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Provvedimento del 10 giugno 2004 [1068106]

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[doc web n. 1068106]

Provvedimento del 10 giugno 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Alessandro Civino rappresentato e difeso dall´avv. Claudia Matarazzo presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Capital One Bank plc.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

A seguito della ricezione al proprio domicilio, nel dicembre 2003, di materiale pubblicitario relativo ad una carta di credito, il ricorrente ha formulato una richiesta ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale ha chiesto alla resistente la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l´origine degli stessi, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi del responsabile eventualmente designato. Con la medesima istanza l´interessato ha anche chiesto la cancellazione dei dati.

Non avendo ricevuto riscontro, l´interessato ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 145 s. del Codice con il quale ha ribadito tali istanze chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 19 aprile 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, la resistente, con nota inviata via fax il 12 maggio 2004, ha comunicato i dati personali relativi al ricorrente, nonché le finalità e modalità del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile designato. La resistente ha altresì comunicato di avere ricevuto tali dati da Cemit Interactive Media S.p.A., indicando nelle liste elettorali la fonte dei dati medesimi.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di materiale pubblicitario al domicilio del ricorrente.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste del ricorrente volte ad ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, di accedere agli stessi e di conoscerne l´origine, oltre alla logica e alle finalità del trattamento, avendo la resistente fornito adeguato riscontro in merito.

Il ricorso deve invece essere accolto con riferimento alla richiesta di cancellazione dei dati, rispetto alla quale la società resistente non ha fornito alcun riscontro.

Ai sensi dell´art. 7, comma 3, lett. b), del Codice l´interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.

Nel caso di specie, i dati che nel dicembre 2003 sono stati utilizzati per l´invio di materiale pubblicitario sono stati tratti dalle liste elettorali. Con riferimento al sopravvenuto regime di conoscibilità di tali dati, va rilevato che l´art. 177, comma 5, del Codice, modificando l´art. 51 del d.P.R. n. 223/1967 (recante il testo unico delle leggi per la disciplina dell´elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), ha delimitato innovativamente le modalità e le finalità per le quali i dati personali contenuti in tali liste possono essere raccolti, tenendo ora conto degli scopi per i quali le liste stesse sono formate e aggiornate. Il nuovo testo del citato art. 51 prevede infatti che le liste elettorali possono essere rilasciate in copia solo "per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso". I dati in esse riportati non sono quindi più accessibili e utilizzabili per finalità promozionali, commerciali o pubblicitarie.

L´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice rende lecito il trattamento dei dati personali senza il consenso degli interessati nel caso in cui gli stessi siano tratti da pubblici registri, ma imponendo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale o comunitaria per la loro conoscibilità e pubblicità.

Nel caso di specie, non risultando manifestato alcun consenso da parte dell´interessato per il trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario (né operante uno degli altri presupposti di cui al citato art. 24), l´ulteriore trattamento dei dati per la finalità già perseguita dalla resistente non risulta più basato su un idoneo presupposto di legge.

Va pertanto accolta la richiesta di cancellazione avanzata dal ricorrente con l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice. La società resistente dovrà cancellare, entro il 10 settembre 2004, i dati personali relativi al ricorrente, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data.

Questa Autorità verificherà nell´ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 154 del Codice i presupposti di liceità del trattamento dei dati in questione effettuato da Cemit Interactive Media S.p.A., anche in relazione alla presenza di un´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico della resistente è determinato ai sensi dell´art. 150, comma 3, del d.lg. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di cancellare i dati relativi all´interessato e ordina alla resistente di aderire a tale richiesta nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste;

c) determina nella misura forfettaria di 250 euro l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone a carico di Capital One Bank plc., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 10 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068106
Data
10/06/04

Tipologie

Decisione su ricorso