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Procedimento relativo ai ricorsi - Accesso ai dati facimente comprensibili e disponibilità del documento che li detiene - 25 luglio 2002 [1065851]

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[doc. web. n. 1065851]

Procedimento relativo ai ricorsi - Accesso ai dati facimente comprensibili e disponibilità del documento che li detiene - 25 luglio 2002

In caso di accesso, i dati personali devono essere comunicati con modalità tali da renderli facilmente comprensibili, estrapolando i dati relativi solo all´interessato richiedente. Qualora la loro estrazione risulti complessa o difficoltosa, il titolare del trattamento può soddisfare la richiesta dell´interessato mettendo a sua disposizione una copia del documento che li contiene.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. XY, rappresentato e difeso dall’avv. Sabrina Conte

nei confronti di

Banca 121 S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

Al ricorrente è stato rifiutato un finanziamento dalla filiale di Milano di Banca 121 S.p.A. a causa di asserite "annotazioni pregiudizievoli" emerse nell’istruzione della pratica presso il medesimo istituto di credito, riferite presumibilmente ad una richiesta di informazioni formulata nel 1994 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Il medesimo ricorrente lamenta di non avere ricevuto riscontro ad una istanza, proposta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675, con la quale aveva chiesto alla citata banca di accedere ai dati personali che lo riguardano, nonché di conoscere l’origine dei medesimi dati, la logica e le finalità del trattamento, opponendosi anche al loro ulteriore trattamento.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha chiesto pertanto al Garante di ordinare al titolare del trattamento il rilascio del predetto documento contenente i dati personali che lo riguardano, chiedendo nel contempo la cessazione del comportamento illegittimo e la cancellazione dei dati medesimi.

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 4 luglio 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Banca 121 S.p.A. ha risposto con nota datata 12 luglio 2002 nella quale ha asserito:

  • di non avere alcun interesse a mantenere riservato il documento richiesto che si dichiarava però disponibile a comunicare nei modi stabiliti dal Garante;
  • di non avere ancora provveduto a trasmetterlo nel timore di commettere violazioni di legge, sia perché "tale documento concerne indagini della Procura della Repubblica di Lecce…, sia perché esso contiene dati personali di altri soggetti".

L’interessato ha ribadito le proprie posizioni nell’audizione del 17 luglio, 2002, nel corso della quale è stato sottolineato come l’interessato abbia incontrato "rifiuti e dinieghi totali" all’accesso al credito anche da parte di altre banche.

Ad avviso del medesimo interessato, ciò lascerebbe presumere che le informazioni detenute da Banca 121 S.p.A. siano state "inserite in banche dati, anche informatiche, accessibili da parte di altri" istituti di credito.

In occasione della predetta audizione l’interessato ha altresì depositato n. 3 documenti rilasciati nell’anno 2001 ed attestanti l’inesistenza di procedimenti penali a proprio carico.

CIO’ PREMESSO OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali dell’interessato detenuti da un istituto di credito con riferimento alle informazioni di carattere personale concernenti una richiesta di accertamenti bancari della Procura della Repubblica di Lecce.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Va anzitutto accolta la richiesta dell’interessato volta ad accedere ai dati personali trattati a seguito della richiesta di accertamenti richiamata in premessa.

L’art. 13 della legge n. 675/1996 non prevede il necessario rilascio di copie di atti in quanto obbliga, più precisamente, il titolare e il responsabile ad estrapolare dai propri archivi e documenti le informazioni personali oggetto di richiesta dell’interessato e a comunicarle a quest’ultimo con modalità idonee a rendere i dati facilmente comprensibili. Con riferimento alla specifica vicenda dovranno essere pertanto estrapolati tutti i dati personali relativi al solo ricorrente. Qualora tale estrazione risulti complessa e difficoltosa l’accesso potrà peraltro avvenire, come affermato più volte da questa Autorità (vedi, ad esempio, provvedimento del 28 dicembre 2000 in Boll. del Garante n. 16, pag. 10 ss.), anche attraverso la messa a disposizione di una copia del documento stesso.

Deve essere invece dichiarata infondata la richiesta del ricorrente volta ad ottenere la cancellazione delle annotazioni pregiudizievoli contenute nella banca dati dell’istituto di credito. Allo stato non vi è infatti alcuna prova della conservazione presso l’istituto di credito di specifiche ed ulteriori annotazioni pregiudizievoli per il ricorrente, se si eccettua la custodia del citato documento a termini di legge, come precisato dallo stesso istituto di credito nelle note del 23 ottobre e del 20 novembre 2001.

Resta comunque salva la possibilità per l’interessato di proporre a termini di legge una eventuale nuova istanza ai sensi del citato art. 13, anche nei confronti di altri istituti bancari, ove risulti necessaria all’esito dell’accesso ai dati personali contenuti nel documento in questione.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta di accedere ai dati personali del ricorrente, nei termini di cui in motivazione, e ordina a Banca 121 S.p.A. di corrispondere entro il 15 dicembre 2002 alle richieste del ricorrente, dando comunicazione di tale adempimento entro la stessa data all’interessato ed a questa Autorità;

b) dichiara infondate, nei termini di cui in motivazione, le altre richieste formulate dal ricorrente.

Roma, 25 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli