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Reti telematiche e Internet - Invio di materiale pubblicitario non desiderato - 24 giugno 2004 [1040945]

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[doc. web n. 1040945]

Reti telematiche e Internet - Invio di materiale pubblicitario non desiderato

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Maria Pia Fuggetta

nei confronti di

Barclays Bank plc-Divisione Barclaycard;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

A seguito della ricezione al proprio domicilio di materiale pubblicitario inviato dalla resistente (relativo alla promozione di una carta di credito), la ricorrente ha formulato un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale ha chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l´origine degli stessi, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi del responsabile eventualmente designato. Con la medesima istanza l´interessata ha chiesto anche la cancellazione dei dati.

Non avendo ricevuto riscontro, l´interessata ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 145 s. del Codice con il quale ha ribadito le proprie istanze, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 12 maggio 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, la resistente con nota inviata via fax il 21 maggio 2004, ha sostenuto:

  • che i dati trattati in relazione alla ricorrente corrispondono esclusivamente a nome, cognome e indirizzo e non sono stati comunicati, né diffusi a terzi;
  • che tali dati sono stati forniti da Cemit Interactive Media S.p.A. (Via Sicilia 136 -00187 Roma) la quale avrebbe "garantito di avere raccolto i dati nel pieno rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali di cui alla legge 675/96";
  • di aver utilizzato i dati "unicamente per un singolo invio di materiale promozionale" e di averli cancellati a seguito della richiesta formulata dalla ricorrente, oltre ad aver adottato ogni misura idonea ad impedire il futuro utilizzo dei dati per scopi promozionali e pubblicitari;
  • che titolare del trattamento è Barclays Bank plc-Divisione Barclaycard, (domiciliata in Italia presso Empire s.r.l. Via Correggio 19, 20149 Milano) la quale non ha designato alcun responsabile del trattamento.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di materiale pubblicitario al domicilio della ricorrente.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice. Nel corso del procedimento, la resistente ha comunicato alla ricorrente l´elenco dei dati che la riguardano, oltre a fornire sufficienti indicazioni in ordine all´origine degli stessi, alla logica ed alle finalità del trattamento. La stessa ha inoltre comunicato di aver cancellato i dati riferiti alla ricorrente, di aver inibito l´invio di ulteriore materiale pubblicitario e di non aver designato alcun responsabile del trattamento.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare è posto in misura pari a euro 150 a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente dopo la proposizione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di 250 euro l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 150 euro a carico di Barclays Bank plc-Divisione Barclaycard, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.


Roma, 24 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli