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Procedimento relativo ai ricorsi - Se non si fornisce riscontro alle richieste dell'interessato, il ricorso va accolto - 21 novembre 2002 [1067340]

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[doc. web. n. 1067340]

Procedimento relativo ai ricorsi - Se non si fornisce riscontro alle richieste dell´interessato, il ricorso va accolto - 21 novembre 2002

Il mancato riscontro alle richieste dell´interessato determina l´accoglimento del ricorso al Garante e l´obbligo di rifusione delle spese del procedimento (nel caso in questione, una società che, senza acquisire il previo consenso, ha inviato una e - mail pubblicitaria all´indirizzo di posta elettronica del ricorrente, non ha risposto neanche all´invito ad aderire formulato dal Garante).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Luca Ismaele Lodrini

nei confronti di

Blu24 s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, si era opposto al trattamento illecito dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l’origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 29 ottobre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, nei confronti del soggetto identificato dal ricorrente come titolare del trattamento, la società resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall’art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell’interessato, formulate ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

Contrariamente a quanto sostenuto nella e-mail pubblicitaria inviata illecitamente, nella quale (pur trattandosi di una promozione del sito web della società che pubblica annunci e foto a fini di vendita) si giunge persino a teorizzare che il messaggio in questione rappresenti un "servizio di pubblica utilità", la disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati.

I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e delimitate finalità non sono liberamente utilizzabili per l’invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. provv. del Garante dell’ 11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39).

Dalla documentazione in atti è emerso che il titolare del trattamento, come identificato dal ricorrente, non ha fornito riscontro ad alcuna delle richieste dell’interessato, nonostante, peraltro, l’invito rivoltogli per scritto anche dalla società Netix s.r.l. che fornisce alla resistente alcuni servizi Internet tra cui il mantenimento del sito in questione. Il ricorso deve pertanto essere accolto.

La società resistente dovrà astenersi con effetto immediato, a decorrere dalla data di notificazione del presente provvedimento, dal trattare illecitamente i dati personali del ricorrente in contrasto con le norme sopraindicate e dovrà in particolare cancellarli in qualunque forma essi siano conservati.

In ordine alla richiesta di conoscere l’origine dei dati, nonché gli estremi identificativi dell’eventuale responsabile del trattamento, la medesima società resistente dovrà comunicare all’interessato, entro il termine del 20 marzo 2003, la fonte dalla quale sono stati ricavati i dati personali in questione e l’eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento (art. 8 legge n. 675/1996). Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione il titolare dovrà fornirne anche i relativi estremi identificativi.

Con autonomo provvedimento l’Autorità provvede in separata sede a disporre il blocco del trattamento illecito dei dati, risultando in atti, dalla stessa e-mail in questione, che la società utilizza la modalità illecita accertata in modo sistematico, anche oltre il caso di specie.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento l’intero ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso per ciò che attiene all’opposizione al trattamento dei dati personali del ricorrente e ordina alla resistente di astenersi dal medesimo trattamento, con effetto immediato a decorrere dalla notificazione del presente provvedimento, nei termini di cui in motivazione;

b) accoglie il ricorso per quanto concerne le richieste di conoscere l’origine dei dati ed il nominativo del/i responsabile/i del trattamento e ordina al titolare del trattamento di comunicare al ricorrente la fonte dei dati in questione e gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designati, entro il 20 marzo 2003, dandone comunicazione anche a questa Autorità entro la medesima data;

c) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Blu24 s.r.l., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli