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Provvedimento del 19 giugno 2003 [1079692]

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[doc. web n. 1079692]

Provvedimento del 19 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Nicola Carolei

nei confronti di

Telecom Italia S.p.a.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, dipendente di Telecom Italia S.p.A., afferma di non avere ricevuto riscontro a diverse istanze formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 a partire dall´ottobre 2002, con le quali aveva chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano detenuti dalla suddetta società "inclusi quelli utilizzati per l´elaborazione delle schede di valutazione e degli skill professionali".

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito la propria istanza di accesso, chiedendo di conoscere anche gli estremi identificativi completi del titolare del trattamento e di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 29 maggio 2003, Telecom Italia S.p.A. - Presidio territoriale risorse umane rete sud 2 ha risposto con nota inviata via fax l´11 giugno 2003, nella quale - nel comunicare gli estremi identificativi completi della società e del responsabile del trattamento designato - ha comunicato di aver consentito al ricorrente l´accesso ai dati personali che lo riguardano contenuti nel suo fascicolo personale in data 16 aprile 2003, consentendo allo stesso di estrarre copia di tutta la documentazione richiesta.

Con nota datata 11 giugno 2003, il ricorrente, nell´indicare puntualmente i tempi del riscontro ottenuto da Telecom Italia S.p.A., ha sollevato "perplessità in ordine alla completezza dei dati custoditi nel fascicolo personale e sul dovuto aggiornamento degli stessi", rilevando l´assenza di informazioni che lo riguardano relative a corsi di aggiornamento frequentati e chiedendo l´aggiornamento della propria "scheda personale".

A seguito di una richiesta di informazioni formulata dall´Ufficio in data 16 giugno 2003, il titolare del trattamento, con fax in data 18 giugno, ha allegato copia delle informazioni relative ai corsi di formazione professionale frequentati dall´interessato, precisando che le stesse "sono archiviate in specifiche procedure informatizzate". Ha inoltre inviato copia di una scheda di valutazione "riepilogativa" riferita al ricorrente, specificando che "trattasi di un´analisi cognitiva delle competenze del personale operante nei settori di competenza tecnica, finalizzata esclusivamente a garantire elevati standard di qualità nel servizio fornito alla clientela".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´accesso al complesso dei dati personali relativi all´interessato detenuti dal datore di lavoro.

La resistente ha fornito un parziale riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali relativi all´interessato, formulata ai sensi art. 13 della legge n. 675/1996, consentendo l´accesso e l´estrazione di copia dei dati personali relativi al ricorrente contenuti nel suo fascicolo personale. A seguito di specifica istanza formulata dal ricorrente nel corso del procedimento, la società ha poi fornito ulteriori dati personali relativi ai corsi professionali dallo stesso frequentati e di una scheda di valutazione "riepilogativa". Per questa parte deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Telecom Italia S.p.A., che in un primo tempo si era limitata a consentire all´interessato l´accesso al proprio fascicolo personale, non ha però chiarito se i dati forniti (e integrati nel corso del procedimento) sono gli unici detenuti o se vi siano altre informazioni relative al ricorrente conservate in archivi cartacei o informatizzati dislocati anche in altre sedi della medesima società.

Il ricorso deve quindi essere accolto per quanto riguarda altri dati personali relativi al ricorrente (diversi da quelli già comunicati) eventualmente detenuti dal titolare del trattamento. La resistente dovrà pertanto, entro un termine che appare congruo fissare al 31 luglio 2003, completare il riscontro fornito, comunicando al ricorrente gli eventuali altri dati personali rinvenuti, ovvero dando conferma in modo conclusivo ed inequivocabile, entro la medesima data, all´interessato e a questa Autorità di non detenere altri dati relativi al ricorrente oltre a quelli già resi accessibili allo stesso.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari alla metà a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente e in modo non completo.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere tutti i dati personali dell´interessato eventualmente detenuti da Telecom Italia S.p.A. e non ancora comunicati e ordina alla stessa di aderire a tale richiesta entro il 31 luglio 2003, nei termini e nei modi di cui in motivazione, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali già comunicati al ricorrente;

c) determina in misura forfettaria, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari alla metà a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079692
Data
19/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso