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Ordinanza ingiunzione nei confronti di impresa individuale “Zito Auto di Gianfranco Zito” - 12 maggio 2022 [9782434]

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[doc. web n. 9782434]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di impresa individuale “Zito Auto di Gianfranco Zito” - 12 maggio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 178 del 12 maggio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO l’atto di accertamento effettuato dal Comando di Polizia Locale del Comune di Galliate (NO) con cui è stata rilevata la presenza di un impianto di videosorveglianza installato in Galliate, via Ticino 68/70 nei pressi dell’impresa individuale “Zito Auto di Gianfranco Zito”;

VISTO l’atto di accertamento ispettivo redatto dalla Guardia di finanza – Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche con cui è stata rilevata la presenza di un impianto di videosorveglianza presso l’impresa individuale “Zito Auto di Gianfranco Zito” non conforme alle disposizioni di cui agli artt. 13 del Regolamento e 114 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

1. Gli atti di accertamento e l’avvio del procedimento.

1.1. Con nota del 21.6.21, il Comando di Polizia locale del Comune di Galliate (NO) ha informato l’Autorità della presenza di un impianto di videosorveglianza, installato in Galliate, via Ticino 68/70, nei pressi dell’impresa “Zito Auto di Gianfranco Zito”, idoneo a riprendere anche la strada pubblica.

Con nota del 22.12.2021, il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, delegato degli accertamenti, ha trasmesso il verbale delle operazioni compiute, redatto in data 15.12.21, presso la sede dell’impresa “Zito Auto di Gianfranco Zito”, con cui è stata accertata la presenza di 14 telecamere funzionanti poste all’interno e all’esterno della sede operativa suddetta impresa.

Dall’esame del predetto verbale e delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, è emerso che le telecamere erano in grado di effettuare anche un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori e che le stesse sono state installate senza rispettare la cornice di garanzie previste dall’art. 4 della Legge 300/1970 recante lo Statuto dei lavoratori.

Sotto questo profilo, non è idonea a far venir meno l’obbligo di conformarsi alla richiamata disciplina la circostanza che i lavoratori dell’Impresa fossero stati individualmente informati della presenza dell’impianto e avessero firmato tale informativa.

Infatti, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ritenuto che l’art. 4, l. n. 300 del 1970 cit., “tutela interessi di carattere collettivo e superindividuale”, pertanto anche il consenso, eventualmente prestato dai singoli lavoratori all’installazione di impianti, non è equivalente alla necessaria attivazione della procedura con le rappresentanze dei dipendenti o, in mancanza, sotto il controllo dell’autorità pubblica (v., tra le altre, Cass., sez. III pen., 8 maggio 2017, n. 22148 e 17.12.2019, n. 50919 cit.).

In proposito, inoltre, si rappresenta che il Garante ha più volte ribadito che in ambito lavorativo il consenso non costituisce base giuridica idonea per il trattamento dei dati personali dei dipendenti (v., tra gli altri, provv. 13.12.2018, n. 500, doc. web n. 9068983, punto 3.1.; con specifico riferimento alla videosorveglianza v. provv.ti 4 luglio 2013, n. 336, doc. web n. 2578071 e 18 luglio 2013, n. 361, doc. web n. 2605290)”.

1.2. L’Ufficio, pertanto, sulla base degli accertamenti eseguiti, provvedeva a notificare alla “Zito Auto di Gianfranco Zito”, l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, in relazione alla violazione del principio di liceità del trattamento di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e 88 del Regolamento in quanto l’impianto di videosorveglianza è stato installato in assenza delle procedure di garanzia richieste dall’art. 4 della Legge n. 300/1970 richiamato dall’art. 114 del Codice (prot. n. 2583 del 13.1.22).

2. L’esito dell’istruttoria e del procedimento sanzionatorio.

2.1. All’esito dell’esame della documentazione prodotta è emerso che, al momento del controllo, l’impianto di videosorveglianza, installato presso l’impresa individuale “Zito Auto di Gianfranco Zito”, era funzionante e che le stesse erano in grado di consentire un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori senza che fossero state attivate le procedure previste dall’art. 4 della Legge 300/1970 recante lo Statuto dei lavoratori.

Al riguardo occorre evidenziare che i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro, se necessari per la finalità di gestione del rapporto stesso (v. artt. 6, par. 1, lett. c); 9, par. 2, lett. b) del Regolamento), devono svolgersi nel rispetto dei principi generali indicati dall’art. 5 del Regolamento, ed in particolare del principio di liceità, in base al quale il trattamento è lecito se è conforme alle discipline di settore applicabili (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento). Coerentemente con tale impostazione, l’art. 88 del Regolamento ha fatto salve le norme nazionali di maggior tutela (“norme più specifiche”) volte ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei lavoratori. Il legislatore nazionale ha approvato, quale disposizione più specifica, l’art. 114 del Codice che tra le condizioni di liceità del trattamento ha stabilito l’osservanza di quanto prescritto dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300. La violazione dell’art. 88 del Regolamento è soggetta, ricorrendone i requisiti, all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. d) del Regolamento.

In base al richiamato art. 4, l. n. 300 del 1970 gli apparati di videosorveglianza, qualora dagli stessi derivi “anche la possibilità di controllo a distanza” dell'attività dei dipendenti, “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro. L’attivazione e la conclusione di tale procedura di garanzia è dunque condizione indefettibile per l’installazione di sistemi di videosorveglianza. La violazione di tale disposizione è penalmente sanzionata (v. art. 171 del Codice). Il trattamento dei dati personali effettuato dalla società attraverso il sistema di videosorveglianza risulta, quindi, illecito, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 e 114 del Codice.

2.2. Pertanto, nel caso di specie, risulta accertato che l’impresa individuale “Zito Auto di Gianfranco Zito” ha effettuato un trattamento di dati personali, per mezzo di un impianto di videosorveglianza in violazione dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e senza adempiere alle menzionate procedure di garanzia richieste dall’art. 4 della Legge n. 300/1970 richiamato dall’art. 114 del Codice.  

2.3. Con nota pervenuta il 14.2.22, il sig. Gianfranco Zito, titolare della impresa individuale, ha comunicato che l’impianto di videosorveglianza è stato completamente rimosso e le immagini salvate sono state definitivamente cancellate.

3. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166, commi 3 e 7 del Codice, il Garante dispone l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, lett. a) del Regolamento, mediante adozione di un’ordinanza ingiunzione (art. 18, l. 24.11.1981, n. 689), in relazione ai trattamenti dei dati personali effettuati dalla società, di cui è risultata accertata l’illiceità, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) e 114 del Codice.

Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2 del Regolamento ai fini della applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve “in ogni caso [essere] effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state considerate le seguenti circostanze:

in relazione alla natura, gravità e durata della violazione è stata considerata la natura della violazione che ha riguardato i principi generali del trattamento e le condizioni di liceità del trattamento (sia quelle generali che le disposizioni più specifiche riguardo ai trattamenti nell’ambito dei rapporti di lavoro);

con riferimento al carattere doloso o colposo della violazione e al grado di responsabilità del titolare è stata presa in considerazione si rileva che la violazione ha carattere colposo;

la società ha cooperato con l’Autorità nel corso del procedimento e ha provveduto a rimuovere definitivamente l’impianto di videosorveglianza e a cancellare le immagini registrate dallo stesso;

l’assenza di precedenti specifici a carico della società.

5.4. Alla luce degli elementi sopra indicati e delle valutazioni effettuate, si ritiene, nel caso di specie, di applicare nei confronti dell’impresa individuale “Zito Auto di Gianfranco Zito”, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 3.000 (tremila).

In tale quadro si ritiene, altresì, in considerazione della tipologia delle violazioni accertate che hanno riguardato le condizioni di liceità del trattamento, l’obbligo di fornire un’idonea informativa agli interessati, che ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet del Garante.

Si ritiene, altresì, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

Si ricorda che, ricorrendone i presupposti, può essere applicata in sede amministrativa la sanzione di cui all’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

rileva l’illiceità del trattamento effettuato dal sig. Gianfranco Zito, titolare dell’impresa individuale “Zito Auto di Gianfranco Zito”, nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 114 del d.lgs. 196/2003;

ORDINA

ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento, al sig. Gianfranco Zito, titolare dell’impresa individuale “Zito Auto di Gianfranco Zito”, con sede legale ed operativa sita in Galliate (NO), via Ticino 68 (P.I. 01279030033), di pagare la somma di euro 3.000 (tremila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata nel presente provvedimento;

INGIUNGE

quindi al sig. Gianfranco Zito, titolare dell’impresa individuale “Zito Auto di Gianfranco Zito”, di pagare la predetta somma di euro 3.000 (tremila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981. Si rappresenta che ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato.

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli articoli 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero

Roma, 12 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei