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Procedimento relativo ai ricorsi - Riscontro alla richiesta di cancellazione e non luogo a provvedere - 11 settembre 2002 [1066333]

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[doc web n. 1066333]

Procedimento relativo ai ricorsi - Riscontro alla richiesta di cancellazione e non luogo a provvedere - 11 settembre 2002

Ove il titolare del trattamento abbia fornito completo riscontro alle richieste dell´interessato, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso (fattispecie nella quale l´interessato ha ottenuto la cancellazione dei dati che lo riguardano dalla banca dati di una "centrale rischi" privata).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

Experian Information Services S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Aragno presso il cui studio ha eletto domicilio;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro alle proprie istanze presentate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, rispettivamente in data 19 novembre 2001 e 21 giugno 2002, nei confronti di Experian Information Services S.p.A., con le quali aveva chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di conoscerne l´origine e la logica del trattamento, nonché di ottenerne la cancellazione revocando altresì il consenso al loro trattamento.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente si è conseguentemente opposto al trattamento dei dati che lo riguardano chiedendo la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, Experian Information Services S.p.A., con nota fax del 26 luglio 2002, ha sostenuto:

  • di avere già adeguatamente risposto con lettera del 26 novembre 2001 alla "prima" istanza di accesso del ricorrente;
  • in merito alla "seconda" istanza, "che la stessa è stata erroneamente indirizzata ad "Experian s.p.a." ovvero a società inesistente, essendo "Experian Information Services s.p.a." la denominazione della scrivente" e che pertanto ogni eventuale ritardo da parte della società resistente nel riscontro a tale seconda istanza (pure recuperata dopo alcuni colloqui telefonici con l´interessato) non dovrebbe essere imputato alla stessa;
  • di ritenere legittimo il trattamento fin qui svolto e di non considerarsi al riguardo responsabile, ma di aver comunque aderito alla volontà del ricorrente procedendo alla cancellazione delle informazioni dalla propria banca dati.

Il ricorrente ha inviato due note a mezzo fax in data 28 e 29 agosto 2002, con le quali, nel dichiararsi insoddisfatto delle prime due risposte sopra richiamate, ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico del titolare del trattamento.

In sede di audizione, svoltasi presso questa Autorità in data 3 settembre 2002, la società resistente ha confermato quanto già sostenuto nell´ultimo riscontro fornito.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento dei dati svolto da una società di rilevazione del rischio creditizio, con riferimento alle richieste dell´interessato citate in premessa.

In proposito, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso. Il titolare del trattamento ha fornito adeguato riscontro alle richieste del ricorrente (peraltro non integralmente formulate in modo preciso e nei riguardi di un titolare del trattamento esattamente individuato), confermando di aver provveduto alla cancellazione dei dati.

In relazione alla sequenza dei rapporti intercorsi tra le parti a seguito delle richieste ai sensi del citato art. 13 e al tenore dei riscontri da ultimo forniti, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 11 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli