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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Tgroup s.r.l. - 2 ottobre 2019 [9269816]

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[doc. web n. 9269816]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Tgroup s.r.l. - 2 ottobre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 183 del 2 ottobre 2019

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

RILEVATO che il Compartimento della Polizia postale e delle comunicazioni "Puglia", con n. 2 verbali del 30 ottobre 2017 (notificati in pari data), che qui devono intendersi integralmente riportati, ha contestato a Tgroup s.r.l.  (di seguito "Tgroup" o "la Società"), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Lamezia Terme (CZ), via dei Bizantini n. 215, C.F. 03179810795, le violazioni previste dagli artt. 13, 23, 33, 161, 162, comma 2-bis, e 167 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d. lg. n. 101/2018;

RILEVATO che dall’esame degli atti del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di violazione amministrativa è emerso, in sintesi, quanto segue:

-  a seguito di una denuncia presentata dalla signora XX il 27 aprile 2017, relativa all’attivazione a sua insaputa di una sim card della società Vodafone Italia S.p.A., il Compartimento della Polizia postale indicato in epigrafe svolgeva indagini acquisendo i relativi contratti e accertando che la sim card era stata attivata presso la società Tgroup;

- nel corso delle indagini il Compartimento acquisiva informazioni dal titolare della Società, dai suoi dipendenti e dalla denunziante. Da tali informazioni si ricavavano elementi idonei a contestare alla Società le violazioni in tema di informativa e consenso, per l’attivazione di una sim all’insaputa della denunziante, e in relazione all’omessa adozione delle misure minime di sicurezza, con riferimento alla mancata designazione dei dipendenti quali incaricati del trattamento;

RILEVATO che con i citati atti del 30 ottobre 2017 sono state contestate a Tgroup le seguenti violazioni:

a) ai sensi degli artt. 13 e 161 del Codice, per aver trattato i dati della denunziante al fine di procedere all’attivazione di una sim card senza aver fornito alla medesima denunziante un’idonea informativa;

b) ai sensi degli artt. 23, 24, 162, comma 2-bis, e 167 del Codice, per aver effettuato i trattamenti di cui sopra senza aver acquisito il consenso della denunziante, ovvero in assenza di una delle condizioni previste dal successivo art. 24;

c) ai sensi degli artt. 33 e 162, comma 2-bis, del Codice, per aver omesso di designare quali incaricati i dipendenti della Società che svolgono operazioni di trattamento e, per l’effetto per aver omesso di adottare tutte le misure minime di sicurezza che il Codice e il disciplinare tecnico di cui al relativo allegato B) riconducono all’attività degli incaricati (art. 34 del Codice e regole nn. 1-10, 12-14, 15, 27-29 del Disciplinare tecnico);

PRESO ATTO che la Società si è avvalsa della speciale procedura di definizione agevolata del procedimento sanzionatorio relativo alla omessa adozione delle misure minime di sicurezza (art. 18 del d. lg. n. 101/2018) che, a seguito del pagamento di € 4.000 effettuato in data 26 ottobre 2018, deve ritenersi estinto;

LETTI il verbale di audizione dell’11 aprile 2019, gli scritti difensivi del 30 novembre 2017 e del 14 febbraio 2019, questi ultimi inviati in base a quanto disposto dall’art. 18, comma 4, del d. lg. n. 101/2018, nonché la memoria del 24 giugno 2019, inviata a seguito di riserva espressa in sede di audizione, nei quali si rappresenta che:

- la Società ha effettuato il pagamento per la definizione agevolata di un solo procedimento sanzionatorio per un errore in buona fede e chiede quindi di essere rimessa in termini per effettuare gli ulteriori pagamenti;

- le contestazioni delle violazioni amministrative sono affette da nullità insanabile in quanto non effettuate immediatamente, come prescritto dall’art. 14, comma 1, della legge n. 689/1981;

- la denunziante si è effettivamente recata nel punto vendita gestito dalla Società per attivare una sim card ma, per un disguido, non ha sottoscritto i moduli per presa visione dell’informativa e rilascio del consenso;

- l’omissione appare del tutto occasionale, frutto di un errore materiale dell’operatore;

PRESO ATTO delle argomentazioni addotte dalla Società, in ordine alle quali si osserva che:

- il termine per la definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori stabilito espressamente dall’art. 18 del d. lg. n. 101/2018 ha natura perentoria e non prevede alcune ipotesi di deroga da accordarsi ad opera dell’Autorità amministrativa. Deve pertanto ritenersi, nel caso in argomento, che la definizione agevolata sia intervenuta per il solo procedimento sanzionatorio relativo all’ipotesi di omessa adozione delle misure minime di sicurezza, come esplicitato dalla parte nella memoria del 24 giugno 2019 e che gli ulteriori procedimenti sanzionatori debbano essere definiti con provvedimento dell’Autorità;

- la notifica degli atti di contestazione delle violazioni amministrative è stata effettuata il 30 ottobre 2017 e quindi nel pieno rispetto dei termini indicati dall’art. 14 della legge n. 689/1981 (contestazione delle violazioni immediatamente ovvero entro 90 giorni dall’accertamento delle stesse), se si considera che l’ultimo atto di indagine del Compartimento di Polizia postale è stato effettuato nella medesima data con la verbalizzazione di sommarie informazioni rese dal legale rappresentante della Società in ordine alla titolarità dei trattamenti e alla designazione degli incaricati;

- le circostanze riferite nelle memorie difensive, in base alle quali l’attivazione della sim card si sarebbe realizzata alla presenza della denunziante e che solo per un mero disguido non sarebbe stato possibile stampare i relativi moduli contrattuali idonei a comprovare l’adempimento alle disposizioni del Codice in materia di informativa e consenso, oltre a non trovare conferma nelle dichiarazioni rese dai dipendenti della Società, risultano altresì contraddette da quanto affermato dalla denunziante medesima, la quale ha riferito di non essere a conoscenza dell’attivazione della sim in argomento e, pertanto, di non aver ricevuto alcuna informativa né sottoscritto alcun contratto;

- sulla base delle sopra esposte considerazioni deve confermarsi la responsabilità di Tgroup in relazione alle violazioni riportate nei punti a) e b) di cui sopra;

RILEVATO, quindi, che Tgroup, sulla base degli atti e delle considerazioni di cui sopra, risulta aver commesso, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice, le violazioni indicate nel verbale del 30 ottobre 2017 in tema di informativa e consenso nel trattamento dei dati personali;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante";

VISTO l’art. 161 del Codice che punisce le violazioni dell’art. 13, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 ad euro 36.000;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce le violazioni delle disposizioni indicate nell’art. 167, fra le quali figura anche l’art. 23, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 ad euro 120.000;

RITENUTO che, nel caso in argomento può trovare applicazione la diminuente di cui all’art. 164-bis, comma 1, del Codice, poiché le violazioni appaiono di particolare tenuità e di natura episodica;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a. in ordine all’aspetto della gravità, con riferimento agli elementi dell’entità del pregiudizio o del pericolo e dell’intensità dell’elemento psicologico, le condotte non appaiono inquadrate in un più ampio disegno di illiceità ma sembrano riconducibili ad una superficiale modalità di gestione dei complessivi trattamenti dei dati personali;

b. ai fini della valutazione dell’opera svolta dall’agente, deve essere considerato in termini favorevoli il fatto che Tgroup abbia sanato le illiceità in tema di designazione degli incaricati del trattamento, ponendo in essere i relativi adempimenti;

c. circa la personalità dell’autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che Tgroup non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o a seguito di ordinanza ingiunzione;

d. in merito alle condizioni economiche dell’agente, è stato preso in considerazione il bilancio d’esercizio per l’anno 2017;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura minima di:

- euro 2.400 (duemilaquattrocento) per la violazione di cui agli artt. 13 e 161 del Codice;

- euro 4.000 (quattromila) per la violazione di cui agli artt. 23 e 162, comma 2-bis, del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Tgroup s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Lamezia Terme (CZ), via dei Bizantini n. 215, C.F. 03179810795, di pagare la somma di euro 6.400 (seimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

alla predetta Società di pagare la somma di euro 6.400 (seimilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 2 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia