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Parere del Garante su uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le modalità di svolgimento del colloquio che il minore straniero non accompagnato deve effettuare al momento dell'ingresso nelle strutture di prima accoglienza - 9 aprile 2020 [9343058]

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[doc. web n. 9343058]

Parere del Garante su uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le modalità di svolgimento del colloquio che il minore straniero non accompagnato deve effettuare al momento dell'ingresso nelle strutture di prima accoglienza - 9 aprile 2020

Registro dei provvedimenti
n. 67 del 9 aprile 2020

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l’articolo 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento).

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione dell'articolo 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dall'articolo 5 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”) e recante le modalità di svolgimento del colloquio che il minore straniero non accompagnato deve effettuare al momento dell'ingresso nelle strutture di prima accoglienza.

Il predetto articolo 19-bis, rubricato “Identificazione dei minori stranieri non accompagnati”, al comma 1 definisce la procedura e le modalità di svolgimento dei colloqui che personale qualificato della struttura di accoglienza deve tenere con minori stranieri non accompagnati, al fine di approfondire la storia personale e familiare del minore e a far emergere ogni elemento utile alla sua protezione.

RILEVATO

2. L'articolo 1 dello schema individua l'oggetto del provvedimento, specificando che le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai minori stranieri non accompagnati accolti nelle strutture di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 142, indicando tra esse i centri  di prima accoglienza, le strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), le strutture dedicate che fanno capo agli enti locali e le strutture temporaneamente attivate dai prefetti.

L'articolo 2 disciplina le modalità con cui deve essere svolto il colloquio e -al fine di assicurare le massime garanzie per il minore- individua le specifiche figure professionali che possono interloquire con lo stesso. In esso vengono indicate le condizioni affinché il colloquio si svolga in un clima di serenità, che metta il minore a proprio agio, creando un rapporto di fiducia con l'interlocutore. In questo senso, è previsto che l'incontro venga svolto in luoghi appropriati, in relazione all'età e al grado di maturità del minore (comma 2), che il colloquio segua un approccio partecipativo e dialogico (comma 3) e, inoltre, che all'operatore, al fine di assicurare la consapevole partecipazione del minore, sia sempre consentito di sospendere, interrompere o rinviare il colloquio (comma 4). Il colloquio è svolto dall'assistente sociale o da uno psicologo dell'età evolutiva ovvero da un educatore professionale socio¬pedagogico o da un pedagogista (comma 5).

L’articolo 3, nel disciplinare le diverse fasi in cui è articolato il percorso di ascolto, individua i dati che gli operatori possono raccogliere e registrare, tra i quali: i dati anagrafici del minore e la sua eventuale appartenenza ad una minoranza linguistica o etnica; i dati relativi al suo vissuto con riferimento al contesto del Paese di origine e al contesto in cui si è trovato dopo il suo arrivo in Italia; quelli relativi al suo percorso scolastico e alle sue relazioni familiari. Di particolare importanza assume poi l’analisi e la registrazione dei dati relativi allo stato di particolare emotività o di vulnerabilità riscontrati sul minore, derivanti anche da violenze psichiche o fisiche o dall'essere stato vittima di tratta o altre forme di sfruttamento (comma 3).

L'articolo 4, infine, pone in capo al personale che ha svolto il colloquio l'obbligo di compilare una articolata relazione che riporti tutte le notizie acquisite nel corso dell'incontro con il minore, nonché di informare con immediatezza il responsabile della struttura di accoglienza della sussistenza di situazioni di particolari vulnerabilità o di situazioni che possono legittimare la richiesta di protezione internazionale. La relazione, quale strumento fondamentale nel processo di valutazione del superiore interesse del minore, è inserita nella cartella sociale di cui all'articolo 9, comma 2 della legge n. 47/2017, in cui confluiscono tutte le notizie e le segnalazioni concernenti il minore, che va trasmessa ai servizi sociali del Comune in cui si trova il minore e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

RITENUTO

3. Lo schema di regolamento è nel suo complesso conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati, nondimeno esso, anche a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale di adeguamento (d. lgs. n. 101/2018) necessita di alcuni perfezionamenti volti a renderlo pienamente conforme ai principi e alle regole poste in materia di protezione dei dati personali dal medesimo Regolamento e dal Codice.

3.1.  Garanzie per il trattamento dei dati personali

Il trattamento di dati personali effettuato in applicazione del decreto è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e), Reg.). Il Regolamento (che è necessario citare nel preambolo del decreto, unitamente al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali) ha rafforzato il richiamo al rispetto del principio di liceità del trattamento che impone al legislatore di contemperare il diritto alla protezione dei dati con le specifiche esigenze sottese al trattamento, prevedendo espressamente che nella stessa base giuridica siano individuate disposizioni specifiche in merito, tra l’altro, alle condizioni relative alla liceità e alle finalità del trattamento, ai periodi di conservazione dei dati ed alle misure di sicurezza (art. 6, par. 3, lett. b), Reg.; art. 2-ter Codice).

Nel caso in esame, inoltre, i trattamenti riguardano minori, ossia soggetti particolarmente vulnerabili, e possono essere riferiti anche a categorie particolari di dati personali cui il Regolamento riserva elevate garanzie (art. 9). Al riguardo, a titolo esemplificativo, tra gli elementi che risulta opportuno raccogliere durante il colloquio, l’articolo 3, comma 3, dello schema indica alla lett. e) “le relazioni familiari…anche con riferimento alla comunità etnica di appartenenza”, e alla lett. g) “… stati di particolare emotività o di vulnerabilità derivanti anche da violenze psichiche o fisiche o dall'essere stato vittima di tratta o altre forme di sfruttamento, nonché la presenza di bisogni specifici”.

I trattamenti di particolari categorie di dati sono ammessi “qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9 Reg.; art. 2-sexies Codice).

In generale, dunque, avendo riguardo alla particolare delicatezza delle informazioni raccolte e alla natura dei soggetti coinvolti, i trattamenti di dati connessi allo svolgimento dei predetti colloqui dovranno svolgersi nel rispetto dei principi e delle garanzie previste dal Regolamento e, perciò, applicando misure adeguate a tutelare i diritti fondamentali dei minori in relazione ai dati personali che li riguardano.

Lo schema di regolamento non reca alcuna disposizione al riguardo. Infatti, “l’obbligo di riservatezza sui dati” cui l’articolo 2, comma 7, dello schema, chiama i vari soggetti coinvolti nel colloquio, al di là della locuzione utilizzata, sembra attenere, in realtà, al segreto professionale più che alle garanzie necessarie ad assicurare trattamenti conformi alla disciplina della protezione dei dati personali. Si ritiene pertanto opportuno integrare lo schema con un articolo dedicato al trattamento dei dati personali in cui richiamare, quanto meno, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati previsti dall’articolo 5 del Regolamento e la necessità di agevolare con adeguate misure il corretto esercizio dei diritti dei minori, in relazione al trattamento dei dati personali a loro riferiti (artt. 15 e ss. Reg.).

Il richiamo espresso al rispetto delle garanzie previste dal Regolamento, e in particolare al principio di liceità, correttezza e trasparenza dei dati (cfr. art. 5, par. 1, lett. a), cit.) appare quanto mai opportuno ove si considerino le diverse figure professionali che intervengono nel colloquio con il minore (cfr. art. 2, comma 5, schema) e la circostanza che le informazioni raccolte dovranno essere riportate in una dettagliata relazione - da inserire poi nella cartella sociale di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 47/2015 - in cui sono destinate a confluire tutte le notizie e le segnalazioni concernenti il minore (sul punto  vedi inoltre le osservazioni ai paragrafi 3.2. e 3.3.).

3.2. Titolarità del trattamento

L’articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 stabilisce che i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza, attivate e gestite dal Ministero dell’interno in accordo con l’ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e che durante la permanenza è loro assicurato, appunto, un colloquio con uno psicologo dell’età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, le circostanze della partenza dal suo Paese d’origine e del viaggio, nonché le sue aspettative. In base all’articolo 9, comma 2, della legge n. 47 del 2017, poi, “il personale qualificato della struttura di accoglienza” compila un’apposita cartella sociale che è successivamente trasmessa ai servizi sociali del Comune interessato e alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

Ciò premesso, nel rispetto del citato principio di trasparenza, si ritiene opportuno indicare nello schema di decreto il soggetto titolare del trattamento dei dati effettuati mediante i colloqui, anche in considerazione degli importanti compiti che gli sono attribuiti dal Regolamento a cominciare da quello di individuare e formare il personale che opera sotto la propria autorità (artt. 5, par. 2, 25 e 29 Reg.; art. 2-quaterdecies Codice).

3.3. Sicurezza dei dati

Quanto ai profili della sicurezza dei dati, tenuto conto della vulnerabilità dei soggetti a cui i dati si riferiscono e delle categorie particolari di dati personali raccolti, si ravvisa la necessità di adottare adeguate misure tecniche e organizzative ai fini della custodia e trasmissione della “cartella sociale” ai servizi sociali del Comune e alla Procura della Repubblica (cfr. art. 4, comma 2).

Lo schema andrebbe pertanto integrato con la previsione della necessità di adottare specifiche misure che potranno riguardare, a titolo esemplificativo: la verifica della corretta compilazione, completezza, tenuta e tracciatura delle cartelle e dei documenti ivi contenuti, nonché, ove queste siano tenute in formato cartaceo, il divieto di lasciare le medesime incustodite; la conservazione in locali ad accesso limitato e in armadi e schedari debitamente chiusi.

Tali misure dovranno essere armonizzate con quelle da stabilire, in attuazione dell’articolo 22 della citata legge n. 47 del 2017, con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di adeguare il vigente quadro regolamentare alle disposizioni legislative in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati e, in particolare, con quelle volte a disciplinare gli aspetti tecnico organizzativi del Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati (SIM) istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 47. A tal riguardo il predetto Ministero ha a suo tempo trasmesso al Garante uno schema di tale regolamento il cui articolo 12 demanda ad un successivo decreto direttoriale della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione di quel dicastero l’individuazione, fra l’altro, dei differenti livelli di accesso ai dati contenuti nel Sistema e delle misure di sicurezza inerenti al predetto SIM e alla comunicazione dei dati. Il Garante ha espresso il parere di competenza sullo schema il 19 settembre 2019 (parere reperibile sul sito garanteprivacy.it, doc. web n. 9162562), ma, per quanto a conoscenza dell’Autorità, il decreto non risulta ancora adottato.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell’articolo 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le modalità di svolgimento del colloquio che il minore straniero non accompagnato deve effettuare al momento dell'ingresso nelle strutture di prima accoglienza, con le osservazioni di cui ai punti 3.1 e 3.3.

Roma, 9 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia