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Provvedimento del 18 febbraio 2004 [1087618]

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[doc. web n. 1087618]

Provvedimento del 18 febbraio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giampaolo Ercolin

nei confronti di

Telecom Italia S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1° gennaio 2004), con la quale aveva chiesto di accedere ai dati personali relativi al traffico telefonico "in entrata e in uscita" relativi alla propria utenza telefonica di rete fissa.

Avendo ricevuto una nota di riscontro da parte della resistente con la quale la stessa, nel comunicare di essersi già attivata per corrispondere alla richiesta relativa alle chiamate "in uscita", rifiutava di comunicare i dati relativi alle chiamate "in entrata", il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 145 s. del d.lg. n. 196/2003), ribadendo la propria istanza di accesso relativa al traffico telefonico "in entrata". In particolare, il ricorrente rileva la necessità di ottenere tali dati in relazione ad una controversia insorta con un istituto di credito riguardo ad un ordine telefonico di vendita di titoli che non sarebbe stato eseguito; ha poi chiesto al Garante di valutare l´applicabilità alla resistente delle disposizioni concernenti il risarcimento del danno.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 30 dicembre 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), Telecom Italia S.p.A. ha risposto con nota inviata via fax in data 21 gennaio 2004, con la quale ha confermato la propria posizione sostenendo:

  • che la propria condotta relativa al traffico telefonico "in entrata" è coerente con quanto stabilito in materia di accesso ai dati dall´art. 14, comma 1, lett. e-bis), della legge n. 675/1996, vigente al tempo dell´istanza proposta dal ricorrente, in base al quale "i dati di traffico in entrata possono essere richiesti (a determinate condizioni) unicamente nell´ambito di indagini difensive penali";
  • che l´interessato dovrebbe, a suo avviso, "provare, già nella richiesta di accesso, oltre alla titolarità dell´utenza, il concreto ed effettivo pregiudizio che potrebbe derivare allo svolgimento delle investigazioni difensive nel caso di mancata acquisizione dei tabulati in entrata";
  • che nel caso di specie tali requisiti non ricorrono;
  • di aver già inviato copia dei tabulati relativi alle chiamate "in uscita".

Il ricorrente, con nota inviata via fax il 12 febbraio 2004, ha contestato tale riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´esercizio del diritto di accesso a dati personali relativi al traffico telefonico "in entrata" riferiti ad una utenza telefonica fissa.

In ordine alla richiesta di conoscere i dati personali relativi alle chiamate telefoniche "in entrata", l´art. 8, comma 2, lett. f), del d.lg. n. 196/2003 (già art. 14, comma 1, lett. e-bis), della legge n. 675/1996) esclude l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del medesimo decreto (già art. 13, comma 1, lett. c) e d), della medesima legge) se i trattamenti di dati personali sono effettuati "da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397".

Tale disposizione traccia un bilanciamento tra il diritto dell´interessato ad accedere ai dati che lo riguardano e il diritto alla riservatezza di terzi (utenti chiamanti e soggetti chiamati), circoscrivendo il diritto di accesso esercitatile direttamente dal chiamato alle sole comunicazioni "in entrata" di cui sia necessaria la conoscenza in quanto, altrimenti, il diniego di accesso comporterebbe un pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000, da comprovare in concreto caso per caso. Ciò anche in relazione alla vigente disciplina relativa all´identificazione della linea chiamante e delle chiamate di disturbo (artt. 6 e 7 d.lg. n. 171/1998, ora artt. 125 e 127 del d.lg. n. 196/2003).

Il presupposto indicato nel citato art. 8 assume quindi un ruolo centrale nell´esame della fattispecie, delimitando rigorosamente -come correttamente eccepito dalla resistente- la stessa eventuale comunicazione dei dati in questione in applicazione dell´art. 20, comma 1, lett. g), della legge n. 675/1996 (ora, art. 24, comma 1, lett. f), d.lg. n. 196/2003), invocata invece dal ricorrente.

Il ricorrente non ha in proposito fornito alcun elemento che permetta di ritenere sussistente il predetto pregiudizio, né esso risulta altrimenti dagli atti sicché, ai sensi della riportata disposizione che va applicata al caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Parimenti inammissibile è la richiesta di risarcimento del danno in ordine alla quale né la legge n. 675/1996, né il d.lg. n. 196/2003 hanno attribuito competenze a questa Autorità.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

inammissibile il ricorso.

Roma, 18 febbraio 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1087618
Data
18/02/04

Tipologie

Decisione su ricorso