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Provvedimento del 21 marzo 2003 [1068237]

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[doc. web n. 1068237]

Provvedimento del 21 marzo 2003

Tenuto conto della tempestività e del contenuto dei riscontri forniti dal titolare del trattamento, il Garante può esercitare la facoltà di compensare, anche integralmente, le spese del procedimento introdotto dal ricorso dell´interessato.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Giotto De Filippi

nei confronti di

Club Alpino Italiano;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto un idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica si era opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano chiedendo di conoscere gli estremi identificativi del relativo "responsabile legale".

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 febbraio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il Club Alpino Italiano-Sezione di Roma, con nota fax del 4 marzo 2003, ha sostenuto che:

  • il messaggio contestato è stato inviato al ricorrente in risposta ad un breve annuncio ("cerco info") del ricorrente stesso pubblicato sul "newsgroup it.sport" con contestuale invito a contattarlo al suo indirizzo di posta elettronica ugualmente reso disponibile;
  • la "natura meramente informativa con esclusione di qualsiasi finalità commerciale o promozionale" era stata successivamente rappresentata al ricorrente mediante lettera del 7/01/2003;
  • l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente "non è stato inserito in alcun archivio o lista per invio di materiale";
  • né l´interessato, né il responsabile del newsgroup aveva precisato "che le notizie erano richieste solamente a privati e non ad associazioni di settore".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Il ricorso è infondato per ciò che riguarda l´opposizione al trattamento, destituita di ogni fondamento.

L´utilizzo del predetto indirizzo non risulta essere avvenuto in modo illecito e non corretto. L´associazione resistente si è limitata a rispondere ad una richiesta di informazioni formulata dall´interessato nell´ambito di un gruppo di discussione in rete, ed ha inviato un messaggio all´indirizzo e-mail indicato dall´interessato in riferimento ad attività sportive del tutto pertinenti e correlate con il tema cui fa riferimento il newsgroup in questione. Tale circostanza risulta essere stata già rappresentata al ricorrente con nota del 7 gennaio 2003, citata dal resistente con dichiarazione non contestata da controparte.

Quanto alla residua richiesta specificamente formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 dalla documentazione in atti è emerso che la resistente ha fornito idoneo riscontro sulla qualità di titolare del trattamento dichiarando inoltre di non detenere nei propri archivi dati personali relativi all´interessato. Va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine a tale istanza, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Alla luce del contenuto dei riscontri forniti sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso per quanto attiene all´opposizione al trattamento dei dati;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 per ciò che riguarda l´ulteriore richiesta del ricorrente ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, di cui in motivazione;

c) dichiara le spese integralmente compensate fra le parti.

Roma, 21 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068237
Data
21/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso