesimo articolo per gli aspetti di dettaglio alle prescrizioni impartite dal Garante mediante autorizzazione o previste dal citato codice di deontologia.

L´Autorità resta a disposizione per ogni ulteriore contributo o chiarimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli