g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 30 dicembre 2003 [1085621]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1085621]

Provvedimento del 30 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Gabriele Sorge

nei confronti di

Regione Toscana;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, dipendente della Regione Toscana in servizio presso l´Ufficio regionale per la tutela del territorio di Firenze, afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro dalla regione ad un´istanza di accesso a dati personali formulata il 29 luglio 2003, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 -nonché a precedenti richieste ai sensi della legge n. 241/1990- con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di conoscere la relativa origine, la logica e le finalità del trattamento, nonché l´aggiornamento, la rettificazione o l´integrazione dei medesimi dati.

Nel riscontro a tale istanza, fornito al ricorrente il 31 luglio 2003, il dirigente del citato Ufficio aveva dichiarato:

  • di trattare i "normali dati personali (…) per svolgere i propri compiti d´ufficio (…) nei confronti dei dipendenti";
  • che "in generale (…) vengono raccolti i dati anagrafici, i certificati medici, i dati riguardanti (…) missioni, (…) ferie, (…) permessi, (…) e quanto altro serva per la normale gestione del personale (…)";
  • che le finalità del trattamento dei dati personali dell´interessato sono da ravvisare nella disciplina sul lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
  • di essere disponibile all´aggiornamento, alla rettificazione o alla integrazione dei dati personali del ricorrente, e di aver a tal fine messo a sua disposizione la relativa "documentazione (…)" sebbene per la consultazione del fascicolo personale che lo riguarda il ricorrente dovrebbe recarsi "al competente ufficio, che è presso il centro direzionale di Novoli (…)";
  • che per il compimento di queste ultime operazioni "è necessario" che il ricorrente "indichi con assoluta precisione i dati per i quali chiede la relativa correzione".

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente aveva ribadito le proprie richieste.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 27 ottobre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la regione resistente, con nota dell´Ufficio regionale per la tutela del territorio di Firenze in data 10 novembre 2003, aveva risposto sostenendo:

  • che non era "in grado di fornire (…) a fronte dell´assoluta indeterminatezza delle richieste formulate" dal ricorrente "altri dati personali oltre quelli già forniti (…)";
  • che tale indeterminatezza risiedeva "nella confusa sovrapposizione di richieste del ricorrente (…) riguardanti, al contempo, l´accesso al fascicolo personale, l´accesso ai dati ai sensi della legge n. 675/1996 e l´accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/1990";
  • con riferimento al fascicolo personale, che lo specifico Ufficio destinatario della richiesta non è "tenuto a conservare presso la propria struttura (…) alcun fascicolo personale dedicato ai propri dipendenti, essendo tale incombenza attribuita ad una precisa struttura regionale che ha sede presso il centro direzionale di Novoli (…)";
  • in ordine all´accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990 di aver "sempre fornito" al ricorrente il materiale dallo stesso richiesto, "fatti salvi casi di assoluta indeterminatezza della richiesta (…)";
  • in merito alle richieste avanzate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, che il ricorrente non aveva indicato a quali dati si riferissero.

Il ricorrente, con nota inviata via fax il 20 novembre 2003, ha contestato la posizione assunta da controparte nella memoria del 10 novembre 2003, con particolare riferimento alla conservazione del fascicolo personale che lo riguarda, adducendo di aver visionato, in passato, per opera del "predecessore del sig. Benincasi", il fascicolo personale dal quale ha "estratto copie di documenti" non più ritrovate "nel fascicolo personale visionato il 23 luglio 2003".

Nell´audizione del 24 novembre 2003 l´interessato ha precisato che quanto richiesto riguardava unicamente i dati detenuti dal predetto Ufficio presso il quale egli presta servizio ed ha altresì precisato le proprie richieste affermando di avere ora "specifico interesse" ad avere "accesso ai dati personali contenuti nei carteggi intercorsi fra l´ing. Benincasi e l´amministrazione, nonché ai carteggi intervenuti tra il precedente dirigente, (…) e l´amministrazione (…) ai dati relativi agli eventuali procedimenti disciplinari e penali, nonché alle schede di valutazione formulate in riferimento alla propria posizione dall´amministrazione". In tale sede l´amministrazione resistente ha quindi dichiarato di voler completare il riscontro all´interessato.

Con successive note del 28 novembre e 2 dicembre 2003 il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

La Regione Toscana, attraverso l´Ufficio regionale per la tutela del territorio di Firenze e nel corso di incontri svoltisi il 5 ed il 9 dicembre 2003, ha messo a disposizione dell´interessato la documentazione contenente i dati personali dallo stesso richiesti nell´audizione del 24 novembre 2003; ha osservato poi che il ricorrente continuerebbe "a fare confusione fra "fascicolo personale"vero e proprio, che deve essere tenuto dalla struttura regionale competente e la semplice "cartellina personale"messa a disposizione della segreteria dell´URTT di Firenze per rendere (…) più agevole lo svolgimento del consueto lavoro relativo ad alcune operazioni della gestione del personale".

Di seguito, con note del 12, 15 e 17 dicembre 2003, il ricorrente ha formulato altre considerazioni in ordine al contenuto di diversi documenti acquisiti a seguito della richiesta di accesso in questione.

Da ultimo, con fax del 18 dicembre 2003, il predetto Ufficio ha fornito indicazioni sull´origine dei dati, sulla logica e le finalità del trattamento affermando altresì:

  • che a suo avviso il titolare del trattamento sarebbe "l´Ente Regione Toscana-Giunta Regionale";
  • di rivestire "il ruolo di Responsabile del trattamento di (…) dati che risiedono nell´Ufficio regionale per la tutela del territorio di Firenze".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato da una regione, in particolare presso un determinato ufficio, e riferiti alla carriera professionale di un dipendente.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, in relazione alle richieste del ricorrente come precisate nel corso del procedimento, in particolare in occasione dell´audizione del 24 novembre 2003 e della redazione del verbale di accesso ai dati del 5 dicembre 2003.

Il titolare del trattamento resistente, da individuarsi nell´ente regione complessivamente considerato e non anche in suoi specifici uffici od organi (presso i quali operano anche responsabili del trattamento dei dati, come il menzionato dirigente rispetto alle informazioni detenute presso l´Ufficio regionale per la tutela del territorio), ha fornito nel corso del procedimento un riscontro idoneo rispetto alle richieste formulate dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con riferimento all´origine dei dati personali che lo riguardano, alla logica ed alle finalità del trattamento effettuato e all´accesso ai medesimi dati, mettendo a disposizione tutti i dati personali contenuti nella documentazione sul rapporto di lavoro, in ottemperanza alle più specifiche richieste precisate dal ricorrente nell´audizione del 24 novembre 2003 e in occasione dell´accesso del 5 dicembre 2003.

La dichiarazione di non luogo a provvedere consegue a tale specificazione delle richieste del ricorrente, in favore del quale resta impregiudicata la facoltà di accedere a dati personali detenuti presso altre strutture (in particolare, presso il centro direzionale di Novoli), anche alla luce delle affermazioni di controparte in ordine alla distinzione tra "cartellina personale" e "fascicolo personale" (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), e alla stessa nuova istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 già indirizzata dal ricorrente alla Direzione generale delle politiche territoriali e ambientali della regione resistente.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico dell´amministrazione resistente, previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti, seppure solo dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2 del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, in misura pari a 100 euro, a carico della regione resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085621
Data
30/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso