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Reti telematiche e Internet - L'uso di indirizzi e-mail costituisce trattamento di dati personali - 26 novembre 2003 [1084271]

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[doc. web. n. 1084271]

Reti telematiche e Internet - L´uso di indirizzi e-mail costituisce trattamento di dati personali - 26 novembre 2003

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof.

Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Angelo Salice

nei confronti di

Franco Levi;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro da parte di Franco Levi ad una istanza con la quale, nel contestare l´invio di numerosi messaggi di posta elettronica non sollecitati (volti ad illustrare le attività di un organismo e a promuovere un libro), accanto a due richieste non previste dall´art. 13 della legge n. 675/1996, aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione degli stessi in forma intelligibile e della loro origine, delle finalità e modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare del trattamento. Con la medesima istanza, il ricorrente ha altresì chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano dagli archivi del resistente e l´attestazione che tale cancellazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi, opponendosi anche al loro ulteriore trattamento per la predetta finalità.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 9 ottobre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato attraverso un reiterato e contestato invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica.

Il ricorso deve essere accolto.

Nonostante le note di invito ad aderire inviate sia a mezzo posta prioritaria, sia a mezzo raccomandata a/r (che risulta pervenuta in data 14 ottobre 2003), il resistente, individuato dal ricorrente quale titolare del trattamento, non ha fornito all´interessato ed a questa Autorità alcuna risposta alle istanze proposte.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) c) della legge n. 675/1996. Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

Dalla documentazione in atti non è inoltre emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell´interessato un consenso preventivo e informato per l´invio delle e-mail in questione, o che i dati del ricorrente siano stati trattati lecitamente in base ad un altro presupposto del trattamento ai sensi degli art. 12 e 20 della legge n. 675/1996.

L´eventuale disponibilità in Internet di indirizzi di posta elettronica, anche se resi conoscibili dagli interessati attraverso siti web o newsgroup, va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati non sono infatti liberamente utilizzabili per l´invio di e-mail aventi finalità differenti (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39), anche in assenza di uno scopo pubblicitario o promozionale.

Deve pertanto ritenersi fondata la richiesta del ricorrente di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano e l´interruzione dell´ulteriore invio illegittimo di e-mail, richieste alle quali il resistente dovrà ottemperare entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento. Il resistente dovrà inoltre, entro la medesima data, fornire riscontro alle altre istanze formulate dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, citate in premessa, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dell´adempimento a quanto ordinato come da seguente dispositivo.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare va posto in misura pari a 50 euro a carico del resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati alla specificità della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Franco Levi, ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, di fornire integrale riscontro a tutte le richieste formulate dal ricorrente ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, richiamate in motivazione, nei termini ivi indicati;

b) ordina altresì al resistente di cancellare i dati personali del ricorrente e di astenersi dall´ulteriore invio di e-mail al ricorrente, entro lo stesso termine, dando conferma dell´adempimento a questa Autorità, anche in relazione alle richieste di cui alla lett. a), entro la medesima data;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 50 euro a carico di Franco Levi, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 26 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

I SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli