g-docweb-display Portlet

Consulenze e perizie medico legali

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Settori di attività > Sanità > Casi particolari > Consulenze e perizie medico legali

Le perizie svolte dai consulenti tecnici nominati dall´autorità giudiziaria rientrano fra i trattamenti di dati personali effettuati nell´ambito di uffici giudiziari "per ragioni di giustizia" che, ai sensi dell´art. 4 della legge n. 675/1996, sono sottratti all´applicazione delle disposizioni che l´art. 22 della legge detta in tema di trattamento di dati sensibili; per l´effettuazione di tali trattamenti non occorre quindi acquisire previamente il consenso dell´interessato.

  • Garante 31 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 125 [doc. web n. 39608]


Ai sensi dell´art. 23, comma 2 della legge n. 675/1996, i dati personali riferiti allo stato di salute contenuti in una perizia medico legale possono essere comunicati solo per il tramite di un medico fiduciario nominato dall´interessato o, in difetto, dal titolare del trattamento.

  • Garante 30 dicembre 1999, in Bollettino n. 11/12, pag. 66 [doc. web n. 40847]


L´adeguato riscontro alle richieste dell´interessato impone al Garante di definire il ricorso con una pronunzia di non luogo a provvedere (nel caso di specie il genitore separato di un minore aveva chiesto di accedere ai dati propri e del figlio detenuti dal medico neuropsichiatra infantile che aveva redatto, su incarico dell´altro genitore, una consulenza di parte, avente ad oggetto il minore, depositata agli atti di un procedimento civile; il medico ha dichiarato di non avere conservato alcuna informazione al di fuori della relazione).

  • Garante 11 dicembre 2002 [doc. web n.  1067247]