g-docweb-display Portlet

Diritti dell'interessato - Carte di credito: richiesta di cancellazione dei dati dei familiari - 29 ottobre 2003 [1082450]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1082450]

Diritti dell´interessato - Carte di credito: richiesta di cancellazione dei dati dei familiari - 29 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da Vincenzo Cobio

nei confronti di

Diners Club Italia S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad alcune istanze ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 formulate nei confronti di Diners Club Italia S.p.A., con le quali, a seguito della revoca del contratto di emissione e utilizzazione di una carta di credito, aveva richiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano e di quelli relativi ai propri familiari, per qualsiasi scopo o utilizzo.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le richieste già formulate con tali istanze ed ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico del titolare del trattamento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 9 settembre 2003, il titolare del trattamento, con nota inviata via fax il 25 settembre 2003, ha sostenuto che:

  • i dati personali che riguardano l´interessato sono stati raccolti e trattati in modo lecito e devono essere conservati per un certo periodo di tempo, anche successivamente all´estinzione del rapporto contrattuale, in virtù di specifici obblighi legali;
  • l´interessato aveva manifestato il proprio consenso informato al trattamento dei dati, anche ai fini dell´invio di proposte commerciali da parte della società stessa, nonché di partner commerciali della medesima, così come si evince da copia della richiesta di emissione della carta di credito a suo tempo sottoscritta dal ricorrente ed inviata in allegato alla memoria;
  • il "dimissionamento" della carta è avvenuto in data 15 luglio 2003 e pertanto a partire da quella data il nominativo del ricorrente è stato escluso "da qualunque iniziativa promozionale rivolta ai soci Diners".

Con memoria trasmessa via fax in data 14 ottobre 2003 il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto dalla resistente ed ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali dell´interessato da parte di una società che emette carte di credito in relazione ad un pregresso rapporto contrattuale intercorso con il ricorrente.

In ordine alla richiesta di cancellazione dei dati dei familiari del ricorrente non individuati specificamente, il ricorso è inammissibile atteso che l´art. 13 della legge n. 675/1996 consente al solo interessato, cioè alla persona cui si riferiscono i dati personali, di ottenere la tutela dei diritti di cui all´art. 13, comma 1, della medesima legge, tranne nell´ipotesi in cui l´interessato non abbia rilasciato per iscritto a persone fisiche o associazioni delega o procura con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge (ipotesi che non si è verificata nel caso di specie).

La richiesta di cancellazione dei dati dell´interessato è infondata, salvo quanto di seguito indicato.

L´art. 13 della legge n. 675/1996 riconosce all´interessato il diritto di ottenere la cancellazione dei soli dati trattati in violazione di legge. Dalla documentazione in atti non risulta che la resistente abbia trattato i dati del ricorrente in modo illecito, avendo lo stesso manifestato il proprio consenso informato in relazione al contratto in questione, anche ai fini dell´invio di proposte commerciali. Di ciò la società resistente ha fornito prova allegando copia della richiesta di emissione di carta di credito sottoscritta dal ricorrente, nella quale è riportata anche l´informativa ex art. 10 della legge n. 675/1996.

Inoltre, per quanto concerne l´attuale conservazione dei dati, la permanenza degli stessi non risulta, allo stato e in base agli elementi di valutazione prodotti, eccedente in relazione agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e trattati.

Va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/98, in ordine alla richiesta di cancellare i dati utilizzati per scopi promozionali e pubblicitari, avendo il titolare del trattamento fornito al riguardo un adeguato riscontro. La resistente ha infatti affermato di avere già adottato misure atte ad escludere il nominativo del ricorrente da ogni futura iniziativa al riguardo.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di Diners Club Italia S.p.A., previa parziale compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito dal titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) inammissibile il ricorso, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali dei familiari del ricorrente;

b) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati promozionali e pubblicitari;

c) infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente trattati per altri scopi;

d) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto nella misura di 50 euro, previa parziale compensazione, a carico di Diners Club Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 29 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli


Vedi anche (10)