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Procedimento relativo ai ricorsi - Adempimento tardivo e rifusione delle spese del procedimento - 25 novembre 2002 [1067528]

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[doc. web. n. 1067528]

Procedimento relativo ai ricorsi - Adempimento tardivo e rifusione delle spese del procedimento - 25 novembre 2002

Nell´ipotesi in cui il riscontro alle richieste dell´interessato sia tardivo, il titolare del trattamento deve sopportare l´onere economico delle spese del procedimento (nel caso in oggetto, una centrale rischi privata ha rettificato i dati relativi ad alcuni pagamenti insoluti soltanto a seguito della presentazione del ricorso da parte dell´interessato).

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY in proprio e in qualità di legale rappresentante di ZY s.r.l., rappresentati e difesi dall’avv. Gabrile Pillon presso il cui studio hanno eletto domicilio

nei confronti di

Daimler Chrysler servizi finanziari S.p.A. e Crif S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La sig.a XY, nella duplice qualità sopraindicata, espone che dopo aver stipulato per ZY s.r.l. un contratto di locazione finanziaria con Daimler Chrysler servizi finanziari S.p.A. non ha ricevuto idoneo riscontro ad una richiesta avanzata alle due società resistenti ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996.

Con tale richiesta la sig.a XY aveva chiesto sia di conoscere talune modalità del trattamento (in relazione alle ragioni che avevano portato ad includere nella "centrale rischi" di Crif S.p.a. informazioni relative a ratei asseritamente non pagati), sia la cancellazione delle medesime informazioni che riteneva essere state erroneamente comunicate dalla finanziaria in relazione a ritardi non avvenuti o ad essa non imputabili.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 sono state ribadite le richieste chiedendo l’imposizione a carico delle controparti delle spese del procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 6 novembre 2002, Daimler Chrysler servizi finanziari S.p.A., con nota inviata via fax in data 11 novembre 2002, ha dichiarato di aver "fornito comunicazione alla Crif S.p.A. per l’aggiornamento della (...) posizione anagrafica, nonché dello stato di insolvenza rilevato" a nome della ricorrente "già in data 07/05/2002, 30/09/2002, 17/10/2002", oltre che in data 11 novembre 2002.

Crif S.p.A. ha risposto al medesimo invito ad aderire con nota del 12 novembre 2002, dichiarando di "aver provveduto a rettificare (dietro espressa richiesta dell’ente segnalante) la segnalazione avente ad oggetto il contratto di locazione finanziaria erogato alla società ZY s.r.l. in data 12.10.2001 togliendo dalla medesima posizione ogni profilo di insolvenza".

Con note in data 15 e 22 novembre 2002 Crif S.p.A. ha confermato di aver rettificato i dati relativi al mancato pagamento dei ratei, ritenendo di non dover invece cancellare tutti gli altri dati personali relativi al finanziamento, essendo lo stesso ancora in corso e persistendo, pertanto, le finalità sottese al trattamento effettuato. Nella medesima nota del 15 novembre la medesima società ha anche indicato le ragioni secondo cui, a suo avviso, i dati sarebbero stati inseriti a causa di "inconvenienti ed incidenti" imputabili alla "banca di appoggio" e alla finanziaria, chiedendo anche per questa ragione di compensare le spese in ragione della complessità della "contorta vicenda".

I ricorrenti, con nota del 15 novembre 2002, prendendo atto dell’avvenuta rettifica, hanno rilevato che la stessa è avvenuta in data successiva alla proposizione del ricorso ed hanno ribadito la richiesta concernente le spese.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la conservazione presso la banca dati della "centrale rischi" di Crif S.p.a. di alcuni dati personali relativi alla sig. XY e alla società anch’essa ricorrente, relativi ad un finanziamento rispetto al quale risultavano menzionati alcuni mancati pagamenti.

In ordine al ricorso, considerate le istanze formulate, va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. I titolari del trattamento hanno infatti fornito adeguato riscontro alle richieste dei ricorrenti concernenti le modalità del trattamento e la cancellazione dei dati relativi ai pagamenti insoluti.

Crif S.p.A. ha confermato di aver rettificato i dati relativi a questi ultimi, indicando anche quali sarebbero, a suo avviso, le ragioni che hanno portato alla registrazione dei medesimi dati e per le quali i ricorrenti si sono riservati di chiedere il risarcimento dei danni in sede civile all’esito di una ricostruzione più dettagliata dei fatti controversi tra le parti.

Un diretto riscontro ai ricorrenti da parte delle due società risulta documentato in atti solo dopo la presentazione del ricorso a questa Autorità (Daimler Chrysler servizi finanziari S.p.A. dichiara in atti di aver sollecitato l’altra società -dopo averlo fatto il 7 maggio 2002- anche il 30 settembre 2002 e il 17 ottobre 2002, ma non vi è prova di formali riscontri rivolti ai ricorrenti in risposta alle due istanze ex art. 13, e i ricorrenti deducono che nel medesimo periodo vi erano ancora dati erronei registrati).

Per quanto concerne le spese del procedimento va pertanto posto a carico dei titolari del trattamento resistenti l’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, in misura pari alla metà a carico di Daimler Chrysler Servizi Finanziari S.p.A. e, per l’altra metà, di Crif S.p.A..

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’intero ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà a carico di Daimler Chrysler servizi finanziari S.p.A. e, per l’altra metà, a carico di Crif S.p.A., che dovranno liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Roma, 25 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli