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Diritto di accesso - Accesso ai dati relativi ad un rapporto di consulenza detenuti dal committente - 30 giugno 2004 [1041009]

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[doc. web n. 1041009]

Diritto di accesso - Accesso ai dati relativi ad un rapporto di consulenza detenuti dal committente

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Mauro Piazza rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Bendin e Michela Vallarino

nei confronti di

Fondazione Teatro Carlo Felice;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata il 26 giugno 2003 ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del Codice) con la quale, nel sostenere di"aver avuto notizia di dati personali, presumibilmente errati, non solo comuni, che sarebbero stati trattati dalla Fondazione Teatro Carlo Felice e (…) illegittimamente comunicati (…) a terzi", aveva chiesto a tale Fondazione, oltre ad alcune richieste non previste dalla citata disposizione, la conferma dell´esistenza di tutti i dati personali che comunque lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare del trattamento medesimo e dei responsabili eventualmente designati.

Nel ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 s. del Codice l´interessato ha ribadito le proprie istanze chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 marzo 2004, ai sensi dell´art. 149 del Codice, il titolare del trattamento, con nota anticipata via fax il 6 aprile 2004, ha fornito gli estremi identificativi di una persona ritenuta titolare del trattamento, nonché dei responsabili, ha riscontrato la richiesta avente ad oggetto la conferma dell´esistenza di dati personali, ne ha fornito un elenco ed ha infine affermato che:

  • con riferimento all´origine, i dati personali relativi al ricorrente sono stati richiesti a quest´ultimo "in funzione dell´esecuzione degli obblighi inerenti ai contratti di consulenza" stipulati con lo stesso e "realizzati (…) dal 13 aprile 1999 al 31 dicembre 2002";
  • il trattamento è stato effettuato in conformità agli scopi inerenti alla gestione dei contratti di consulenza, secondo una logica e talune modalità che ha indicato;
  • "contrariamente a quanto (…) asserito" dal ricorrente, i dati che lo riguardano "sono stati portati a conoscenza unicamente dei terzi interessati agli adempimenti connessi con i contratti di consulenza (…)";
  • "al venir meno delle collaborazioni", avendo il ricorrente "promosso una vertenza di lavoro (…), la relativa documentazione è stata trasmessa ai legali della Fondazione per la relativa disamina".

Con fax del 23 aprile 2004, l´interessato si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto ed ha ribadito l´istanza di accesso al complesso dei dati personali trattati dalla Fondazione, con particolare riferimento alla posizione ricoperta nell´ambito della stessa, alla qualifica rivestita, alle timbrature di entrata ed uscita (precisando, peraltro, di aver svolto per conto della stessa "attività (collaborazioni, sopralluoghi)" anche nel corso dell´anno 2003) e alla comunicazione di alcuni dati ad un ingegnere.

Con nota anticipata via fax il 4 giugno 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la resistente ha replicato, in particolare, che la controparte:

  • "non ricopriva alcuna "posizione" in seno alla Fondazione", essendo "un ingegnere professionista che ha collaborato (…) sulla base dei contratti di consulenza (…)" dal 1999 al 2002;
  • "non aveva alcuna "qualifica"";
  • "era munito di "badge" (…) come tutti coloro che hanno titolo per accedere al teatro, a prescindere dal tipo di rapporto instaurato (…)".

Con riferimento alla durata dell´attività svolta, la resistente ha ribadito quanto già sostenuto ed ha allegato copia dei contratti di consulenza stipulati con l´interessato. La stessa ha inoltre precisato che "l´ing. Roberto Orvieto (…), cui sono stati attribuiti nell´anno 2003 incarichi professionali (…), è stato posto a conoscenza delle consulenze (…) espletate dal ricorrente per esigenze di informativa". Il titolare ha infine chiesto il rigetto del ricorso e l´integrale compensazione delle spese.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una fondazione riferiti ad un´attività di consulenza svolta dall´interessato.

La resistente, seppur solo a seguito della presentazione del ricorso, ha fornito un sufficiente riscontro alle istanze dell´interessato volte ad ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, ad accedere ad alcuni dati (quelli già comunicati) e a conoscerne l´origine, oltre alla logica, alle modalità e alle finalità del trattamento. La stessa ha poi comunicato gli estremi identificativi del responsabile del trattamento designato, precisando anche i soggetti cui i dati personali dell´interessato sono stati comunicati; per quanto riguarda invece il titolare del trattamento, chiaramente da individuarsi ai sensi dell´art. 28 del Codice nella Fondazione resistente considerata nel suo complesso, è stato invece erroneamente indicato un suo organo rappresentativo, ovvero la persona del Sovrintendente.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), va comunque dichiarato, per tutti i predetti profili, non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice.

Il ricorso deve invece essere accolto limitatamente ai dati personali del ricorrente non ancora comunicati allo stesso.

L´interessato ha formulato legittimamente (e ribadito nel corso del procedimento) una richiesta di accesso riferita univocamente al complesso dei dati personali che lo riguardano. Tale richiesta è stata riscontrata solo in parte dal titolare del trattamento il quale, oltre ai soli dati identificativi del ricorrente, ha fornito unicamente copia dei contratti di consulenza con lo stesso sottoscritti.

Il titolare del trattamento avrebbe dovuto consentire l´accesso a ogni altro dato personale riferito al ricorrente e riferito alle prestazioni professionali dallo stesso prestate, ivi compresi i tabulati delle presenze (oggetto di specifica richiesta e di cui l´ente resistente ha confermato l´esistenza nella nota del 4 giugno 2004).

La resistente dovrà pertanto integrare i riscontri già forniti, nelle forme di cui all´art. 10 del Codice, mettendo a disposizione dell´interessato, entro il 31 luglio 2004, tutti i dati personali allo stesso riferiti, dando conferma entro la stessa data anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare è posto in misura pari a 200 euro a carico di Fondazione Teatro Carlo Felice, previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti dalla resistente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso ed in modo incompleto.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta dell´interessato di accedere ai dati personali non ancora comunicati e ordina a Fondazione Teatro Carlo Felice di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 30 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli