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Precedimento relativo ai ricorsi - Tardivo riscontro alle richieste dell'interessato - 29 ottobre 2003 [1082708]

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[doc. web. n. 1082708]

Precedimento relativo ai ricorsi - Tardivo riscontro alle richieste dell´interessato - 29 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Roberto Sanna

nei confronti di

Seat Pagine Gialle S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

A seguito della ricezione di una comunicazione promozionale relativa ad una carta di credito, il ricorrente è venuto a conoscenza che i dati personali che lo riguardano erano stati acquisiti da Seat Pagine Gialle S.p.A. per finalità di marketing diretto. Ha quindi presentato una richiesta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di tale società, al fine di accedere ai dati e di conoscerne l´origine, nonché la logica e le finalità del trattamento. In tale richiesta, l´interessato ha inoltre rappresentato di non aver mai autorizzato il predetto titolare a cedere a terzi i propri dati per finalità di marketing diretto.

Non avendo ricevuto riscontro, l´interessato ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, ribadendo le proprie richieste che ha precisato anche per quanto riguarda "l´eventuale cancellazione" dei propri dati personali.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Seat Pagine Gialle S.p.A., con una nota inviata via fax il 10 ottobre 2003, ha dichiarato di aver fornito riscontro alle richieste avanzate dall´interessato in data 23 settembre 2003. Nel predetto riscontro la società resistente ha sostenuto che:

  • i dati personali riferiti all´utenza telefonica del ricorrente "sono stati resi inutilizzabili per la cessione a terzi" a partire dal 9 settembre 2003;
  • pertanto, i medesimi dati "non sono più presenti" nella propria banca dati "finalizzata al marketing diretto, nonché in quella gestita per i medesimi fini dalla (…) controllata Consodata S.p.A.";
  • i dati relativi all´utenza telefonica dell´interessato pubblicati sulle Pagine Bianche di Torino, sono stati acquisiti da Telecom Italia S.p.A., per la realizzazione editoriale dell´elenco telefonico e per la corrispondente versione elettronica dello stesso consultabile su Internet al sito www.paginebianche.it, "senza alcuna negazione del consenso per utilizzi di marketing diretto";
  • i dati della utenza telefonica del ricorrente "continueranno, salvo (…) diversa indicazione" dello stesso "ad essere trattati esclusivamente per la loro pubblicazione sugli elenchi telefonici, sia nella loro versione cartacea (…), sia in quella elettronica accessibile su Internet (...)".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta dell´interessato volta ad accedere ai dati personali che lo riguardano e di conoscerne l´origine, nonché la logica e le finalità del trattamento. Nel ricorso viene inoltre formulata un´ulteriore istanza di "eventuale cancellazione" di dati estratti dall´elenco telefonico che per i termini con cui è formulata va qualificata come opposizione al loro trattamento per scopi di marketing (art. 13, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996).

La società ha fornito riscontro alle richieste volte a conoscere l´origine dei dati personali, la logica e le finalità del trattamento. La società ha altresì dichiarato di aver inibito ulteriori trattamenti dei dati personali del ricorrente a fini di marketing diretto.

Con la lettera di (tardivo) riscontro alle richieste ex art. 13 a suo tempo proposte dall´interessato, il titolare del trattamento ha altresì comunicato i dati personali (numero telefonico ed estremi identificativi dell´interessato) del ricorrente, oggetto di trattamento.

In ordine al ricorso deve essere quindi dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di Seat Pagine Gialle S.p.A., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato all´interessato, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 50 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 29 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli


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