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Procedimento relativo ai ricorsi - Dati comunicati all'interessato dopo il ricorso e rimborso delle spese - 25 giugno 2002 [1065582]

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[doc. web n. 1065582]

Procedimento relativo ai ricorsi - Dati comunicati all´interessato dopo il ricorso e rimborso delle spese - 25 giugno 2002

Nell´ipotesi in cui il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento è tenuto a rimborsare al ricorrente che li abbia richiesti i diritti e le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere (fattispecie in cui l´interessato aveva chiesto ad un ente previdenziale di conoscere i dati trattati, con specifico riferimento alla copertura assicurativa inerente ad un determinato periodo lavorativo).

Il GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla Sig.a Bruna Gazzelloni

nei confronti di

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente lamenta di non avere ricevuto riscontro ad una istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675, con la quale aveva chiesto all´Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di conoscere i dati personali che la riguardano, con specifico riferimento ai dati riferiti alla copertura assicurativa dalla data della propria assunzione presso Enel S.p.A.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessata ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 3 giugno 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, INAIL, Direzione centrale servizi informativi e telecomunicazioni, ha risposto con nota anticipata via fax il 13 giugno 2002 con la quale ha precisato:

  • quali dati personali dell’interessata sono presenti nell’archivio dell’istituto;  
  • da quali fonti i dati stessi sono stati desunti.  

L’interessata, con fax in data 20 giugno 2002, ha manifestato perplessità in ordine alla completezza della risposta pervenuta.

In replica, l’INAIL ha inviato un’ulteriore fax in data 24 giugno nel quale ha ribadito di non possedere ulteriori dati personali dell’interessata. Ciò in quanto "l’INAIL fino al marzo 2000 non registrava con tempestività i nominativi degli assicurati su archivio informatico ed a tutt’oggi il versamento del premio da parte del datore di lavoro è cumulativo e non riferibile al singolo assicurato". Peraltro l’esame delle denunce annuali riferite al periodo 1990/97 "digitalizzate recentemente" ha fatto riscontrare l’assenza di specifici dati riferiti all’interessata.

CIO’ PREMESSO OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali dell’interessata svolto da un istituto di previdenza.

In relazione alle specifiche richieste formulate dall’interessata va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro adeguato alle istanze formulate dalla ricorrente.

Tale riscontro è però pervenuto solo dopo la presentazione del ricorso al Garante. Va pertanto posto a carico dell’istituto resistente un quarto dell’ammontare delle spese e dei diritti relativi al presente procedimento (determinato, ai sensi dell’art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione ed alla presentazione del ricorso), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati alla specificità della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti in misura pari ad un quarto a carico di INAIL che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 25 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli