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Diritto di accesso - Cancellazione dei dati registrati su una tessera magnetica ' 20 marzo 2002 [1063476]

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[doc. web n. 1063476]

Diritto di accesso - Cancellazione dei dati registrati su una tessera magnetica – 20 marzo 2002

Attraverso il ricorso al Garante l´interessato può ottenere la cancellazione dei dati personali detenuti da un´associazione cui abbia aderito, ivi compresi quelli registrati su di una tessera magnetica, consegnatagli al momento dell´iscrizione, che lo abilitava a fruire di particolari servizi.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal Sig. XY

nei confronti di

Arcigay-Direzione nazionale;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto riscontro alla istanza, proposta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675 nel novembre del 2001, con la quale aveva chiesto ad Arcigay-Direzione nazionale, di avere accesso ai dati personali che lo riguardano e di conoscere la logica e le finalità del trattamento, nonché di cancellare i dati medesimi.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato chiede che il Garante ordini all’indicato titolare del trattamento di corrispondere alle richieste a suo tempo presentate.

L’interessato chiede altresì che siano poste a carico del titolare le spese del procedimento.

Con nota in data 25 febbraio 2002, preso atto dell’assenso delle parti, questa Autorità, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 501/1998, ha comunicato che il termine per la decisione del ricorso era prorogato di venti giorni.

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Arcigay-Direzione nazionale, ha risposto con nota anticipata via fax il 5 marzo 2002 nella quale ha precisato:

  • i dati personali del ricorrente che sono stati oggetto di trattamento, la loro origine, la logica e le finalità del trattamento medesimo;
  • di aver già provveduto alla cancellazione dei dati personali del ricorrente dagli archivi informatici dell’associazione nello scorso mese di dicembre e di avere comunicato tale circostanza all’interessato con una nota in data 5 dicembre 2001 (prodotta in allegato), nella quale erano contenute ulteriori informazioni riferite ad una tessera magnetica di cui l’interessato era ancora in possesso.

Il ricorrente non ha inviato ulteriori note o documenti.

CIÒ PREMESSO OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali dell’interessato svolto da una associazione, con specifico riferimento ai dati trattati in riferimento all’emissione di una tessera magnetica che abilita i titolari a fruire di una serie di servizi.

Al riguardo può essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha infatti fornito un idoneo riscontro alle richieste del ricorrente. A tali richieste, prima della presentazione del ricorso, era stata data una risposta non integralmente idonea in quanto era stata assicurata la cancellazione delle informazioni dall’archivio informatico, ma non erano stati precisati i dati oggetto del trattamento e non erano state indicate in modo esaustivo la logica e le finalità del trattamento.

Con la nota del 5 marzo 2002, l’associazione resistente ha anche dimostrato che, diversamente da quanto ipotizzato dal ricorrente, il modulo di adesione al circolo da questi sottoscritto rinvia allo statuto dell’associazione federale medesima, il quale, in collegamento con l’informativa ai sensi della legge n. 675, prevede un’iscrizione non temporanea, ma «permanente», valida fino ad esplicita manifestazione contraria del socio che usufruisce anche della tessera "XZ" cui ha fatto riferimento il ricorrente medesimo.

In considerazione del predetto, incompleto riscontro alle istanze a suo tempo presentate dall’interessato, va posto a carico di Arcigay-Direzione nazionale, l’ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250,00 di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

  • non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 n. 675;
  • determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250,00 di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti posti a carico di Arcigay-Direzione nazionale, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 20 marzo 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Bttarelli