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Parere sullo schema di determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, di attuazione della c.d. lotteria dei corrispettivi - 1° ottobre 2020 [9466165]

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VEDI ANCHE Comunicato del 13 ottobre 2020

 

[doc. web n. 9466165]

Parere sullo schema di determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, di attuazione della c.d. lotteria dei corrispettivi - 1° ottobre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 172 del 1° ottobre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito “Codice”);

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss. mm., la quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2021, i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione” (art. 1, comma 540) e che “con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria” (art. 1, comma 544);

VISTO che la predetta legge prevede altresì che “al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con il provvedimento di cui al comma 544, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità attuative del presente comma, prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127” (art. 1, comma 542);

VISTO il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019 concernente disposizioni relative alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria dei corrispettivi di cui all’art. 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, su cui il Garante ha espresso parere favorevole, con il provvedimento n. 197 del 31 ottobre 2019 (doc. web n. 9175238);

VISTO il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 1432217 del 20 dicembre 2019, recante “Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, e successive modificazioni, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri” e dal relativo documento di “Specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”, su cui il Garante ha espresso parere favorevole con il provvedimento n. 221 del 18 dicembre 2019 (doc. web n. n. 9217337);

VISTA la determinazione del 5 marzo 2020, n. 80217/RU, del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, con la quale – riservando a una successiva determinazione l’attuazione dei previsti premi speciali per i pagamenti elettronici e quelli per gli esercenti – sono state definite le modalità di attuazione della lotteria dei corrispettivi di cui all’art. 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo aver acquisito il parere favorevole del Garante che, con il provvedimento n. 30 del 13 febbraio 2020 (doc. web n. 9282901), ha autorizzato il trattamento dei dati ivi disciplinato;

VISTA le note del 7 luglio e del 13 agosto 2020, con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha sottoposto al Garante un nuovo schema di determinazione del Direttore, formulato d’intesa con l’Agenzia delle entrate, che modifica la precedente del 5 marzo 2020, sopra citata, al fine di completare l’attuazione della lotteria dei corrispettivi disciplinando le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’istituzione dei premi per i pagamenti elettronici e per gli esercenti;

VISTE le valutazioni di impatto sulla protezione dei dati trasmesse dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la predetta nota del 7 luglio 2020, e dall’Agenzia delle entrate, con la nota del 31 agosto 2020, in considerazione del rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche che caratterizza i trattamenti in esame;

RILEVATO che lo schema in esame e le valutazioni di impatto tengono conto delle indicazioni fornite nelle interlocuzioni intercorse con i rappresentati delle Agenzie al fine di assicurare la conformità al Regolamento del trattamento anche in relazione all’attribuzione dei predetti ulteriori premi, relative, in particolare, a:

i controlli effettuati per l’attribuzione delle vincite agli esercenti e le modalità di comunicazione delle vincite agli stessi (artt. 5, comma 10, e 10, comma 1, lett. b-bis));

il ruolo assunto dai soggetti esterni di cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovesse decidere di avvalersi per la comunicazione delle vincite e i pagamenti (art. 10, comma 2-bis);

la tipologia di documentazione che dovrà essere presentata per attestare che il pagamento sia avvenuto attraverso strumenti di pagamento elettronici (art. 11);

le procedure di autenticazione informatica previste per l’accesso all’area riservata del Portale lotteria da parte degli esercenti, le modalità di individuazione dei soggetti autorizzati ad accedervi per conto degli stessi (c.d. “gestori incaricati”, designati dagli esercenti per l’accesso agli applicativi Entratel/Fisconline, pag. 6 della valutazione di impatto dell’Agenzia delle entrate), nonché le funzionalità rese disponibili (art. 12);

RITENUTO che, pertanto, per i profili di competenza, sullo schema di determina in esame non vi siano rilievi da formulare, anche alla luce del quadro di garanzie complessivamente individuato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall’Agenzia delle entrate nell’ambito dei trattamenti di dati personali da effettuarsi ai fini della lotteria dei corrispettivi, già esaminato dall’Autorità nei citati provvedimenti del 31 ottobre e 18 dicembre 2019 e del 13 febbraio 2020;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi degli artt. 36, § 4, e 57, § 1, lett. c), esprime parere favorevole sullo schema di determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, formulato d’intesa con l’Agenzia delle entrate, disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che modifica quella precedente del 5 marzo 2020, n. 80217/RU;

b) ai sensi degli artt. 36, § 5, e 58, § 3, lett. c), del Regolamento, e dell’art. 2-quinquiesdecies del Codice, autorizza l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia delle entrate a effettuare il trattamento previsto dallo schema di determinazione in esame.

Roma, il 1° ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi