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Provvedimento del 30 dicembre 2003 [1085718]

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[doc. web. n. 1085718]

Provvedimento del 30 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Ester Ventura rappresentata e difesa dall´avv. Angelo Manzo

nei confronti di

Consodata S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

A seguito della ricezione di una comunicazione promozionale relativa ad una carta di credito, la ricorrente è venuta a conoscenza che i dati personali che la riguardano erano stati trattati da Consodata S.p.A. per finalità di marketing diretto. Ha quindi presentato una richiesta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 in data 18 ottobre 2003 nei confronti di tale società, al fine di avere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano, di conoscerne il contenuto e l´origine, nonché la logica, le finalità e le modalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento. Con tale richiesta l´interessata si è inoltre opposta al trattamento dei dati per scopi promozionali, chiedendo altresì la cancellazione dei dati "trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati".

Non avendo ricevuto riscontro l´interessata ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, ribadendo le proprie richieste e chiedendo che le spese del procedimento siano poste a carico del titolare del trattamento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 13 novembre 2003, Consodata S.p.A., con nota inviata via fax il 19 novembre 2003, ha dichiarato che l´istanza ex art. 13 formulata dalla ricorrente non era stata ricevuta "da parte della (…) funzione competente" della società e, al fine di individuare "inequivocamente" l´interessata, ha invitato quest´ultima a comunicare nuovamente alla società i propri estremi identificativi al fine di poterla individuare in modo inequivoco.

Con memoria pervenuta il 3 dicembre 2003, la ricorrente, nel ritenere tale riscontro insoddisfacente, ha rilevato che nell´intestazione del ricorso erano indicati nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché il codice fiscale, che permettevano già l´inequivocabile identificazione della ricorrente.

Con memoria inviata via fax il 15 dicembre 2003 Consodata S.p.A., nel qualificarsi come titolare del trattamento (contrariamente, però, a quanto indicato nell´informativa in calce alla pubblicità, ove era indicata quale titolare Clarima S.p.A.), ha poi sostenuto, "a parziale rettifica di quanto" comunicato precedentemente, di aver cancellato il nominativo della ricorrente dai propri archivi in data 17 novembre 2003. La società ha altresì dichiarato di aver acquisito i dati personali della ricorrente (dettagliatamente indicati nella nota stessa, corrispondenti a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e data di nascita e abbinati all´utenza telefonica della medesima), da Seat Pagine Gialle S.p.A., "esclusivamente per finalità di direct marketing". La resistente ha infine aggiunto che tali dati, "trasmessi come utenza telefonica" e disponibili al pubblico, sarebbero "stati segnalati da Seat Pagine Gialle come dato diffondibile in virtù del consenso (…) espresso anche per la ricezione di informazioni sui prodotti e servizi di marketing diretto".

Con memoria pervenuta il 29 dicembre 2003 la ricorrente ha però replicato che "i dati relativi al codice fiscal, nonché al luogo e alla data di nascita dei titolari di utenza telefonica" non sono dati disponibili al pubblico in quanto non riportati nell´elenco ufficiale abbonati, "né acquisibili attraverso l´interrogazione del Servizio 12". Ad avviso della ricorrente tali dati avrebbero potuto essere trattati dalla resistente soltanto "previo rilascio dell´informativa e previa acquisizione del consenso dell´interessata". Inoltre la ricorrente ha dichiarato che Consodata S.p.A, si sarebbe limitata a cancellare unicamente il nominativo dell´interessata, senza provvedere alla cancellazione degli ulteriori dati detenuti in violazione di legge.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali per finalità di marketing diretto.

La resistente ha fornito sufficiente riscontro alle richieste volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali della ricorrente e a conoscerne il contenuto e l´origine, la logica, le finalità e le modalità del trattamento ed ha altresì fornito gli estremi identificativi del titolare del trattamento.

In ordine a tali profili deve essere quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

In ordine all´opposizione al trattamento dei dati personali per scopi promozionali ed alla richiesta di cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, Consodata S.p.A. si è invece limitata a confermare la cancellazione del solo nominativo dell´interessata, senza chiarire se ulteriori dati che riguardano la stessa siano ancora detenuti nei propri archivi. La resistente non ha altresì dichiarato di aver adottato idonee misure volte ad inibire l´ulteriore utilizzo dei dati dell´interessata per scopi promozionali e di invio di materiale pubblicitario, né ha fornito riscontro alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675 (che nell´informativa all´interessato -e negli atti relativi ad un connesso ricorso dell´interessata- è indicato in riferimento a Consodata S.p.A., che a sua volta si è al contrario qualificata come titolare del trattamento nella nota del 15 dicembre 2003).

Consodata S.p.A. dovrà pertanto dare prova entro il 29 febbraio 2004 di aver adottato ogni idonea misura volta ad inibire l´ulteriore trattamento di dati personali della ricorrente per scopi di marketing, anche mediante la cancellazione dei dati già utilizzati, comunicando altresì entro la medesima data gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato e dando comunicazione entro lo stesso termine anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento.

Con particolare riferimento ai dati personali non riportati in elenchi telefonici disponibili al pubblico, questa Autorità verificherà nell´ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 154 del d.lg. n. 196/2003 i presupposti di liceità del trattamento effettuato da Consodata S.p.A, in relazione all´acquisizione dei dati medesimi da Seat Pagine Gialle S.p.A. e al consenso informato degli interessati.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 200 euro a carico di Consodata S.p.A., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato all´interessata, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento dei dati personali e alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i e ordina a Consodata S.p.A. di corrispondere a tali richieste entro il 29 febbraio 2004, nei termini di cui in motivazione, dando comunicazione anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

b) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso, in ordine ai restanti profili;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 30 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085718
Data
30/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso