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Inammissibilità del ricorso e instaurazione di autonomo procedimento

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Inammissibilità > Inammissibilità del ricorso e instaurazione di autonomo procedimento

Al di fuori dell´ipotesi del ricorso disciplinato dall´art. 29, la legge n. 675/1996 ha previsto la possibilità di accertare le eventuali violazioni delle prescrizioni in tema di protezione dei dati personali anche attraverso autonome determinazioni assunte d´ufficio dal Garante, oltre che per impulso degli interessati mediante gli strumenti della "segnalazione" e del "reclamo" ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. d) della legge (nella specie il Garante, pur dichiarando inammissibile il ricorso presentato ai sensi dell´art. 29, ha instaurato un autonomo procedimento con riferimento alla distribuzione, da parte di un Comune, agli utenti degli asili nido, di un questionario finalizzato all´acquisizione di dati personali di varia natura).

  • Garante 7 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 39 [doc. web n. 42308]


La declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 non preclude al Garante la facoltà di avviare, sulla base delle circostanze descritte dall´interessato e della documentazione acquisita, un autonomo procedimento, previsto dall´art. 31, comma 1, della legge, al fine di accertare l´eventuale violazione da parte del titolare o del responsabile del trattamento della normativa in materia di dati personali (nella specie, l´Autorità ha avviato un procedimento per accertare le modalità con le quali sono stati diffusi da una A.S.L. dati idonei a rivelare lo stato di salute di un dirigente medico della stessa azienda).

  • Garante 9 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 42 [doc. web n. 40995]


La declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 non preclude al Garante la facoltà di avviare, sulla base delle circostanze descritte dall´interessato e della documentazione acquisita, un autonomo procedimento, previsto dall´art. 31, comma 1, della legge, al fine di accertare l´eventuale violazione da parte del titolare o del responsabile del trattamento della normativa in materia di dati personali (nella specie, l´Autorità ha avviato un procedimento per accertare le modalità con le quali i dati dell´interessato, acquisiti da una terza persona, sono stati divulgati mediante produzione nel giudizio civile di separazione pendente tra l´interessato stesso e la moglie).

  • Garante 9 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 45 [doc. web n. 40373]


Non possono essere prese in considerazione nell´ambito del procedimento attivato con il ricorso di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996, che deve essere quindi dichiarato inammissibile, le richieste del ricorrente dirette non a far valere i diritti previsti dall´art. 13 della legge, quanto a sollecitare l´esercizio dei poteri di accertamento e di controllo del Garante in relazione alla presunta illiceità del trattamento dei dati e al mancato rispetto dell´obbligo di notificazione all´Autorità. Tali richieste possono, peraltro, essere esaminate dal Garante in un distinto procedimento instaurato ai sensi degli artt. 31 e 32 della legge, ove l´interessato esponga una puntuale e documentata rappresentazione di specifici fatti e comportamenti.

  • Garante 28 dicembre 2000, in Bollettino n. 14/15, pag. 7 [doc. web n. 42284]


Anche nell´ipotesi in cui il procedimento instaurato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 si concluda con dichiarazione d´inammissibilità per mancata preventiva formulazione dell´istanza di cui all´art. 13, resta integra la facoltà del Garante di instaurare un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, della legge, al fine della verifica di particolari aspetti concernenti il trattamento dei dati operato dal titolare.

  • Garante 4 giugno 2001, in Bollettino n. 21, pag. 31 [doc. web n. 38945]


Anche nell´ipotesi in cui il procedimento instaurato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 si concluda con dichiarazione di non luogo a provvedere, per avere il titolare dato riscontro alle richieste dell´interessato, resta integra la facoltà del Garante di instaurare un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, della legge n. 675/1996 al fine della verifica di particolari aspetti concernenti il trattamento dei dati operato dal titolare.

  • Garante 25 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 25 [doc. web n. 39388]


La dichiarata inammissibilità del ricorso al Garante non preclude l´instaurazione di un autonomo procedimento per verificare l´adozione di corrette misure di sicurezza dei dati ed il rispetto della disciplina relativa alla nomina degli incaricati del trattamento (fattispecie relativa ad un messo notificatore invitato dal sindaco a trasferirsi in un´altra stanza dell´ufficio dove, a suo avviso, i dati relativi agli atti da notificare sarebbero divenuti facilmente conoscibili da parte di terzi non autorizzati).

  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 58 [doc. web n. 1066552]


La richiesta di verificare l´avvenuta predisposizione da parte del datore di lavoro di strumenti di controllo sull´attività produttiva del dipendente non rientra tra quelle azionabili con ricorso al Garante, che sul punto va dichiarato inammissibile. Tale declaratoria non preclude, tuttavia, l´attivazione di un autonomo procedimento per verificare la liceità dei trattamenti dei dati personali dei dipendenti effettuati anche mediante utilizzazione di sistemi organizzativi e gestionali di tipo automatizzato.

  • Garante 30 dicembre 2002 [doc. web n. 1067203]


Anche a seguito della dichiarazione di inammissibilità dl ricorso, il Garante può attivare un autonomo procedimento al fine della verifica di particolari aspetti del trattamento contestato (nella specie, relativamente alle modalità di rilevazione di dati biometrici all´ingresso di un istituto di credito).

  • Garante 24 luglio 2003 [doc. web n. 1081374]


L´inammissibilità del ricorso al Garante, per essere il trattamento dei dati, anche se sensibili, riconducibile da quelli effettuati per ragioni di giustizia nell´ambito degli uffici giudiziari, non preclude all´Autorità stessa di instaurare un autonomo procedimento volto a verificare l´avvenuto rispetto dei principi generali indicati dalla legge (con riferimento alle modalità di raccolta dei dati, all´ esattezza, pertinenza e non eccedenza) in relazione alle finalità del trattamento operato. L´eventuale violazione di tali principi, infatti, può comportare l´obbligo del risarcimento del danno anche non patrimoniale cagionato.

  • Garante 5 novembre 2003 [doc. web n. 1053828]


L´istanza preventiva ed il successivo ricorso al Garante possono essere proposti solo dal soggetto titolare dei dati personali, dei quali si assume l´illecito o illegittimo trattamento; ne consegue che il ricorso proposto da un soggetto terzo deve essere dichiarato inammissibile (fattispecie relativa ad e-mail aventi contenuto promozionale inviate ad un indirizzo di posta elettronica intestato ad un soggetto diverso dal ricorrente). La dichiarazione di inammissibilità non preclude l´instaurazione d´ufficio di un autonomo procedimento, onde verificare la liceità e correttezza del trattamento effettuato.

  • Garante 16 dicembre 2003 [doc. web n. 1053661]
  • Garante 16 dicembre 2003 [doc. web n. 1053694]
  • Garante 16 dicembre 2003 [doc. web n. 1053701]


L´istanza preventiva ed il successivo ricorso al Garante possono essere proposti solo dal soggetto titolare dei dati personali dei quali si assume l´illecito o illegittimo trattamento; ne consegue che il ricorso proposto da un soggetto terzo deve essere dichiarato inammissibile (fattispecie relativa all´invio di e-mail aventi contenuto promozionale ad un indirizzo di posta elettronica intestato ad una società in nome collettivo di cui il ricorrente, socio con rappresentanza legale e processuale disgiunta, non aveva, tuttavia, fornito alcun dato identificativo né tanto meno precisato la posizione giuridica che ne legittimava l´azione). La dichiarazione di inammissibilità non preclude l´instaurazione d´ufficio di un autonomo procedimento, onde verificare la liceità e correttezza del trattamento effettuato.

  • Garante 16 dicembre 2003 [doc. web n. 1053688]


Nell´ipotesi in cui il procedimento si concluda con una declaratoria d´inammissibilità per mancata indicazione, nell´ambito degli elementi posti a fondamento del ricorso, delle norme la cui violazione comporterebbe la cancellazione dei dati trattati dagli archivi di una "centrale rischi" privata, resta integra la facoltà del Garante di segnalare alla resistente, nell´ambito di un autonomo procedimento, la non conformità dell´ulteriore conservazione dei dati personali ai principi fissati dal Garante stesso con il provvedimento generale del 31 luglio 2002.

  • Garante 18 dicembre 2003 [doc. web n. 1085455]

Scheda

Doc-Web
1050322
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario