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Archiviazione del procedimento sanzionatorio - 7 febbraio 2019 [9160971]

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[doc. web n. 9160971]

 
Archiviazione del procedimento sanzionatorio - 7 febbraio 2019

Registro dei provvedimenti
n.41 del 7 febbraio 2019

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (XX), ha svolto gli accertamenti di cui ai verbali di operazioni compiute dell’8 e 9 giugno 2016 nei confronti di XX. P.iva: XX, con sede in XX, via XX, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali è risultato che la società, utilizzando due form di raccolta denominati “modulo di contatto” e “inserisci cv” presenti nel sito web XX, effettuava, quale titolare, un trattamento di dati degli interessati, senza che venisse loro resa un’informativa idonea ai sensi dell’art. 13 del Codice in quanto recante l’indicazione di un titolare del trattamento dei dati  (XX) diverso da quello reale (XX);

VISTO il verbale nr. 63 datato 23 giugno 2016 con il quale è stata contestata, nella forma attenuata di cui all’art. 164-bis, comma 1 del Codice, a XX, la violazione amministrativa, prevista dall’art. 161 del Codice, in relazione all’art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dal rapporto, predisposti ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi datati 12 agosto 2016, inviati ai sensi dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 11 dicembre 2018, inviati per gli effetti dell’art. 18 del d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, con i quali la XX, fornendo elementi utili alla quantificazione dell’importo della sanzione comminabile per gli effetti dell’art. 11 della legge n. 689/1981, ha evidenziato come “(…) la società XX ha incorporato la società XX e contestualmente modificato la propria denominazione sociale in XX: tale operazione societaria ha come effetto la continuità dei rapporti giuridici in capo all’incorporante, che prosegue sia in quelli (…) propri sia in quelli della società incorporata (art. 2504 bis cc). Il cambio di denominazione (…) non modifica l’identità della persona giuridica. Alla luce di ciò, XX non è quindi giuridicamente un altro soggetto rispetto a XX; è il medesimo soggetto, che mantiene la piena titolarità di tutti i rapporti giuridici. L’indicazione di XX (società indicata quale titolare del trattamento dei dati nell’informativa ritenuta per tale motivo inidonea e oggetto di contestazione) va considerata quindi un mero errore materiale e non l’indicazione di un soggetto diverso”.

Inoltre, ha osservato come “A fronte di una pluralità di possibilità di ricevere l’informativa aggiornata, vi è in ciascun sito solo un caso in cui l’informativa riporta la vecchia denominazione dello stesso soggetto”.

Ha rilevato, altresì, come “(…) è evidente l’intenzione della società (XX) di fornire una corretta informativa, che è stata effettivamente fornita. Se nella violazione contestata, venisse ravvisata una colpa, essa sarebbe davvero minima. La buona fede della Società risulta evidente anche dall’immediata correzione della vecchia denominazione del titolare non appena fatta rilevare dagli agenti accertatori (…)”;

VISTO il verbale dell’audizione della parte redatto in data 12 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale XX, ha sostanzialmente ribadito quanto argomentato nelle due memorie difensive prodotte;

RITENUTO che le argomentazioni addotte risultano idonee ad escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato poiché il sito web e i due form di raccolta dei dati personali denominati “modulo di contatto” e “inserisci cv” ivi presenti sono strutturati in modo tale da rendere facilmente comprensibile agli utenti come la titolarità del trattamento sia rinvenibile in capo a “XX”, attraverso chiari riferimenti sull’intervenuta operazione societaria di fusione dello “XX” in “XX”;

RITENUTO, pertanto, che la parte ha fornito agli utenti una costante e concreta possibilità di essere correttamente informati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

DISPONE

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo relativo alla contestazione della violazione amministrativa di cui agli artt. 13 e 161 del Codice, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 7 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia