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Dati sensibili - Chiarimenti riguardanti il trattamento dei dati sensibili - 17 settembre 1997

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[doc. web n. 1055114]

Dati sensibili - Chiarimenti riguardanti il trattamento dei dati sensibili - 17 settembre 1997

L´associazione in indirizzo ha chiesto chiarimenti riguardanti il trattamento dei dati sensibili dei propri associati, in particolare per quanto riguarda i rapporti che devono intercorrere tra l´associazione e le Commissioni sanitarie provinciali incaricate di procedere all´accertamento della sussistenza di minorazioni invalidanti.

Roma, 17 settembre 1997

Spett. Associazione Nazionale
Mutilati ed Invalidi Civili
Via Crescenzio, 2

In relazione alla richieste di chiarimento di cui alle lettere dell´Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), indirizzate a questo Ufficio in data 9 e 26 maggio 1997, si rileva che a norma dell´art. 8, comma 4, della legge 30 marzo 1971, n. 118, i segretari delle Commissioni sanitarie provinciali incaricate di procedere all´accertamento della sussistenza di minorazioni invalidanti, sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni dalla visita, l´esito dell´accertamento agli interessati, e a trasmettere contemporaneamente gli elenchi dei soggetti sottoposti a visita all´ANMIC.

Tale disposizione -secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato con il parere I Sez., n. 3904/94, del 8 gennaio 1997- deve ritenersi tuttora vigente non rilevando a tale riguardo il fatto che l´ANMIC abbia perso la personalità di diritto pubblico in base al d.P.R. 23 dicembre 1978.

A tale riguardo, la legge 675/96, al terzo comma dell´art. 22, dispone che il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici - fra i quali rientrano le Commissioni sanitarie in discorso - è consentito se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. Poiché il combinato disposto delle leggi 23 aprile 1965, n. 458; 30 marzo 1971, n. 118; e del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, soddisfa i requisiti di specificità appena indicati, si ritiene che permanga in capo ai segretari delle suddette Commissioni sanitarie provinciali l´obbligo di trasmettere all´ANMIC gli elenchi dei soggetti sottoposti a visita.

Conformemente a quanto affermato dal Servizio Assistenza Economica alle Categorie protette della Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell´Interno nel parere del 10 settembre 1997, si ritiene inoltre che, al fine di consentire all´ANMIC di svolgere le proprie funzioni istituzionali, secondo quella che appare essere la volontà del legislatore, le Commissioni sanitarie provinciali debbano fornire, oltre ai nominativi dei soggetti sottoposti a visita, anche il loro indirizzo.

Si deve infine rilevare che l´art. 8, comma 4, della l. 118/1971 contempla esclusivamente la trasmissione degli elenchi dei soggetti sottoposti a visita all´ANMIC da parte delle Commissioni sanitarie provinciali, e non gli ulteriori trattamenti realizzati dalla stessa Associazione, cui invece fanno riferimento le richieste di chiarimento inviate a questo Ufficio.

Pertanto la stessa ANMIC, al fine di compiere i suddetti trattamenti ulteriori, deve informare gli interessati a norma dell´art. 10, comma 3 della l. 675/96, tenendo conto del fatto che il comma 7-bis aggiunto all´art. 41 della l. 675/96 dall´art. 4 del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123, dispone che in sede di prima applicazione della legge, le informative in discorso possano essere date entro il 30 novembre 1997. La stessa ANMIC dovrà inoltre ricevere per i trattamenti in discorso il consenso scritto degli interessati a norma dell´art. 22, comma 1 della l. 675/96.

p. IL GARANTE
Ing.Claudio Manganelli