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Procedimento relativo ai ricorsi - Una pronuncia di mero rito non preclude la immediata riproposizione del ricorso - 8 novembre 2002 [1067305]

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[doc. web. n. 1067305]

Procedimento relativo ai ricorsi - Una pronuncia di mero rito non preclude la immediata riproposizione del ricorso - 8 novembre 2002

L´istanza di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 costituisce valido presupposto per la presentazione del ricorso al Garante anche nel caso in cui la stessa sia stata posta a fondamento di un precedente ricorso, avente il medesimo oggetto, definito con pronuncia di mero rito (fattispecie nella quale il Garante aveva dichiarato la inammissibilità del precedente ricorso, senza pronunciarsi nel merito della richiesta di accesso).

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dagli avv. Beatrice Cunegatti e Guido Scorza, presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Automobile Club d’Italia (ACI), rappresentata e difesa dagli avv. Luca Majorano, Francesco Guarino ed Achille Sinatra;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente ha recentemente ottenuto, con decreto del prefetto di Bologna, l’autorizzazione al cambio del proprio nome, da "Antonina" in "Antonella". Il nuovo nome è stato annotato nell’atto di nascita e l’interessata ha ricevuto un nuovo numero di codice fiscale. In seguito, in quanto proprietaria di un autoveicolo, l’interessata ha chiesto all’Automobile Club d’Italia (ACI) quale conservatore del Pubblico registro automobilistico (PRA), ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, l’aggiornamento dei dati personali che la riguardano (nome e codice fiscale). La ricorrente lamenta che l’ACI non abbia fornito riscontro a tale istanza di aggiornamento del 30 aprile 2002.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessata ribadisce la propria richiesta e chiede di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

All’invito ad aderire spontaneamente formulato il 24 settembre 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, l’ACI ha risposto con note fax datate 9 e 31 ottobre 2002 contestando la verità di quanto esposto a proposito del mancato riscontro e sostenendo:

  • di aver risposto il 7 maggio 2002 all’istanza proposta dalla ricorrente ex art. 13, informando la stessa che, "per ottenere quanto da lei richiesto", era necessario presentare una formale richiesta di rettifica dei dati accompagnata dalla corresponsione dei "costi della formalità richiesta, previsti dalla legge" (a titolo di imposta provinciale di trascrizione, emolumenti PRA, bollo note e sanzione amministrativa per ritardo nella richiesta di trasmissione);
  • che la posizione dell’ACI sull’oggetto del ricorso era ben nota alla ricorrente dal momento che l’istanza ex art. 13 proposta nel maggio 2002 era stata oggetto di un precedente ricorso dichiarato inammissibile dal Garante per difetto di uno dei requisiti formali prescritti dal d.P.R. n. 501/1998, a seguito del quale le parti avevano precisato le proprie tesi nel corso di due audizioni e di un doppio scambio di memorie;
  • che l’interessata avrebbe dovuto formulare una nuova istanza ex art. 13 prima di presentare un nuovo ricorso ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 e che, pertanto, anche il ricorso odierno risulterebbe inammissibile (stante la risposta già fornita dall’ACI il 7 maggio 2002 e l’inammissibilità del primo ricorso dichiarata dal Garante);
  • che il ricorso odierno sarebbe ulteriormente inammissibile, in quanto l’eventuale diniego di iscrizione al PRA dovrebbe essere fatto valere dinanzi al tribunale civile ai sensi dell’art. 40 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1814;
  • che, quanto al merito, il ricorso sarebbe comunque infondato in quanto l’operato del PRA di Bologna è conforme alla legge;
  • che, in particolare, le richieste rivolte dall’ACI all’interessata mirano ad assicurare la funzione di garanzia e di certezza nei rapporti giuridici riguardanti gli autoveicoli, proprie del PRA, nel rispetto di "interessi dei titolari di diritti sui veicoli e (...) interessi della collettività";
  • che, pertanto, "anche la formalità consistente nell’annotare nel PRA il cambio del nome del proprietario di un veicolo che vi è iscritto" deve essere soggetta "al medesimo regime giuridico di tutte le altre formalità";
  • che, agendo l’ACI solo in qualità di conservatore del PRA ed essendo altri due gli enti destinatari dei tributi relativi alle formalità richieste (imposta provinciale di trascrizione; imposta di bollo; lieve sanzione per tardiva richiesta), ovvero la Provincia di Bologna e l’Agenzia delle entrate, sarebbe in ipotesi necessaria anche una loro "partecipazione procedimentale al presente contenzioso (...) in omaggio ai principi di cui al capo III della l. n. 241/90";
  • che l’ACI non può esimersi dal riscuotere gli importi in questione, a pena di responsabilità per danno erariale.

Con la nota del 9 ottobre 2002, il titolare del trattamento dei dati ha chiesto di porre a carico della ricorrente le spese dell’odierno procedimento.

In replica, l’interessata, con note datate 25 ottobre e 5 novembre 2002, ha contestato la procedura proposta dall’ACI, sostenendo che la stessa non sarebbe prevista specificamente da alcuna norma di legge. Sarebbe pertanto del tutto illegittimo subordinare l’esercizio di un diritto previsto dall’art. 13 della legge n. 675/1996 alla corresponsione di oneri tributari. In particolare l’interessata ritiene che l’aggiornamento del nome non rientri tra le formalità "espressamente e tassativamente" indicate nel regolamento di esecuzione della legge istitutiva del PRA (r.d. n. 1814/1927) e di non essere quindi obbligata a chiedere l’aggiornamento dei propri dati anagrafici (salvo per quanto riguarda il cambio di residenza, per il quale è posto espresso obbligo di modifica ai sensi dell’art. 94 c.d.s.).

Le posizioni delle parti (che, nel corso del procedimento, hanno concordato sulla proroga di 20 giorni del termine di decisione del ricorso) sono state ulteriormente esposte nell’audizione del 29 ottobre 2002.

CIÒ PREMESSO OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali dell’interessata svolto dall’ACI in occasione di una richiesta di aggiornamento di alcune informazioni contenute nel Pubblico registro automobilistico.

Non risultano fondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dal titolare del trattamento in merito alla mancata presentazione di una previa istanza ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 e in ordine all’asserita incompetenza funzionale di questa Autorità.

Ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, i diritti di cui all’art. 13, tra i quali rientra anche il diritto - esercitato dalla ricorrente - di ottenere l’aggiornamento dei dati personali che la riguardano, possono essere fatti valere dinanzi all’autorità giudiziaria o con ricorso al Garante decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile o al titolare del trattamento, qualora tale richiesta sia stata dallo stesso disattesa anche in parte.

Nel caso di specie l’istanza ex art. 13 presentata nel mese di aprile 2002 costituisce valido presupposto per la presentazione del presente ricorso, non avendo la stessa trovato accoglimento da parte del titolare del trattamento nel senso prospettato dalla ricorrente e a nulla rilevando che la stessa aveva costituito il presupposto per la presentazione di un precedente ricorso a questa Autorità.

In tale occasione il Garante non si era infatti espresso nel merito del ricorso, stante la dichiarata inammissibilità dello stesso. Il nuovo ricorso invoca legittimamente un pronunciamento di questa Autorità in ordine al mancato accoglimento dell’originaria istanza della ricorrente, secondo le modalità da questa ritenute lecite. Sebbene l’odierno ricorso prospetti i termini della questione in modo parzialmente diverso dal precedente (come rilevato a pag. 7 della memoria ACI del 9 ottobre 2002) e non richiami nell’atto introduttivo il contraddittorio già sviluppatosi in pendenza del primo ricorso, la ricorrente sollecita pur sempre legittimamente un pronunciamento sulla liceità e correttezza della condotta dell’ACI, la quale oppone la speciale normativa richiamata alla richiesta di aggiornare gratuitamente i dati ai sensi della legge n. 675/1996.

In relazione a tale richiesta concernente la legge n. 675/1996 e ai suoi rapporti con la medesima disciplina speciale sopra richiamata, il Garante è altresì competente a pronunciarsi nel merito sull’odierno ricorso, a nulla rilevando, in proposito, la perdurante vigenza della speciale procedura prevista dal citato art. 40 del r.d. n. 1814/1927, sotto altro profilo, relativamente ai titoli presentati nell’eseguire iscrizioni o annotazioni o spedire certificati da parte dei funzionari dell’ACI.

Le ampie deduzioni formulate dalle parti anche in merito ai tributi sottostanti alle modalità opposte dall’ACI - titolare del trattamento - per aggiornare i dati non rendono necessaria l’acquisizione di ulteriori informazioni e notizie, anche d’ufficio, presso i soggetti indicati dall’ACI e citati in premessa.

Per quanto attiene al merito, il ricorso è infondato.

L’attività di trattamento dei dati personali dell’interessata effettuata dagli uffici dell’ACI-PRA di Bologna deve essere ricondotta (attesa la natura di ente pubblico dell’Automobile Club d’Italia, ai sensi della legge n. 70 del 1975) nell’ambito dell’art. 27, comma 1, della legge n. 675/1996.

Tale disposizione richiama espressamente la necessità di tenere conto dei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti di settore.

Ciò riguarda anche la tenuta di particolari atti, documenti, elenchi e registri pubblici per i quali speciali disposizioni di legge e di regolamento anche anteriori alla legge n. 675/1996 (come quelle richiamate dall’ACI), che non sono state abrogate dalla medesima legge n. 675 a meno che siano con essa incompatibili (circostanza che non ricorre nel caso di specie: art. 43, comma 1, legge cit.). Tali disposizioni possono subordinare l’iscrizione, l’annotazione, la cancellazione, la notificazione o la documentazione di determinati fatti o circostanze a specifiche procedure, imposte o diritti anche di segreteria, i quali non possono essere aggirati invocando in altra sede - ovvero sul piano del trattamento dei dati - la gratuità di alcuni diritti previsti dall’art. 13 della legge n. 675/1996.

L’art. 12 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, come anche il combinato disposto degli artt. 5 e 6 del r.d. n. 1814/1927, prevede tra le informazioni obbligatorie relative all’iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico registro tenuto dall’ACI, l’indicazione del nome del proprietario. In relazione alla richiamata funzione di certezza dei rapporti assolta dal PRA appare conforme alla speciale disciplina collegata aggiornare tale tipo di dato (e gli altri specificamente elencati) attraverso la procedura onerosa richiamata dall’ACI .

Nel caso di specie non consta un’inesattezza o una incompletezza dei dati imputabile all’ACI, trattandosi piuttosto di un loro aggiornamento per effetto di un mutamento nella sfera personale dell’interessata.

Non emergono quindi elementi che facciano ritenere illecita la contestata modalità di trattamento posta in essere dagli uffici citati, con specifico riferimento alla richiesta dell’ACI di presentare specifica istanza per aggiornare nel PRA i dati relativi all’interessata (provvedendo nel contempo a versare i necessari importi a titolo di imposte e diritti).

Considerata la particolare specificità e complessità della questione giuridica sottoposta all’attenzione del Garante, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 8 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli