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Diritto di accesso -Operazioni bancarie: accesso alla documentazione relativa al defunto - 8 ottobre 2003 [1053855]

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[doc web n. 1053855]

Diritto di accesso - Operazioni bancarie: accesso alla documentazione relativa al defunto - 8 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Guido Collina rappresentato e difeso dall´avv. Antonella Dore presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

UniCredit Banca S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

Con due istanze di accesso a dati personali formulate, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, nei confronti di UniCredit Banca S.p.A., il ricorrente aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali riferiti al padre defunto e la loro comunicazione in forma intelligibile, con particolare riferimento "a tutte le operazioni bancarie effettuate sul c/c a quest´ultimo intestato, nonché su ogni e qualsiasi movimento di denaro registrato negli altri eventuali contratti conclusi con il medesimo o, comunque, con riguardo ad ogni rapporto patrimoniale che intercorreva con l´istituto di credito (…)". L´attuale ricorrente aveva inoltre chiesto la "comunicazione per iscritto ed in forma intelligibile del saldo inerente al predetto c/c", nonché altre informazioni riferite all´attuale situazione dei rapporti bancari facenti capo al defunto.

A tali istanze UniCredit Banca S.p.A. aveva risposto con due note nelle quali, pur fornendo alcuni dati personali relativi al de cuius (dati anagrafici, nonché alcune informazioni concernenti rapporti bancari cointestati al ricorrente) sottolineava la necessità, al fine di soddisfare le richieste avanzate dall´interessato, di "acquisire la documentazione (…) per identificare il suo assistito come avente diritto all´eredità ".

A tale riguardo l´istituto di credito sosteneva inoltre che, a suo avviso:

  • le richieste formulate dal ricorrente, volte ad ottenere informazioni relative ad "operazioni bancarie su c/c, movimentazione di denaro, saldi di rapporti a nome del de cuius (…), esulano dalle previsioni di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 e rientrano, invece, nella disciplina di cui all´art. 119, ultimo comma, del d.lg. n. 385/1993, che attribuisce al cliente o a colui che gli succede a qualunque titolo il diritto di ottenere, a proprie spese, (…), copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni";
  • "tali richieste possono trovare riscontro unicamente nel caso in cui " il ricorrente "risulti chiamato all´eredità sulla base di atto di notorietà o di dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ".

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente, dichiarandosi insoddisfatto dei riscontri ricevuti, ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire alle predetti richieste, formulato il 31 luglio 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/98, UniCredit Banca S.p.A., con note inviate via fax il 18 ed il 22 settembre 2003, nel ribadire quanto già sostenuto nei precedenti riscontri, ha rappresentato tra l´altro che:

  • le istanze avanzate dal ricorrente riguarderebbero più propriamente l´esercizio di diritti disciplinati dal testo unico in materia bancaria e, precisamente, dall´art. 119, comma 4, del d.lg. n. 385/1993 (come sostituito dall´art. 24 del d.lg. 4 agosto 1999, n. 342);
  • l´esercizio dei diritti ex art. 13 della legge n. 675 concerne il tipo e le modalità del trattamento di dati personali che, sempre a suo avviso, "appaiono altra cosa rispetto alla richiesta di documenti e informazioni contabili" avanzata dal ricorrente nel caso di specie;
  • "ciò posto, l´unico modo per la banca, di accertare la legittimazione del richiedente, è quello di acquisire un documento idoneo a dimostrare la sua qualità di erede o chiamato all´eredità ".

Con note anticipate via fax il 22 ed il 23 settembre 2003, l´interessato, nel confermare quanto già sostenuto sia nelle istanze ex art. 13 della legge n. 675, sia in sede di proposizione del ricorso ai sensi dell´art. 29 della medesima legge, ha ribadito di aver avanzato le richieste nei confronti del predetto istituto di credito con specifico riferimento all´art. 13, comma 1, della legge sulla protezione dei dati personali. Ha aggiunto che "nessuna rilevanza riveste in proposito la circostanza che il ricorrente sia da considerarsi già erede o chiamato all´eredità o soggetto al quale compete il diritto di ottenere il riconoscimento di chiamato all´eredità (…)", posto che i diritti di cui al medesimo art. 13, comma 1, se riferiti al trattamento di dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati "da chiunque vi abbia interesse" (art. 13, comma 3).

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne una richiesta di accesso a dati personali trattati da una banca riferiti ad una persona deceduta, formulata dal ricorrente in qualità di figlio del defunto.

Ai sensi dell´art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, i diritti di cui al comma 1 del medesimo articolo, tra cui il diritto di accesso, se "riferiti ai dati personali concernenti persone decedute", possono essere esercitati da "chiunque vi abbia interesse".

In base a tale specifica disposizione, l´interessato, nella sua qualità di discendente del defunto ed in relazione ai connessi profili successori, ha titolo a proporre un´istanza di accesso ai dati personali del de cuius, a prescindere dalle prerogative riconosciute in altra sede da ulteriori norme come quelle citate da parte resistente.

L´esercizio del diritto vantato con il ricorso, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca resistente, non può essere condizionato all´esibizione di altri particolari documenti (come quelli, erroneamente richiesti nella fattispecie, relativi ai vari eredi e all´esistenza e allo stato delle disposizioni testamentarie), né essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal citato testo unico in materia bancaria.

L´odierna richiesta di accedere al contenuto di alcuni documenti relativi all´estinzione dei rapporti bancari intestati al de cuius è utilmente qualificabile come manifestazione della volontà di un soggetto legittimato ad ottenere talune informazioni personali relative ai predetti rapporti bancari, con specifico riferimento a dati di carattere personale relativi al de cuius.

A differenza di altri casi esaminati da questa Autorità nei quali la richiesta di accesso non è giustificata in base all´art. 13 della legge n. 675/1996, in quanto rivolta ad ottenere specificamente dati personali relativi a terzi, l´istanza volta ad "accedere alla documentazione relativa all´estinzione dei rapporti intestati anche al de cuius riguarda invece specifiche posizioni soggettive relative a quest´ultimo", cui sono ricollegati taluni diritti in favore del discendente" (v. Provv. del Garante del 3 aprile 2002, in Bollettino, n. 27, p. 20).

Peraltro, in determinati casi, come nella fattispecie, può emergere la necessità di esibire o consegnare copia non solo di dati personali, ma anche di interi atti o documenti che potrebbero riguardare anche terzi. Ciò limitatamente ai casi in cui "i dati personali relativi al richiedente ed eventuali altre notizie o informazioni inerenti a terzi risultino intrecciati al punto da rendere i primi non comprensibili, oppure snaturati nel loro contenuto (…)"(a tal riguardo, cfr. Provv. del Garante del 23 giugno 1998, in Bollettino, n. 5, p. 20).

La richiesta del ricorrente è quindi fondata.

Alla luce di tali rilievi va dunque riconosciuta, ai sensi dell´art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, la facoltà del ricorrente di esercitare il diritto di accesso ai dati personali relativi al de cuius e la possibilità di acquisire piena cognizione di tutte le informazioni personali che riguardano quest´ultimo detenute dall´istituto di credito.

Il titolare del trattamento dovrà pertanto comunicare al ricorrente i dati personali richiesti in forma intelligibile, entro un termine che appare congruo fissare al 30 novembre 2003, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina a UniCredit Banca S.p.A. di adempiere, nei termini e con le modalità di cui in motivazione, alle richieste del ricorrente;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone a carico di UniCredit Banca S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 8 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli