g-docweb-display Portlet

Differimento

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


DIRITTI DELL´INTERESSATO > Limiti all´esercizio dei diritti > Differimento

La valutazione del pregiudizio che, ai sensi dell´art. 14, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996, consente il differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 13, dev´essere effettuata caso per caso, con onere probatorio a carico del titolare del trattamento; in ogni caso, tale differimento può riguardare soltanto i dati valutativi e non quelli aventi carattere oggettivo o, comunque, non incidenti sulle specifiche ragioni di tutela prospettate dal titolare del trattamento.

  • Garante 13 ottobre 1999, in Bollettino n. 11/12, pag. 61 [doc. web n. 42098]


La legge n. 675/1996 bilancia la tutela dei diritti della personalità con altri diritti quale quello di difesa in quanto, se da un lato pone specifici limiti al diritto d´accesso, dall´altro evita che l´eccezione basata sul diritto di difesa possa vanificare la tutela dei diritti riconosciuti nell´art. 1 della legge. Pertanto, cessate le esigenze di tutela cui l´art. 14 fa riferimento, il diritto di accesso può riespandersi, con conseguente obbligo d´integrale comunicazione all´interessato dei dati richiesti.

  • Garante 13 ottobre 1999, in Bollettino n. 11/12, pag. 61 [doc. web n. 42098]


La legge n. 675/1996 bilancia la tutela dei diritti della personalità con altri diritti quale quello di difesa in quanto, se da un lato pone specifici limiti al diritto d´accesso, dall´altro evita che l´eccezione basata sul diritto di difesa possa vanificare la tutela dei diritti riconosciuti nell´art. 1 della legge. Pertanto, ove venga accolta l´istanza di differimento di cui all´art. 14, il diritto di accesso può riespandersi, con conseguente obbligo d´integrale comunicazione all´interessato dei dati richiesti.

  • Garante 30 dicembre 1999, in Bollettino n. 11/12, pag. 66 [doc. web n. 40847]


La norma di cui all´art. 14, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996, che prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 13, è di carattere eccezionale e, anche se di potenziale ampio spettro applicativo, può essere invocata solo in presenza di comprovate esigenze difensive del titolare del trattamento. Di conseguenza, la valutazione del pregiudizio paventato dev´essere effettuata caso per caso, con onere di dimostrazione a carico del titolare del trattamento; in ogni caso, tale differimento può riguardare soltanto i dati valutativi e non quelli aventi carattere oggettivo o, comunque, non incidenti sulle specifiche ragioni di tutela prospettate dal titolare del trattamento.

  • Garante 30 dicembre 1999, in Bollettino n. 11/12, pag. 66 [doc. web n. 40847]


La disposizione di cui all´art. 14, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996, che prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 13, trova applicazione con riferimento a tutti i procedimenti giudiziari, sia civili che penali.

  • Garante 30 dicembre 1999, in Bollettino n. 11/12, pag. 66 [doc. web n. 40847]


Il pregiudizio previsto dall´art. 14, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996 per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, che comporta il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 13 della legge, la cui valutazione il Garante deve effettuare caso per caso, e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento, è ravvisabile nel caso di una specifica fase precontenziosa suscettibile di sfociare a breve in una controversia giudiziaria (fattispecie relativa alla richiesta di accesso ai dati contenuti in una perizia medico legale redatta dal consulente della società assicurativa ed alla necessità di non pregiudicare la posizione delle parti in ordine alle deduzioni istruttorie concernenti la data effettiva dell´infortunio e la preesistenza di una patologia rispetto alla stipula della polizza).

  • Garante 28 dicembre 2000, in Bollettino n. 16, pag. 12 [doc. web n. 30963]


Il differimento dell´accesso ai dati previsto dall´art. 14, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996 attiene solo ai profili di tipo valutativo contenuti nella relazione medico legale redatta dal consulente della società assicurativa, non anche ai dati di tipo identificativo o aventi carattere obiettivo o comunque non incidenti sulle specifiche ragioni di tutela prospettate dal titolare del trattamento.

  • Garante 28 dicembre 2000, in Bollettino n. 16, pag. 12 [doc. web n. 30963]
  • Garante 22 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, pag. 17 [doc. web n. 39961]


L´esercizio del diritto di accesso, come ogni altro diritto tutelato dall´art. 13 della legge n. 675/1996, può essere temporaneamente differito al fine di non pregiudicare il diritto di difesa del titolare del trattamento (principio applicato in relazione a fattispecie di accesso ai dati contenuti in una perizia medico legale). Il differimento può concernere solamente i dati di tipo valutativo, non quelli di tipo identificativo od oggettivo; l´indagine sull´esistenza del pregiudizio giustificativo va effettuata da parte del Garante caso per caso, anche sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento (principio applicato in relazione ad una specifica situazione precontenziosa ed ai tempi necessari per l´espletamento della perizia contrattuale rimessa al collegio medico previsto dalle condizioni generali di polizza).

  • Garante 17 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, pag. 20 [doc. web n. 38925]


Il pregiudizio previsto dall´art. 14, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996 per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, che comporta il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 13 della legge, la cui valutazione il Garante deve effettuare caso per caso, sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento, è ravvisabile nel caso in cui vi sia tra la compagnia di assicurazione e il danneggiato una vertenza giudiziaria in corso per l´accertamento del danno conseguente ad un incidente stradale e nell´atto di citazione l´interessato abbia chiesto l´espletamento di una consulenza tecnica di ufficio per la determinazione delle conseguenze dell´infortunio. In tale delicata fase processuale, la comunicazione da parte della società dei dati contenuti nella perizia arrecherebbe concreto pregiudizio alle modalità di esibizione delle prove da parte della compagnia assicuratrice, ledendo il suo diritto di difesa.

  • Garante 22 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, pag. 17 [doc. web n. 39961]


Secondo quanto prescritto dall´art. 14, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996, l´esercizio del diritto di accesso (nella specie, ai dati contenuti in una perizia medico legale), come di ogni altro diritto tutelato dall´art. 13, può essere temporaneamente differito al fine di non pregiudicare il diritto di difesa del titolare del trattamento. Il differimento può concernere solamente i dati di tipo valutativo, non quelli di tipo identificativo o oggettivo; l´indagine sull´esistenza del pregiudizio giustificativo va effettuata da parte del Garante caso per caso, anche sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento (fattispecie relativa alla richiesta di consulenza tecnica di ufficio avanti al giudice di pace).

  • Garante 19 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 16 [doc. web n. 40505]


Secondo quanto prescritto dall´art. 14, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996, l´esercizio del diritto di accesso (nella specie, ai dati contenuti in una perizia medico legale), come di ogni altro diritto tutelato dall´art. 13, può essere temporaneamente differito al fine di non pregiudicare il diritto di difesa del titolare del trattamento. Il differimento può concernere i soli dati di tipo valutativo, non quelli di tipo identificativo o oggettivo; l´indagine sull´esistenza del pregiudizio giustificativo va effettuata da parte del Garante caso per caso, anche sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento (fattispecie relativa ad una fase precontenziosa atta a preludere, a causa del contrasto creatosi fra le parti in ordine all´esistenza delle conseguenze fisiche derivate dal sinistro, ad un accertamento in sede giudiziaria).

  • Garante 4 aprile 2001, in Bollettino n. 19, pag. 15 [doc. web n. 39801]


L´esercizio del diritto di accesso, come ogni altro diritto tutelato dall´art. 13 della legge n. 675/1996, può essere temporaneamente differito al fine di non pregiudicare il diritto di difesa del titolare del trattamento (principio applicato in relazione a fattispecie di accesso ai dati contenuti in una perizia medico legale). Il differimento può concernere solamente i dati di tipo valutativo, non quelli di tipo identificativo od oggettivo; l´indagine sull´esistenza del pregiudizio giustificativo va effettuata da parte del Garante caso per caso, anche sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento, con conseguente sua esclusione laddove quest´ultimo, in via meramente ipotetica, si limiti ad allegare soltanto l´eventualità di una futura controversia.

  • Garante 3 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 28 [doc. web n. 41810]
  • Garante 17 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 20 [doc. web n. 39272]


L´esercizio del diritto di accesso, come ogni altro diritto tutelato dall´art. 13 della legge n. 675/1996, può essere temporaneamente differito al fine di non pregiudicare il diritto di difesa del titolare del trattamento (principio applicato in relazione a fattispecie di accesso ai dati contenuti in una perizia medico legale). Il differimento può concernere solamente i dati di tipo valutativo, non quelli di tipo identificativo od oggettivo; l´indagine sull´esistenza del pregiudizio giustificativo va effettuata da parte del Garante caso per caso, anche sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento.

  • Garante 8 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 17 [doc. web n. 39284]


L´esercizio del diritto di accesso, come ogni altro diritto tutelato dall´art. 13 della legge n. 675/1996, può essere temporaneamente differito al fine di non pregiudicare il diritto di difesa del titolare del trattamento (principio applicato in relazione a fattispecie di accesso ai dati contenuti in una perizia medico legale). Il differimento può concernere solamente i dati di tipo valutativo, non quelli di tipo identificativo od oggettivo; l´indagine sull´esistenza del pregiudizio giustificativo va effettuata da parte del Garante caso per caso, anche sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento (nella specie, l´imminente deposito di una consulenza tecnica d´ufficio nel procedimento civile pendente).

  • Garante 17 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 13 [doc. web n. 42232]


L´indagine sull´esistenza del pregiudizio giustificativo richiesto dall´art. 14, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996, per il differimento dell´esercizio dei diritti tutelati dall´art. 13 della legge, va effettuata da parte del Garante caso per caso, sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque emergenti dagli atti. Non può essere accolta la richiesta, avanzata dal titolare del trattamento, di differimento del diritto di accesso da parte dell´interessato ai dati di tipo valutativo contenuti in una perizia medico legale, ove emerga che tra le parti non è in atto alcun contenzioso, neppure in fase preliminare, e il titolare si limiti ad ipotizzare la possibilità di una futura controversia, senza prospettare alcuna circostanza o elemento preciso che permettano di ravvisare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • Garante 27 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 64 [doc. web n. 42130]


L´eccezione del temporaneo differimento dall´esercizio dei diritti dell´interessato contenuta nell´art. 14, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996 può essere validamente proposta nel solo periodo in cui tale esercizio, nelle forme previste dall´art. 13 della legge, potrebbe arrecare effettivo pregiudizio al diritto di difesa in sede giudiziaria del titolare del trattamento (nel caso in esame il Garante ha ritenuto non sussistente la fattispecie inquanto dati personali oggetto della richiesta di accesso – costituiti dai risultati di un´operazione di investigazione privata, peraltro conclusasi da oltre un anno – erano già stati prodotti in sede giudiziaria).

  • Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 17 [doc. web n. 1063652]
  • Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 22 [doc. web n. 1064177]


Nella nozione di "sede giudiziaria", cui si riferiscono alcune disposizioni della legge n. 675/1996 al fine di individuare circoscritte eccezioni all´ordinaria disciplina in materia di trattamento dei dati personali (artt. 12, comma 1, lett. h) e 20, comma 1, lett. g) in tema di esclusione del consenso; art. 10, comma 4 in tema di informativa; art. 14, comma 1, lett. e) in tema di limiti all´esercizio del diritto di accesso ai dati), rientra anche la sede nella quale viene instaurato un procedimento nelle forme dell´arbitrato rituale (nella specie, di fronte alla Camera arbitrale nazionale e internazionale di Milano).

  • Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 17 [doc. web n. 1063652]
  • Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 22 [doc. web n. 1064177]
  • Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 27 [doc. web n. 1064225]


La valutazione che consente il differimento dell´esercizio dei diritti previsti dalla disciplina sul trattamento dei dati personali dev´essere effettuata caso per caso, sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o, comunque, risultanti dagli atti. Pertanto, deve ritenersi giustificato il differimento dell´accesso ai dati contenuti in una perizia medico legale allorché non sia stata ancora definita da una società assicuratrice la fase istruttoria relativa alla liquidazione di un sinistro.

  • Garante 8 maggio 2002, in Bollettino n. 28, pag. 26 [doc. web n. 1064863]


La valutazione sull´esistenza di un effettivo pregiudizio che consente di differire temporaneamente l´esercizio del diritto di accesso deve essere effettuata caso per caso, sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti, avendo riguardo al periodo necessario per lo svolgimento delle c. d. "indagini difensive" o, comunque, per l´esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

  • Garante 19 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 13 [doc. web n. 1065535]


La positiva valutazione sull´esistenza dell´effettivo pregiudizio alla possibilità di far valere un diritto in sede giudiziaria, che consente di differire temporaneamente l´esercizio del diritto di accesso, può trovare valido fondamento nella particolare situazione precontenziosa costituita dall´avvenuta adizione del collegio arbitrale, al fine di risolvere la controversia insorta tra danneggiato e società di assicurazioni in sede di liquidazione del danno.

  • Garante 19 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 13 [doc. web n. 1065535]


Il differimento del diritto di accesso previsto dall´art. 14, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996 può essere apprezzato solo in presenza di concreti elementi, forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti, dai quali possa desumersi il pregiudizio che deriverebbe all´esercizio del diritto di difesa del titolare a causa del riscontro alla richiesta dell´interessato (principio espresso dal Garante in relazione alla richiesta rivolta dall´interessato ad un avvocato di conoscere l´origine dei dati contenuti in alcuni documenti depositati dal legale in un procedimento giudiziario).

  • Garante 17 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 22 [doc. web n. 1066162]


Il differimento dell´esercizio dei diritti attribuiti all´interessato dalla normativa di tutela dei dati personali, può essere concesso ove il titolare del trattamento fornisca concreti elementi da cui sia possibile desumere l´effettivo pregiudizio che detto esercizio comporterebbe per il suo diritto di difesa in sede giudiziaria.

  • Garante 17 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 70 [doc. web n. 1066240]


Il titolare del trattamento deve fornire in dettaglio all´interessato, che le richieda, tutte le informazioni che lo riguardano e non limitarsi ad elencare le sole tipologie dei dati detenuti (caso relativo alle informazioni concernenti un agente di assicurazioni, detenute dalla gestione liquidatoria della compagnia).

  • Garante 17 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 70 [doc. web n. 1066240]


Il differimento del diritto di accesso previsto dall´art. 14, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996 può essere apprezzato solo in presenza di concreti elementi, forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti, dai quali possa desumersi il pregiudizio che deriverebbe dalla comunicazione dei dati all´interessato all´esercizio del diritto di difesa del titolare (principio espresso dal Garante in relazione alla richiesta di accesso del danneggiato ai dati contenuti nella perizia medico legale redatta su incarico di una società di assicurazioni).

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 20 [doc. web n. 1066158]


La valutazione del pregiudizio che consente un temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dalla legge in materia di protezione dei dati personali, deve essere effettuata caso per caso in relazione alle ragioni dedotte ed alle allegazioni in concreto offerte dal titolare del trattamento. Pertanto, ove dagli atti del procedimento emerga che, in relazione ad una situazione pre-contenziosa, l´accesso ai dati richiesto potrebbe arrecare un effettivo pregiudizio al diritto di difesa del titolare del trattamento, la richiesta di differimento deve essere accolta.

  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 37 [doc. web n. 1066488]


Al fine di ottenere un temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti dell´interessato, il titolare del trattamento deve fornire la dimostrazione dell´esistenza di un pregiudizio effettivo che potrebbe derivare al suo diritto di difesa. In mancanza di tale prova, la richiesta di differimento deve essere disattesa.

  • Garante 21 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 34 [doc. web n. 1066484]


Sussistono le condizioni per l´applicazione dell´istituto del differimento dell´esercizio del diritto di accesso nel caso in cui sia in corso una vertenza giudiziaria che coinvolga le parti del procedimento avanti al Garante, e dagli atti del processo emerga l´esistenza di una particolare situazione nella quale l´esercizio di detti diritti potrebbe pregiudicare l´attività delle parti in ordine alla prova (nella fattispecie era in corso un processo civile di risarcimento danni promosso dall´interessato nei confronti di una Usl, assicurata con la società destinataria della richiesta di accesso ai dati nel procedimento avanti al Garante; la compagnia aveva sottolineato il suo interesse all´esito del giudizio civile, e rilevata l´alterazione della corretta dinamica processuale derivante dalla conoscenza, da parte dell´interessato, delle valutazioni espresse sul suo stato di salute dai medici fiduciari della società).

  • Garante 11 dicembre 2002 [doc. web n. 1067272]


Il pregiudizio previsto dall´art. 14, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996 per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, che comporta il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti dell´interessato, la cui valutazione il Garante deve effettuare caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento, è ravvisabile nel caso di una specifica fase precontenziosa suscettibile di sfociare a breve in un procedimento arbitrale (previsto dal contratto di assicurazione) o in una controversia giudiziaria (fattispecie relativa alla richiesta di accesso ai dati contenuti in una perizia medico legale redatta dal consulente della società assicurativa ed alla necessità di non pregiudicare temporaneamente l´attività delle parti in ordine alla prova e, in particolare, alla dimostrazione dell´effettiva entità dei postumi permanenti conseguenti all´infortunio).

  • Garante 31 marzo 2003 [doc. web n. 1068353]


La valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio che, ai sensi dell´art. 14, comma 1, lettera e) della legge n. 675/1996, consente il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 13 della medesima legge per il periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle c.d. indagini difensive o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria, dev´essere effettuata caso per caso e sulla base di concreti elementi, forniti dal titolare del trattamento o, eventualmente, risultanti dagli atti (nel caso specifico, a fronte di un ricorso avente ad oggetto il trattamento dei dati svolto da una compagnia di assicurazione, con particolare riguardo alla richiesta di pagamento di indennizzi per alcuni sinistri di cui l´interessato sarebbe rimasto vittima, il Garante, valutati gli elementi forniti dalla società resistente, che ha dimostrato la pendenza di un giudizio civile tra le parti, ha ritenuto legittimo l´invocato differimento del diritto di accesso, al fine di non pregiudicare temporaneamente l´attività delle parti in ordine alla prova).

  • Garante 29 dicembre 2003 [doc. web n. 1053774]

Scheda

Doc-Web
1050569
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

Documenti citati