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Procedimento relativo ai ricorsi - Il titolare può pagare le spese del procedimento anche se il ricorso è infondato - 30 dicembre 2002 [1073827]

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[doc web n. 1073827]

Procedimento relativo ai ricorsi - Il titolare può pagare le spese del procedimento anche se il ricorso è infondato -  30 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. Maurizio Vogliolo

nei confronti di

Finemiro Leasing S.p.A.

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta che la Finemiro Stile S.p.A. (attualmente Finemiro Leasing S.p.A.), società con la quale non avrebbe mai stipulato alcun contratto di finanziamento ed alla quale non avrebbe manifestato il consenso al trattamento dei dati, non abbia dato riscontro ad una richiesta avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto la cancellazione dei propri dati personali dalla banca dati di una c.d. "centrale rischi" privata cui la predetta società li aveva comunicati asseritamente in modo illegittimo.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente, che non aveva ricevuto alcun riscontro da parte di Finemiro Stile S.p.A. (attualmente Finemiro Leasing S.p.A.) in ordine alla richiesta di cancellazione, ha ribadito le proprie richieste.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, Finemiro Leasing S.p.A., con nota anticipata via fax in data 23 dicembre 2002, nel comunicare che non intendeva aderire alle richieste del ricorrente, ha sostenuto che:

  • "in data 15/11/2000 il signor Vogliolo provvedeva a sottoscrivere una richiesta di finanziamento indirizzato a Finemiro Stile S.p.A. (…) finalizzata all´acquisto di quote di multiproprietà immobiliare";
  • "il contratto di finanziamento è tuttora in corso e che l´ultima rata del piano di ammortamento avrà scadenza il prossimo 08/12/2004";
  • il ricorrente medesimo forniva i propri dati personali nella richiesta di finanziamento e mediante la sottoscrizione della stessa manifestava alla società il proprio consenso informato al trattamento dati, come da copia della richiesta di finanziamento inviata in allegato alla memoria;
  • "il ricorrente provvedeva al pagamento regolare delle prime tre rate", sospendendo i successivi pagamenti (nonostante la risposta negativa data alla sua richiesta di recesso dal contratto);
  • "i dati oggetto di comunicazione" alla banca dati della centrale rischi privata "rispondono a verità, in considerazione dell´inadempimento del ricorrente alle proprie obbligazioni di rimborso delle rate del finanziamento richiesto";
  • "la comunicazione dei dati del ricorrente è, oltre che legittima," giustificata dalla finalità di tutela del comparto creditizio-finanziario;
  • che le spese relative al presente procedimento devono essere poste a carico del ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la comunicazione alla banca dati di una "centrale rischi" privata di alcuni dati personali dell´interessato relativi ad un´operazione di finanziamento rispetto alla quale, nel corso del rapporto, si sono verificati ritardi nel pagamento di diverse rate.

Il ricorso non è fondato nel merito.

L´art. 13 della legge n. 675/1996 riconosce all´interessato il diritto di ottenere la cancellazione dei soli dati trattati in violazione di legge.

Dalla documentazione in atti non risulta infatti che il titolare abbia conservato e comunicato i dati dell´interessato in modo illecito, avendo il ricorrente manifestato in relazione al contratto di finanziamento in questione il proprio consenso informato. Di ciò la resistente ha fornito prova allegando copia della richiesta di finanziamento sottoscritta dal ricorrente, nella quale è riportata l´informativa ex art. 10 della legge n. 675/96 contenente il riferimento alla comunicazione dei dati personali alle banche dati delle c.d. "centrali rischi" private.

Inoltre, nel caso di specie, il trattamento dei dati personali dell´interessato non risulta allo stato eccedente rispetto alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, poiché il rapporto contrattuale è tuttora in corso e i dati relativi a ritardi nei pagamenti delle rate risultano esatti, così come si evince dalla documentazione contabile prodotta dalla resistente (art. 9, comma 1, lett. c) e d)).

La permanenza dei dati dell´interessato nelle banche dati delle "centrali rischi" risulta, quindi, allo stato, giustificata in conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali, anche in riferimento ai criteri generali indicati da questa Autorità con il provvedimento del 31 luglio 2002 (pubblicato sul sito del Garante all´indirizzo www.garanteprivacy.it), che sul punto ritiene congrua la conservazione dei dati relativi ad inadempimenti o "sofferenze" ancora pendenti per tutta la durata del rapporto di finanziamento (che nel caso di specie è ancora in corso).

La resistente, pur in presenza di una domanda che non risulta fondata, non ha però riscontrato tempestivamente la stessa, come pure dovuto anche in caso di istanze non meritevoli di accoglimento. Per tale motivo, le spese del procedimento (determinate nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria) sono poste in misura pari a 50 euro a carico della resistente, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati sia pure tardivamente.

Sussistono infine giusti motivi per compensare le spese fra le parti in ragione della specificità della vicenda esaminata, anche in rapporto alla recente emanazione di indicazioni generali in merito da parte di questa Autorità .

 

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione;

b) determina in misura pari a 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese del presente procedimento, che pone in misura pari a 50 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della resistente la quale dovrà liquidarli direttamente al ricorrente.

Roma, 30 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli