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Ordini professionali - Sanzione disciplinare per un legale e pubblicazione della notizia - 25 settembre 2002 [1066212]

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[doc web n. 1066212]

Ordini professionali - Sanzione disciplinare per un legale e pubblicazione della notizia - 25 settembre 2002

Il Garante, nel richiamare principi già espressi in precedenti provvedimenti, ha confermato la liceità della menzione di una sanzione disciplinare sulla rivista d´informazione di un Consiglio dell´Ordine degli avvocati, e ciò anche nell´ipotesi in cui il numero su cui il provvedimento è pubblicato sia pervenuto all´interessato in epoca successiva alla scadenza dell´efficacia della sanzione.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dall´avv. XY;

nei confronti di

Ordine degli avvocati di Milano, assistito dagli avv. Ezio Antonini e Enzo Barilà;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il Consiglio dell´Ordine degli avvocati di Milano ha irrogato al ricorrente nel maggio 2000 la sanzione disciplinare della sospensione dall´esercizio professionale per sei mesi. La sanzione è stata confermata dal Consiglio nazionale forense in data 21 giugno 2001 e ha trovato esecuzione nel periodo novembre 2001/maggio 2002.

Tale provvedimento disciplinare è stato pubblicato "nel foglio aggiuntivo dell´Albo" inserito nella rivista edita dal Consiglio dell´Ordine di Milano, sia nel numero 4/2001, sia nel numero 1/2002 del marzo 2002. Quest´ultimo numero della rivista sarebbe pervenuto ai destinatari solo nel giugno 2002, terminato il periodo di esecuzione della sanzione.

In relazione all´inserzione l´interessato si è rivolto al Consiglio dell´Ordine di Milano contestando una violazione della legge sulla protezione dei dati personali e chiedendo "una pubblicazione straordinaria da inviare a tutti gli iscritti" (nella quale comunicare che l´inserzione del nominativo dell´interessato nel citato n. 1/2002 della rivista dell´Ordine era dovuta ad un errore), nonché il risarcimento del "danno non patrimoniale". Ritenendo inidoneo il riscontro ricevuto l´interessato ha quindi proposto ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675 ribadendo le proprie richieste.

All´invito ad aderire inoltrato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il Consiglio dell´Ordine ha risposto con memoria in data 6 settembre 2002 nella quale ha confermato quanto già risposto all´interessato in sede di riscontro all´istanza ex art. 13, chiedendo di porre a carico del ricorrente le spese del procedimento e sostenendo:

  • che nella "Rivista del Consiglio", in coerenza con quanto deliberato dall´Ordine degli avvocati di Milano fin dal 1970, "sono pubblicati gli estremi di tutti i provvedimenti di sospensione e radiazione che interessino gli iscritti…anche in considerazione della rilevanza che gli stessi assumono in relazione al regime della nullità degli atti processuali compiuti dall´avvocato colpito da radiazione o sospensione…";
  • che gli estremi dei suddetti provvedimenti sono pubblicati "nel primo numero utile della Rivista del Consiglio che…esce con cadenza trimestrale e, nella prassi"; tale pubblicazione viene reiterata nei "successivi bollettini chiusi in redazione entro la vigenza del periodo di sospensione, qualora si tratti di sospensioni aventi efficacia superiore al trimestre";
  • la piena legittimità dell´operato dell´Ordine, che risulterebbe confermata anche da una decisione del Garante del 29 settembre 2001 adottata in riferimento ad analoga fattispecie, nella quale è stata ribadita la liceità della contestata forma di diffusione dei dati inerenti provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti all´albo;
  • che il ricorso proposto dall´avv. XY sarebbe comunque inammissibile poiché il ricorrente non avrebbe chiesto all´Autorità "alcuno dei provvedimenti che questa può assumere in base al dettato normativo", in quanto "né il risarcimento del danno, né tantomeno la pubblicazione di una dichiarazione di errore e scuse…rientrano tra i provvedimenti che la legge n. 675 prevede ex art. 13".

Con successiva nota inviata via fax in data 10 settembre 2002 il ricorrente ha dichiarato, "aderendo al principio espresso in pregresse decisioni del Garante…di rinunciare alla domanda di risarcimento del danno" riservandosi di adire il giudice ordinario.

Nella medesima nota ha precisato di voler contestare non la pubblicazione della notizia sulla menzionata rivista (come invece avvenuto nel caso oggetto della predetta pronuncia del Garante), ma la sua ripubblicazione in un numero distribuito a sanzione eseguita.

Il ricorrente ha nuovamente replicato con nota anticipata via fax il 12 settembre 2002 ribadendo le proprie posizioni, sostenendo che il riscontro di controparte sarebbe tardivo ed evidenziando di aver voluto richiedere una "rettificazione" espressamente prevista dall´art. 13 della legge n. 675.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Di seguito alla rinuncia del ricorrente alla richiesta di risarcimento del danno, comunque inammissibile, il ricorso riguarda unicamente la richiesta di "rettificazione" collegata all´opposizione al trattamento dei dati personali relativo alla ripubblicazione della notizia della sospensione nel numero di marzo della rivista menzionata in premessa.

Il ricorso non è fondato.

La richiesta di "rettifica" dell´interessato è stata inizialmente formulata in termini tali da far ritenere che venisse sollecitato non tanto un aggiornamento, una rettificazione oppure una integrazione di dati personali, ai sensi del citato art. 13, quanto la pubblicazione di una dichiarazione di riconoscimento dell´"errore" e di scuse, avente valore riparatorio del torto lamentato.

Anche prendendo in considerazione la medesima richiesta come precisata nel corso del procedimento (ovvero come richiesta di "rettificazione" ai sensi del comma 1, lett. c), n. 3, del medesimo art. 13), la stessa non è fondata.

La pubblicazione in questione risulta infatti lecita nei termini già accertati dal Garante nel menzionato provvedimento del 29 marzo 2001 (pubblicato in Bollettino del Garante n. 18 del marzo 2001, p. 20), la cui motivazione s´intende integralmente richiamata come parte integrante della presente decisione.

I principi affermati in tale sede operano anche nel caso della contestata ripubblicazione della notizia della sospensione nel corso dell´esecuzione della sanzione disciplinare (trattasi nel caso di specie del numero di marzo 2002, relativo ad un periodo temporale nel quale la sanzione era in esecuzione). La doglianza relativa alla circostanza che il numero di marzo 2002 è pervenuto al ricorrente circa un mese dopo la cessazione dell´esecuzione della sanzione non assume, poi, valore risolutivo, anche in considerazione del fatto che i "rilevanti motivi di interesse pubblico connessi anche a ragioni di giustizia ed al regolare svolgimento dei procedimenti in ambito giudiziario" (richiamati nella citata decisione di questa Autorità) sussistono anche in relazione ad una sospensione dall´esercizio della professione in corso di esecuzione alla data del numero della rivista, e cessata solo da un breve periodo al momento in cui la rivista medesima è pervenuta al ricorrente.

Va peraltro rilevato che i dati personali contenuti nel citato numero della rivista edita dal Consiglio dell´Ordine di Milano risultano esatti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati.

In ragione delle particolari questioni di diritto esaminate sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione;

b) compensate le spese fra le parti.

Roma, 25 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli