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Diritti dell'interessato - Mancata comunicazione dei dati per esigenze di difesa in sede giudiziaria - 24 giugno 2004 [1041147]

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[doc. web n. 1041147]

Diritti dell´interessato - Mancata comunicazione dei dati per esigenze di difesa in sede giudiziaria

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;


PREMESSO

Il ricorrente, che aveva presentato un precedente ricorso nei confronti del medesimo titolare del trattamento per chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano relativi ad un finanziamento estinto senza segnalazioni da oltre un anno (ricorso accolto con provvedimento del 12 febbraio 2004 con il quale questa Autorità ha ordinato la cancellazione dei dati contestati e che è stato successivamente impugnato dalla resistente dinanzi al Tribunale di Bologna) ha inoltrato una nuova istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale ha chiesto di conoscere tutti i dati personali detenuti dalla società.

Non avendo ricevuto un riscontro idoneo, il ricorrente ha riproposto la propria richiesta di accesso con un ricorso proposto a questa Autorità ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, chiedendo anche di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 12 maggio 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, Crif S.p.A., con nota inviata via fax il 3 giugno 2004, ha comunicato tutti i dati personali relativi al ricorrente detenuti ed ha dichiarato di non aver risposto prima all´istanza ex artt. 7 e 8 per asserite esigenze di difesa in sede giudiziaria stante il procedimento di impugnazione del precedente provvedimento del Garante ancora in corso.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne una richiesta di accesso formulata nei confronti di una centrale rischi privata.

La resistente, contrariamente a quanto da essa sostenuto, avrebbe dovuto fornire riscontro alla richiesta di accesso della ricorrente già prima della presentazione del ricorso. La semplice comunicazione dei dati richiesti non era, infatti, idonea ad arrecare alcun pregiudizio "effettivo e concreto (…) per l´esercizio" del proprio diritto in sede giudiziaria (ipotesi prevista dall´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice). Avendo fornito riscontro alla richiesta solo a seguito dell´invito ad aderire, inviando copia del "report" contenente i dati personali relativi al ricorrente conservati nelle proprie banche dati, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Il medesimo ammontare è posto a carico di Crif S.p.A., nella misura di euro 100, previa compensazione della restante parte ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro, comunque inviato dalla resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che pone nella misura di 100 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 24 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli