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Procedimento relativo ai ricorsi - Un gestore telefonico fornisce le indicazioni richieste in relazione ad un canale informatico - 30 dicembre 200...

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Procedimento relativo ai ricorsi - Un gestore telefonico fornisce le indicazioni richieste in relazione ad un canale informatico - 30 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giuseppe Diana

nei confronti di

Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, titolare di un contratto per servizi di telefonia ed accesso alla rete Internet a suo tempo concluso con Infostrada S.p.A., ha ricevuto alcune comunicazioni e-mail da parte del servizio "abuse libero" di Infostrada S.p.A. con le quali gli veniva contestato di aver inviato un messaggio "contenente insulti (…) proveniente dal suo account" e lo si informava, altresì, della possibile disabilitazione dell´account stesso qualora, a seguito di ulteriori controlli, venisse confermato l´addebito.

A giudizio del ricorrente, i trattamenti svolti dal servizio "abuse libero" sarebbero illeciti ed avrebbero comportato una violazione delle norme sulla protezione dei dati personali.

In ordine ai predetti trattamenti l´interessato espone di non aver ottenuto alcun riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto, unitamente ad alcune istanze non formulate con specifico riferimento ai diritti tutelati dal citato articolo, di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e di ottenere la cancellazione di tutti i dati personali che lo riguardano.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo al Garante di chiarire anche i rapporti fra il titolare del trattamento e gli operatori di un portale che, a proprio giudizio, avrebbero accesso ai dati personali degli utenti dei servizi di posta elettronica.

L´interessato ha inoltre chiesto di porre a carico della controparte il rimborso delle spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 9 dicembre 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha risposto con un fax in data 18 dicembre 2002, indicando gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e precisando che:

  • in base alle condizioni generali di contratto previste per la registrazione al portale libero.it "il cliente si impegna a non immettere in rete informazioni (…) di carattere diffamatorio o contrario all´ordine pubblico";
  • in caso di violazione delle predette norme "Wind potrà risolvere il contratto di fornitura del servizio (..)";
  • il canale LiberoZone utilizzato dal ricorrente "è un servizio che Wind fornisce alla clientela attraverso un link alla rete Azzurranet ed è pertanto interamente gestito da Wind";
  • "i messaggi postati su detto canale, in quanto pubblico, possono essere letti da più persone e, se contrari alle regole di comportamento, sottoposti (…) dagli utenti all´attenzione del moderatore";
  • pertanto "l´amministratore del canale in oggetto (Wind) ha avuto pieno titolo nel segnalare (…)" il comportamento del ricorrente al servizio "abuse libero";
  • non è intercorso "alcuno scambio (…)" dei dati dell´interessato tra Wind "e l´organizzazione di Azzurranet, essendo stata direttamente Wind, in quanto amministratore, a rilevare il contenuto della (…) comunicazione e (…) a contestarlo (…)";
  • "inoltre, non è stato effettuato alcun monitoraggio/intercettazione (…) trattandosi (…) di comunicazioni (…) pubblicate su canali pubblici";
  • la richiesta di cancellazione dell´interessato non può essere accolta in quanto i suoi dati non sono stati trattati in violazione di legge;
  • per la disattivazione dell´indirizzo di posta elettronica il ricorrente "potrà contattare i recapiti presenti sul (…) sito libero.it o rivolgersi (…) al servizio clienti (…)".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una società di telecomunicazioni in relazione alla fornitura di servizi di telefonia e di accesso alla rete Internet.

La società resistente ha fornito un riscontro idoneo alla istanza proposta dal ricorrente volta a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. In ordine a tale richiesta va quindi dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

La resistente ha fornito altresì indicazioni sui tipi di trattamento effettuati dall´amministratore del "canale LiberoZone" utilizzato dall´interessato.

La resistente ha infine indicato anche le modalità per ottenere la disattivazione dell´indirizzo di posta elettronica.

In relazione invece alla istanza di cancellazione di "tutti i (…) dati personali" dagli archivi di Wind telecomunicazioni S.p.A., il ricorso va dichiarato infondato.

L´art. 13, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996 prevede infatti che tale richiesta possa essere proposta soltanto nel caso in cui il trattamento sia stato effettuato in violazione di legge.

Dalla documentazione in atti non risulta un trattamento di dati effettuato in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali tale da giustificare la richiesta dell´interessato, dal momento che i dati posseduti da Wind Telecomunicazioni S.p.A., ad eccezione dell´indirizzo di posta elettronica che risulta ancora attivo, si riferiscono alle informazioni che non risultano illegittimamente raccolte dalla suddetta società al momento della stipula del contratto con l´interessato e nel corso del suo svolgimento.

Peraltro, con separato provvedimento dell´Ufficio verrà instaurato un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, lettera b) della legge n. 675, per verificare i complessivi trattamenti posti in essere da Wind telecomunicazioni S.p.A., particolarmente attraverso il portale azzurra.com e in relazione all´informativa.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento un ammontare pari a 100 euro delle spese determinate in dispositivo e sostenute nel presente procedimento, a seguito di parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati, sia pure tardivamente, al ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in riferimento alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento;

b) infondata la richiesta dell´interessato volta ad ottenere la cancellazione di "tutti i (…) dati (…)" che lo riguardano, nei termini di cui in motivazione;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250 (di cui 25,82 per diritti di segreteria) l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari a soli 100 euro, previa parziale compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli