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Diritti non azionabili con l'istanza di accesso ai dati

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Inammissibilità > Diritti non azionabili con l´istanza di accesso ai dati

È inammissibile il ricorso al Garante nella parte contenente la richiesta volta ad ottenere l´ordine di pubblicazione, su un quotidiano edito da una testata giornalistica, di una decisione emessa dal Garante nei confronti della stessa testata, in quanto l´art. 29, comma 4 della legge n. 675/1996 non fa cenno a detta pubblicazione, che è invece prevista dall´art. 38 della legge come pena accessoria in caso di condanna penale.

  • Garante 18 novembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 94 [doc. web n. 41203]


La richiesta di esplicitazione di una sigla utilizzata da un Consiglio dell´Ordine (nella specie, un Consiglio provinciale dell´ordine dei consulenti del lavoro) nella tessera di riconoscimento degli iscritti o nell´ambito delle comunicazioni postali con i medesimi costituisce una semplice istanza di chiarificazione di un´informazione sostanzialmente corretta, ma effettuata, in un determinato documento o contesto, in forma abbreviata. Ne consegue che il ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 volto ad ottenere detta chiarificazione è inammissibile, non potendo tale richiesta essere ricondotta nell´ambito dell´esercizio del diritto di aggiornamento o di rettifica dei dati, espressamente riconosciuto all´interessato dall´art. 13 della legge.

  • Garante 11 gennaio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 40 [doc. web n. 39833]


La richiesta volta ad ottenere l´elenco di coloro cui il titolare del trattamento abbia comunicato i dati non può essere proposta dall´interessato, non rientrando tra i diritti tassativamente indicati dall´art. 13 della legge n. 675/1996; tale norma, invece, consente all´interessato di ottenere la sola attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) del comma 1 sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi.

  • Garante 13 aprile 1999, in Bollettino n. 8, pag. 27 [doc. web n. 40811]


Il procedimento previsto dall´art. 29 della legge n. 675/1996 ha caratteri particolari, in quanto con il ricorso che lo introduce non si può lamentare qualsiasi violazione della normativa in tema di dati personali, come può avvenire invece in caso di segnalazioni o reclami rivolti anch´essi al Garante, ma solo di uno o più diritti riconosciuto dall´art. 13 della legge; in difetto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

  • Garante 9 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 42 [doc. web n. 40995]
  • Garante 9 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 45 [doc. web n. 40373]


Con il procedimento previsto dall´art. 29 della legge n. 675/1996 non si può lamentare qualsiasi violazione delle disposizioni in tema di protezione dei dati personali, essendo il ricorso azionabile solo per la tutela dei diritti tassativamente indicati dall´art. 13 della legge. Ne consegue che è inammissibile la richiesta diretta ad ottenere, da parte del titolare o del responsabile del trattamento, una risposta circa la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati od alla sottoscrizione del relativo modulo, trattandosi di istanza che non solo non è espressamente prevista dall´art. 13 della legge n. 675/1996, ma che non può essere fatta corrispondere, neanche in via interpretativa, ad alcuno dei diritti in esso previsti.

  • Garante 25 febbraio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 31 [doc. web n. 39248]


Il ricorso al Garante previsto dall´art. 29 della legge n. 675/1996 non può essere presentato per qualsiasi violazione delle disposizioni sulla tutela dei dati personali (che può invece essere oggetto di una segnalazione o di un reclamo all´Autorità), ma solo in relazione ad una precisa richiesta previamente rivolta al titolare o al responsabile del trattamento per la tutela di uno o più diritti riconosciuti dall´art. 13 della legge; in difetto, il ricorso è inammissibile.

  • Garante 8 giugno 2000, in Bollettino n. 13, pag. 35 [doc. web n. 40473]


Una richiesta inoltrata al titolare o al responsabile del trattamento al fine di raccogliere elementi di prova ai fini investigativi ai sensi dell´art. 38 delle disp. att. al c.p.p., è inidonea a costituire valido esercizio del diritto di accesso previsto dall´art. 13 della legge n. 675/1996 e non è, quindi, utile a consentire la successiva proposizione al Garante del ricorso ex art. 29 della legge, che pertanto è inammissibile.

  • Garante 8 giugno 2000, in Bollettino n. 13, pag. 35 [doc. web n. 40473]


Non possono essere prese in considerazione nell´ambito del procedimento attivato con il ricorso di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996, che deve essere quindi dichiarato inammissibile, le richieste del ricorrente dirette non a far valere i diritti previsti dall´art. 13 della legge, quanto a sollecitare l´esercizio dei poteri di accertamento e di controllo del Garante in relazione alla presunta illiceità del trattamento dei dati e al mancato rispetto dell´obbligo di notificazione all´Autorità. Tali richieste possono, peraltro, essere esaminate dal Garante in un distinto procedimento instaurato ai sensi degli artt. 31 e 32 della legge, ove l´interessato esponga una puntuale e documentata rappresentazione di specifici fatti e comportamenti.

  • Garante 28 dicembre 2000, in Bollettino n. 14/15, pag. 7 [doc. web n. 42284]


La domanda dell´interessato volta a sollecitare l´esercizio dei poteri di accertamento e controllo del Garante (nella specie, in relazione alla presunta illiceità del trattamento dei dati ed alla violazione dell´obbligo di notificazione), ove formulata nell´ambito del procedimento di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996, è inammissibile, trattandosi di richiesta valutabile dall´Autorità soltanto in un distinto procedimento instaurato ai sensi degli artt. 31 (segnalazione o reclamo) e 32 della legge, che richiede una puntuale e documentata rappresentazione di specifici comportamenti o fatti.

  • Garante 28 dicembre 2000, in Bollettino n. 16, pag. 15 [doc. web n. 40045]


Il ricorso formulato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 non può essere proposto per lamentare qualsiasi violazione di un diritto della personalità, come può avvenire invece in caso di segnalazioni o reclami che possono essere rivolti anch´essi al Garante, ma solo per la tutela delle specifiche situazioni soggettive tassativamente indicate dall´art. 13 della legge.

  • Garante 22 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, pag. 34 [doc. web n. 40133]


L´art. 13 della legge n. 675/1996 consente l´accesso ai dati personali da parte dei soggetti cui i dati stessi si riferiscono. È quindi inammissibile il ricorso proposto, ai sensi dell´art. 29 della legge, da alcuni dipendenti nei confronti del titolare/datore di lavoro, al fine di ottenere l´accesso alle note di qualifica e alle procedura di valutazione concernenti altri lavoratori.

  • Garante 6 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 24 [doc. web n. 39236]


L´istanza avanzata dall´interessato al titolare del trattamento (nella specie, un istituto di credito) intesa a conoscere il nominativo del soggetto che ha commissionato la richiesta di informazioni commerciali sull´attività economica svolta dall´interessato stesso (intestatario di un c/c bancario), nonché degli altri soggetti cui tali dati sarebbero stati comunicati, non rientra tra quelle azionabili in forza dell´art. 13 della legge n. 675/1996. Il relativo ricorso, proposto ai sensi dell´art. 29 della legge, deve essere quindi dichiarato inammissibile.

  • Garante 13 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 26 [doc. web n. 30995]


Il ricorso di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996 può avere ad oggetto solo i diritti tassativamente indicati dall´art. 13 della legge, tra i quali non rientra la richiesta volta a conoscere i nominativi di terzi cui il titolare del trattamento abbia comunicato o diffuso dati personali dell´interessato. Ne consegue che il ricorso, ove diretto a far valere tale pretesa, è inammissibile.

  • Garante 8 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 9 [doc. web n. 39280]


Non costituisce valido esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996, con conseguente inammissibilità del successivo ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge, la richiesta d´accesso ai documenti amministrativi, che attiene ad un distinto diritto tutelato dalla legge n. 241/1990.

  • Garante 27 giugno 2001, in Bollettino n. 21, pag. 10 [doc. web n. 39224]


È inammissibile ai sensi dell´art. 29, comma 2, della legge n. 675/1996, e non può quindi essere proposta per la prima volta in sede di ricorso, la richiesta volta ad ottenere l´indicazione del responsabile del trattamento dei dati eventualmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge, ove non oggetto della previa istanza al titolare prevista dall´art. 13.

  • Garante 3 settembre 2001, in Bollettino n. 22, pag. 63 [doc. web n. 41195]


Non è azionabile ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, e deve essere quindi dichiarata inammissibile, la richiesta rivolta la Garante di pubblicazione su un quotidiano del provvedimento emesso all´esito del procedimento instaurato ai sensi dell´art. 29 della legge.

  • Garante 30 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 22 [doc. web n. 42188]


Con il procedimento disciplinato dall´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato non può lamentare ogni presunta violazione di principi contenuti nella legge, come può invece avvenire attraverso segnalazioni o reclami, ma solo le violazioni dei diritti riconosciuti dall´art. 13, oggetto della relativa istanza preventivamente rivolta al titolare o al responsabile del trattamento. È quindi inammissibile il ricorso con cui si chieda di accertare l´adempimento dell´obbligo di informativa imposto dall´art. 10 della legge n. 675/1996.

  • Garante 21 novembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 114 [doc. web n. 40449]


La richiesta volta a conoscere i destinatari e la motivazione di comunicazioni e diffusione di dati personali eventualmente operate dal titolare del trattamento non rientra tra i diritti azionabili ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996; il relativo ricorso al Garante è quindi inammissibile. L´art. 13 consente, invece, all´interessato di ottenete l´attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) del comma 1 (cancellazione, aggiornamento, rettificazione, ecc.) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 27 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 45 [doc. web n. 1063614]


Il ricorso al Garante o, in via alternativa, all´A.g.o. può essere presentato solo per la tutela di precise richieste formulate in riferimento agli specifici diritti tutelati dall´art. 13, comma 1 della legge n. 675/1996 (ora art. 7 d.lg. n. 196/2003), avanzate precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da costoro disattese anche in parte.

  • Garante 2 maggio 2002, in Bollettino n. 28, pag. 23 [doc. web n. 1064895]


È inammissibile il ricorso al Garante nella parte contenente la richiesta di conoscere i soggetti eventualmente destinatari della comunicazione dei dati, non rientrando tale diritto fra quelli azionabili ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 19 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 16 [doc. web n. 1064362]
  • Garante 25 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 55 [doc. web n. 1065659]


Non rientra fra i diritti azionabili con il ricorso al Garante – che va quindi dichiarato inammissibile – l´istanza dell´interessato volta a conoscere le modalità di funzionamento di un fondo pensione cui aderisce (con riferimento a tassi di interesse, somma da liquidarsi in caso di recesso, ecc.), trattandosi di richiesta che non attiene al trattamento di dati personali.

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 111 [doc. web n. 1066329]


Nell´intento di tracciare un primo bilanciamento tra il diritto dell´interessato, possessore di una carta telefonica prepagata, ad accedere ai dati che lo riguardano e il diritto alla riservatezza degli utenti chiamanti, l´accesso richiesto dal chiamato al traffico telefonico "in entrata" sulla propria utenza è consentito solo ove egli dimostri che la mancata conoscenza di tali informazioni comporti un effettivo pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000. In difetto, il ricorso proposto al riguardo al Garante è inammissibile.

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 153 [doc. web n. 1066405]


Esula dai diritti azionabili con il ricorso al Garante – che va quindi dichiarato inammissibile – la richiesta di un generico intervento sanzionatorio dell´Autorità nei confronti di una banca che avrebbe illecitamente comunicato a terzi i dati dell´interessato, contenuti in un libretto di deposito a lui cointestato.

  • Garante 2 dicembre 2002 [doc. web n. 1067444]


Nell´ipotesi di rifiuto da parte di un istituto bancario del rilascio di una carta di credito, l´interessato può esercitare il diritto, attribuitogli dalla normativa in materia di dati personali, di accedere a tutte le informazioni che lo riguardano conservate dall´istituto, ivi compresi i dati, anche di carattere negativo, espressi in forma di punteggi o classifiche sul suo grado di solvibilità o affidabilità, derivanti dall´applicazione dei parametri cui la banca si attiene nella concessione della carta. Non è invece consentito all´interessato di conoscere detti parametri, che non costituiscono suoi dati personali, ma attengono ai criteri a cui il titolare informa l´organizzazione della propria attività. Il relativo ricorso proposto al Garante è quindi inammissibile.

  • Garante 19 dicembre 2002 [doc. web n. 1067276]


Non rientra tra le richieste azionabili con ricorso al Garante, che è quindi inammissibile, quella di verificare la predisposizione di strumenti di controllo sull´attività produttiva del dipendente.

  • Garante 30 dicembre 2002 [doc. web n. 1067203]


L´intestatario di un´utenza telefonica mobile che intenda accedere ai dati di traffico telefonico "in entrata" – nella specie, lamentando asserite minacce telefoniche – è tenuto a dimostrare l´effettivo pregiudizio che potrebbe derivare allo svolgimento delle investigazioni difensive, introdotte dalla legge n. 397/2000, a causa della mancata conoscenza delle informazioni. In caso contrario il ricorso è inammissibile.

  • Garante 30 dicembre 2002 [doc. web n. 1067439]


In base alla normativa che disciplina il trattamento dei dati personali, l´interessato può conoscere solo i dati che lo riguardano, non anche quelli afferenti ad altri soggetti; in quest´ultimo caso, il ricorso presentato al Garante è quindi inammissibile (nella specie il ricorrente intendeva conoscere la posizione lavorativa di altro soggetto al fine di iniziare una procedura esecutiva nei suoi confronti).

  • Garante 30 dicembre 2002 [doc. web n. 1067448]


La richiesta di verificare l´adeguatezza delle misure di sicurezza adottate dal titolare del trattamento a tutela dei dati detenuti non è compresa fra i diritti attribuiti dall´art. 13 della legge n. 675/1996; il relativo ricorso al Garante è quindi inammissibile.

  • Garante 30 dicembre 2002 [doc. web n. 1067203]


Vanno dichiarate inammissibili le domande tese a conoscere gli estremi dell´eventuale autorizzazione al trattamento dei dati, ad identificare l´incaricato del trattamento e ad essere informato dell´avvenuta comunicazione a terzi dei dati. Tali pretese, infatti, non sono ricomprese dalla legge n. 675/1996 tra quelle azionabili con ricorso al Garante.

  • Garante 21 maggio 2003 [doc. web n. 1129146]


Non rientrano tra le richieste azionabili con ricorso al Garante, che è quindi inammissibile, quelle volte a conoscere le generalità dell´incaricato e gli estremi dell´eventuale autorizzazione del Garante al trattamento di dati personali.

  • Garante 21 maggio 2003 [doc. web n. 1129139]


La richiesta, rivolta ad un istituto bancario, di conoscere le motivazioni del rifiuto opposto alla domanda di apertura di un conto corrente bancario non rientra tra i diritti azionabili con ricorso al Garante. Ne consegue che la relativa domanda va dichiarata inammissibile.

  • Garante 29 maggio 2003 [doc. web n. 1132326]


La richiesta di conoscere i soggetti ai quali sono stati comunicati i dati personali dell´interessato non rientra tra quelle azionabili davanti al Garante, non essendo tale diritto previsto dall´art. 13 della legge n. 675/1996. La relativa domanda va, quindi, dichiarata inammissibile (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 5 giugno 2003 [doc. web n. 1121322]


I dati relativi al traffico telefonico "in entrata" di un´utenza telefonica fissa sono accessibili solo nel caso in cui ne sia necessaria la conoscenza ai fini dello svolgimento di investigazioni difensive, ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 397. Pertanto, ove l´interessato formuli l´istanza con riferimento all´esistenza di un procedimento civile e di un procedimento disciplinare, ma nulla provi in ordine all´effettiva esistenza di un procedimento penale, in relazione al quale il mancato accesso potrebbe essere pregiudizievole, la relativa domanda va dichiarata inammissibile.

  • Garante 5 giugno 2003 [doc. web n. 1132114]


L´art. 13, comma 1, lett. c), n. 4 della legge n. 675/1996, consente all´interessato di ottenere solo l´attestazione della comunicazione a terzi dell´avvenuto adempimento delle operazioni previste dai nn. 2 e 3 dello stesso articolo. Ne consegue che è inammissibile la richiesta volta a conoscere quali specifici dati siano stati eventualmente trasferiti a terzi e gli estremi identificativi di detti soggetti.

  • Garante 10 giugno 2003 [doc. web n. 1132625]


È inammissibile la richiesta dell´interessato di conoscere i motivi del rifiuto opposto da una società finanziaria alla sua richiesta di finanziamento, trattandosi di informazioni che non costituiscono dati personali dell´interessato, ma che attengono ai criteri di politica del credito rispetto alle attività svolte dal titolare del trattamento.

  • Garante 12 febbraio 2003 [doc. web n. 1067961]


A differenza di quanto può avvenire attraverso le segnalazioni ed i reclami, con il ricorso non può essere portata all´attenzione del Garante qualsiasi violazione della legge sulla protezione dei dati personali, ma possono essere solo azionati i diritti tassativamente indicati dalla legge stessa. Ne consegue che dev´essere dichiarato inammissibile il ricorso con cui un lavoratore/interessato, anziché contestare la completezza del riscontro ottenuto dal datore di lavoro/titolare del trattamento, abbia unicamente lamentato l´asserita violazione, da parte di costui, di obblighi di custodia di documenti ed altri effetti personali.

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 1068171]


Il ricorso di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996 può avere ad oggetto solo i diritti tassativamente indicati dall´art. 13 della legge, tra i quali non rientra la richiesta volta a conoscere il nominativo di un terzo (nel caso in questione, una società, destinataria di un provvedimento di blocco emesso dal Garante, ha preteso di conoscere le generalità dell´autore di un messaggio, pubblicato all´interno di un forum di discussione ospitato da un sito web, con cui veniva dato risalto all´avvenuta pronunzia di tale provvedimento cautelare). Ne consegue che, ove proposta, tale richiesta è inammissibile.

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 1068188]


È inammissibile il ricorso volto a conoscere le motivazioni che hanno indotto una società finanziaria a rifiutare l´erogazione di un mutuo, in quanto tale richiesta non può configurarsi come esercizio di alcuno dei diritti di cui all´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996 (Ndr: ora art. 7 del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 1053883]


Il ricorso al Garante può essere proposto solo in relazione ad una previa istanza avanzata al titolare del trattamento e con esclusivo riferimento agli specifici diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996. Ne consegue che, nell´ipotesi in cui l´istanza preventiva sia stata volta a conoscere i dati personali di un terzo, il ricorso va dichiarato inammissibile.

  • Garante 19 marzo 2003 [doc. web n. 1068216]


Il ricorso al Garante può essere proposto solo in relazione al mancato o inidoneo riscontro, da parte del titolare del trattamento, ad una previa istanza avanzata con esclusivo riferimento agli specifici diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996. Ne consegue che, nell´ipotesi in cui la richiesta sia volta a conoscere gli estremi identificativi di coloro cui i dati personali siano stati eventualmente comunicati, il ricorso va dichiarato inammissibile, trattandosi di pretesa non riconducibile ai diritti dell´art. 13.

  • Garante 26 marzo 2003 [doc. web n. 1068296]


Il ricorso di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996 può avere ad oggetto solo i diritti tassativamente indicati dall´art. 13 della legge, tra i quali non rientra la richiesta volta a conoscere i nominativi di terzi cui il titolare del trattamento abbia comunicato o diffuso i dati personali dell´interessato. Ne consegue che, ove proposta, tale richiesta è inammissibile.

  • Garante 26 marzo 2003 [doc. web n. 1053753]


Con il ricorso, a differenza di quanto può avvenire attraverso le segnalazioni e i reclami, non può essere portata all´attenzione del Garante qualsiasi violazione della legge sulla protezione dei dati personali, trattandosi di strumento azionabile solo in relazione ad una previa istanza avanzata al titolare del trattamento e con esclusivo riferimento agli specifici diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996. Ne consegue che, nell´ipotesi in cui l´istanza preventiva sia stata volta a conoscere i dati personali di un terzo, il ricorso va dichiarato inammissibile.

  • Garante 28 marzo 2003 [doc. web n. 1068308]


È inammissibile, in quanto non rientra tra i diritti azionabili con il ricorso al Garante, la richiesta rivolta al titolare del trattamento di conoscere gli estremi identificativi dei soggetti ai quali i dati sono stati comunicati (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 9 aprile 2003 [doc. web n. 1075195]


Con il procedimento instaurato con ricorso al Garante non si può lamentare qualsiasi violazione delle disposizioni in tema di protezione dei dati personali, essendo tale procedimento, a differenza di quello che può avvenire in materia di segnalazioni o reclami, mirato a tutelare solo i diritti tassativamente indicati dall´art. 13 della legge n. 675/1996. Ne consegue che è inammissibile la richiesta diretta ad ottenere, dal titolare o dal responsabile del trattamento, una generica richiesta di verificare l´avvenuto rispetto dei diritti riconosciuti dalla normativa in materia ed a chiedere quali provvedimenti il resistente intenda adottare per porre rimedio all´abuso commesso.

  • Garante 23 aprile 2003 [doc. web n. 1079192]


Il ricorso al Garante può avere ad oggetto solo i diritti tassativamente indicati dall´art. 13 della legge n. 675/1996, tra i quali non rientra la richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi dei terzi cui il titolare del trattamento abbia comunicato i dati dell´interessato. Ne consegue che il ricorso, ove diretto a far valere tale pretesa, è inammissibile.

  • Garante 9 maggio 2003 [doc. web n. 1069133]


Il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali può essere proposto solo in relazione allo specifico esercizio dei diritti riconosciuti dall´art. 13 della legge 675/1996. Va dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si richieda la cancellazione dall´archivio della CAI di una iscrizione di un assegno insoluto, avvenuta a norma della legge n. 386/1990, nel caso in cui manchi, sia nell´istanza che nel successivo ricorso, un riferimento anche indiretto all´esercizio dei diritti tutelati dalla legge 675/1996.

  • Garante 9 maggio 2003 [doc. web n. 1120438]


Deve essere dichiarata inammissibile la domanda del ricorrente tesa a conoscere l´esistenza del proprio consenso (nella specie chiamato "autorizzazione") al trattamento dei dati, trattandosi di richiesta che non risulta azionabile ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

  • Garante 21 maggio 2003 [doc. web n. 1128985]


Non risultano proponibili ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, e vanno quindi dichiarate inammissibili, le domande, proposte con il ricorso al Garante, tese a conoscere gli estremi dell´eventuale autorizzazione dell´Autorità al trattamento dei dati, l´esistenza dell´autorizzazione del ricorrente a trattare i dati stessi nonché la loro eventuale comunicazione a terzi.

  • Garante 21 maggio 2003 [doc. web n. 1140419]


Le domande del ricorrente tese a conoscere gli estremi dell´eventuale autorizzazione del Garante al trattamento dei dati, l´esistenza dell´autorizzazione dell´interessato a trattare le informazioni e l´eventuale avvenuta loro comunicazione a terzi, sono inammissibili, in quanto estranee alla previsione tassativa di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996.

  • Garante 21 maggio 2003 [doc. web n. 1129146]


La richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi dell´incaricato del trattamento eventualmente designato è inammissibile, in quanto non rientra tra quelle previste dall´art. 13 della legge n. 675/1996 (ora art. 7 del d.lg. n. 196/2003 – n.d.r.), che consente all´interessato di conoscere solo gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento.

  • Garante 10 giugno 2003 [doc. web n. 1132625]


Il procedimento promosso attraverso il ricorso al Garante ha caratteri particolari, in quanto esso non può essere presentato per lamentare qualunque violazione di un diritto della personalità, ma solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13 della legge n. 675/1996) avanzata precedentemente al titolare del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

  • Garante 9 luglio 2003 [doc. web n. 1080522]


La richiesta proposta dall´interessato con il ricorso al Garante, volta a conoscere le misure di sicurezza adottate dal titolare nel trattamento dei dati, è inammissibile, in quanto non è riconducibile ad alcuno dei diritti azionabili con tale strumento giuridico.

  • Garante 24 luglio 2003 [doc. web n. 1081411]


La richiesta, avanzata con il ricorso al Garante, volta ad ottenere l´intestazione di un´utenza telefonica mobile, nel frattempo disattivata ma risultante, nel periodo nel quale era "attiva", intestata ad altra persona, non è ammissibile, non rientrando tra i diritti azionabili attraverso il ricorso all´Autorità.

  • Garante 24 luglio 2003 [doc. web n. 1081394]


Il ricorso al Garante può avere ad oggetto solo i diritti tassativamente indicati dall´art. 13 della legge n. 675/1996, tra i quali non rientra la richiesta volta a conoscere i nominativi dei terzi cui il titolare del trattamento abbia comunicato i dati dell´interessato. Ne consegue che il ricorso, ove diretto a far valere tale pretesa, è inammissibile.

  • Garante 18 settembre 2003 [doc. web n. 1082142]


Il Garante, nell´ambito dei principi fissati con il provvedimento generale del 31 luglio 2002, ha stabilito che i dati relativi agli eventuali inadempimenti regolarizzati debbano essere cancellati dagli archivi delle "centrali rischi" private entro un anno dall´estinzione, anche anticipata del rapporto, avvenuta senza perdite, debiti residui o pendenze. Pertanto, a fronte di una specifica istanza dell´interessato, la mancata attivazione di una società finanziaria presso le "centrali rischi" private cui i dati erano stati regolarmente comunicati, ai fini dell´aggiornamento delle informazioni relative al ritardo nei pagamenti, non risulta giustificata allorché il rapporto si sia estinto da oltre un anno (in virtù di adempimento tardivo del debitore, seguito dal rilascio di una regolare quietanza liberatoria) e sia trascorso un ulteriore significativo lasso di tempo dal momento della presentazione del ricorso.

  • Garante 18 settembre 2003 [doc. web n. 1082142]


Il ricorso proposto da un abbonato nei confronti di una società che fornisce servizi telefonici e televisivi, volto a conoscere le modalità del processo adottato dalla stessa società per l´elaborazione delle fatture commerciali, è inammissibile, trattandosi di richiesta che non rientra tra quelle specificamente previste dall´art. 13 della legge n. 675/1996, le sole per le quali è possibile proporre ricorso al Garante.

  • Garante 25 settembre 2003 [doc. web n. 1081982]


Non può configurarsi come esercizio dei diritti attribuiti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali la richiesta dell´interessato di conoscere quali fra le informazioni detenute da un istituto di credito hanno determinato il diniego al rilascio di una carta di credito. Il relativo ricorso presentato al Garante è quindi inammissibile.

  • Garante 7 ottobre 2003 [doc. web n. 1082486]


In relazione all´asserita illecita pubblicazione su di una rivista di una fotografia e di altri dati personali dell´interessato, non possono costituire oggetto di ricorso al Garante, in quanto non riconducibili ai diritti con esso azionabili, le richieste di ritiro della pubblicazione e di "rettifica delle notizie divulgate", che sono quindi inammissibili. Resta peraltro impregiudicata la facoltà del ricorrente di farle valere nella competente sede giudiziaria, in applicazione di altre disposizioni vigenti.

  • Garante 8 ottobre 2003 [doc. web n. 1053862]


Deve essere dichiarata inammissibile la richiesta del ricorrente, intestatario di un´utenza telefonica fissa, di accedere ai dati personali riferiti al traffico telefonico "in entrata". In ordine a tale richiesta trova applicazione l´art. 14, comma 1, lett. e-bis della legge n. 675/1996, disposizione che reca un bilanciamento tra il diritto dell´abbonato/interessato ad accedere a dati personali che lo riguardano e il diritto alla riservatezza di terzi (eventuali utenti chiamanti e soggetti chiamati), ora oggetto dell´art. 8, comma 2, lett. f) del d.lg. n. 196/2003, che ammette il diritto di accesso alle chiamate "in entrata" nel solo caso in cui il diniego possa comportare un effettivo pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000. Ciò anche in relazione alla disciplina sull´identificazione della linea chiamante e sulle chiamate di disturbo (artt. 6 e 7 del d.lg. n. 171/1998)

  • Garante 29 ottobre 2003 [doc. web n. 1082456]


Non rientra tra i diritti esercitabili con il ricorso al Garante la richiesta di un lavoratore volta a conoscere notizie di carattere contrattuale o professionale che non hanno natura di dati personali, in quanto non riferibili a persone identificate o identificabili.

  • Garante 29 ottobre 2003 [doc. web n. 1053781]


I diritti previsti dall´art. 13 della legge n. 675/1996 (accesso ai dati, opposizione al trattamento, etc.) non possono avere ad oggetto dati, anche se sensibili, trattati per ragioni di giustizia nell´ambito degli uffici giudiziari. Ne consegue l´inammissibilità del ricorso proposto al Garante per ottenere l´eliminazione dall´incarto processuale del verbale di sommarie informazioni, assunte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, contenente riferimenti a dati sulla salute dell´interessato, ovvero la rettificazione mediante eliminazione di tali dati dall´atto in questione.

  • Garante 5 novembre 2003 [doc. web n. 1053828]


Non rientra tra i diritti azionabili ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 la richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi del soggetto "incaricato" che, nell´ambito delle attività di gestione dei rapporti con gli abbonati e di riscossione del canone effettuate dalla R.a.i. nella qualità di responsabile del trattamento, ha effettuato la visita al domicilio dell´interessata. Ne consegue che la richiesta va dichiarata inammissibile (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 19 novembre 2003 [doc. web n. 1083244]


Il ricorso al Garante può essere proposto, in caso di mancato o inidoneo riscontro all´istanza avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento, con esclusivo riferimento ai dati personali che riguardano l´interessato richiedente. L´inoltro dell´istanza e la successiva proposizione del ricorso non sono invece consentiti con riferimento a dati personali relativi a terzi (nella specie il Garante ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui l´interessato aveva chiesto ad una Stazione dei Carabinieri di conoscere le generalità dei firmatari di dichiarazioni che lo riguardavano).

  • Garante 16 dicembre 2003 [doc. web n. 1084427]


Con riferimento alla richiesta di accedere ai dati del traffico telefonico "in entrata", l´abbonato deve provare il concreto pregiudizio che potrebbe derivare allo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000 dalla mancata acquisizione dei relativi tabulati. Ove egli si limiti a documentare alcune circostanze relative alle controversie che lo contrappongono al proprio coniuge in sede civile e penale, ma non dimostri il detto pregiudizio rispetto alla specifica imputazione posta a suo carico (nella specie riconducibile all´art. 572 c.p.), il relativo ricorso proposto al Garante è inammissibile.

  • Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1053790]

Scheda

Doc-Web
1050317
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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