g-docweb-display Portlet

Parere su una istanza di accesso civico - 20 luglio 2017 [6843143]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 6843143]

Parere su una istanza di accesso civico - 20 luglio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 320 del 20 luglio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l´art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Con la nota in atti, il Responsabile della trasparenza della Provincia di Verona ha chiesto al Garante il parere previsto dall´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell´ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un´istanza di accesso civico.

Il Responsabile della trasparenza ha rappresentato al Garante che la richiesta di accesso civico aveva a oggetto «i partitari contabili dell´ente pubblico economico Funivia Malcesine Monte Baldo contenente gli elenchi delle spese e i relativi beneficiari sostenuti negli esercizi 2016 e 2017 per rimborsi spese viaggi e soggiorni, compensi professionali, pubblicità e materiale pubblicitario, spese legali, spese di rappresentanza, costi di consulenza e assistenza tecnica, contributi ad associazioni, sponsorizzazioni, omaggi a clienti e articoli promozionali».

Lo stesso ha, inoltre, evidenziato che:

- «La Provincia dispone solo dei partitari relativi all´esercizio 2016, che erano stati acquisiti dalla Funivia Malcesine Monte Baldo nell´ambito di un´attività di controllo non ordinaria».

- «I partitari sono un estratto delle scritture contabili di Funivia Malcesine Monte Baldo e riportano per ogni singolo acquisto l´importo e il fornitore, privato o ditta, quasi sempre indicato nominativamente».

Dagli atti risulta, altresì, che la Funivia Malcesine Monte Baldo – ai sensi del relativo statuto – è un Consorzio di cui fa parte la Provincia di Verona, avente natura di ente pubblico economico, che è stato qualificato dalla Provincia come soggetto controinteressato.

In tale veste, il predetto Consorzio ha presentato opposizione all´accesso ai propri atti detenuti dalla Provincia, eccependo – alla luce della normativa di settore e della Determinazione dell´ANAC n. 1309 del 28/12/2016 – la circostanza che l´accesso generalizzato oltre a essere «meramente esplorativo» e di natura massiva, avrebbe pregiudicato gli «interessi economici e commerciali» di cui è portatore il Consorzio, e avrebbe arrecato un «pregiudizio alla protezione dei dati personali» contenuti nella documentazione oggetto dell´accesso.

La Provincia di Verona ha quindi respinto la richiesta di accesso, condividendo le motivazioni espresse dal Consorzio «con particolare riguardo a quelle che ricollegano alla ostensione dei dati un conseguente, innegabile vulnus all´attività commerciale, esercitata dal Consorzio in regime di sostanziale concorrenza […]».

Nella richiesta di riesame del diniego di accesso civico, presentata al responsabile della trasparenza delle Provincia di Verona, il richiedente ha insistito nelle proprie richieste, evidenziando, fra l´altro, che la documentazione a cui è stato chiesto di accedere «dovrebbe già essere tutta pubblicata sul sito internet della ATF-Funivia di Malcesine ai sensi del D.L.vo 33/2013» e che in merito è stata aperta un´istruttoria da parte dell´ANAC, senza che però allo stato «risult[i]no provvedimenti risolutivi della questione» da parte del soggetto tenuto alla pubblicazione.

Successivamente alla predetta richiesta di riesame, l´istante ha inviato una nota a questa Autorità dichiarando di essere disponibile «a rinunciare, nella documentazione dei paritari contabili richiesti alla Provincia sia per l´intero anno 2016 (già in possesso della Provincia […]) che del 2017 (fino alla data richiesta 3 luglio 2017), alla indicazione dei nomi e dei dati personali dei fornitori, privati o ditta, riportati negli originali della documentazione, richiedendo invece esclusivamente la specifica, nelle copie da dare allo scrivente, dei costi sostenuti da ATF Funivia per gli acquisti e della tipologia del materiale acquistato, così come riportato nei paritari contabili richiesti».

OSSERVA

Per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b)), del Codice).

La disciplina di settore contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall´articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

La medesima normativa sancisce che l´accesso civico è rifiutato «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)) e che «l´amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell´articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5).

Inoltre, con riferimento al procedimento relativo all´accesso civico, il Garante deve essere sentito dal responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame solo laddove l´accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 7; 5-bis, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 33/2013).

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico, è previsto che «l´Autorità nazionale anticorruzione, d´intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all´articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adott[i] linee guida recanti indicazioni operative» (art. 5-bis, comma 6).

In proposito, l´Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d´intesa con il Garante, ha approvato le citate «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013» con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 (in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666. Cfr. anche Provvedimento del Garante recante «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico» n. 521 del 15/12/2016, in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807.

Con particolare riferimento al caso sottoposto all´attenzione del Garante, risulta che la richiesta di accesso civico aveva a oggetto documenti del Consorzio Funivia Malcesine Monte Baldo relativi a due annualità (2016 e 2017) e che l´istanza di accesso sia stata presentata non al predetto Consorzio, ma alla Provincia di Verona che ha dichiarato di detenere la documentazione con esclusivo riferimento all´anno 2016.

Ciò considerato, con riferimento alla documentazione detenuta dalla Provincia, si rileva che la motivazione contenuta nel provvedimento di diniego dell´istanza di accesso civico non consente di comprendere le ragioni per cui l´ostensione dei dati richiesti determinerebbe un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali ai sensi dell´art. 5-bis, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 33/2013.

Al riguardo, infatti, dagli atti emerge che la Provincia di Verona – anche se il Consorzio ha rilevato che l´accesso generalizzato avrebbe potuto arrecare un «pregiudizio alla protezione dei dati personali» – in sostanza ha negato la richiesta di accesso per motivi inerenti al pregiudizio all´attività commerciale esercitata dal Consorzio Funivia Malcesine Monte Baldo, ossia per motivi diversi da quelli indicati nell´art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, per i quali è previsto l´obbligo di chiedere il parere formale al Garante. Sotto tale profilo, non si ritiene, pertanto, che l´Autorità possa pronunciarsi in relazione al diniego opposto all´istante.

Peraltro, sotto l´aspetto procedurale, dagli atti risulta che la Provincia di Verona abbia coinvolto nel procedimento relativo all´accesso civico solo la Funivia Malcesine Monte Baldo (individuato come soggetto controinteressato); ma non anche le persone fisiche che potrebbero subire un pregiudizio concreto alla tutela dei propri dati personali a seguito dell´ostensione dei dati richiesti (qualificabili anch´essi come controinteressati), impedendogli di rappresentare, contrariamente a quanto previsto dalla normativa di settore, un´eventuale opposizione (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013).

Ciò considerato, si deve in ogni caso evidenziare che l´istante – successivamente alla richiesta di riesame alla Provincia di Verona – ha comunicato al Garante di non avere necessità di accedere ai nomi e i dati personali dei fornitori, privati o ditta, riportati nella documentazione, ma solo della «specifica, nelle copie da dare allo scrivente, dei costi sostenuti da ATF Funivia per gli acquisti e della tipologia del materiale acquistato, così come riportato nei paritari contabili richiesti».

Al riguardo, si ricorda che «l´accesso generalizzato è servente rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalla p.a. "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico" (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, quando l´oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche (e in quanto tali "dati personali") non necessarie al raggiungimento del predetto scopo, oppure informazioni personali di dettaglio che risultino comunque sproporzionate, eccedenti e non pertinenti, l´ente destinatario della richiesta dovrebbe accordare l´accesso parziale ai documenti, oscurando i dati personali ivi presenti» (ANAC, «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», cit. par. 8.1).

Pertanto – ferma restando ogni ulteriore verifica da parte dell´amministrazione circa la sussistenza di altri casi di esclusione previsti dall´art. 5-bis del d. lgs. n. 33/2013 eccepiti dal Consorzio – per i profili di competenza di questa Autorità, si ritiene che la provincia dovrebbe riesaminare l´istanza di accesso civico alla luce della modifica del relativo oggetto comunicata dall´istante al Garante successivamente alla richiesta di riesame.

A tal fine, si ricorda che la disciplina di settore prevede che «Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l´accesso agli altri dati o alle altre parti» (art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013. Cfr. anche Linee guida dell´Anac, cit., par. 5.2).

L´amministrazione, pertanto, dovrebbe valutare, ai sensi della predetta disposizione, la possibilità di anonimizzare la documentazione richiesta, escludendo dall´accesso civico i dati personali e le altre informazioni capaci di identificare, anche indirettamente, i soggetti interessati.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della trasparenza della Provincia di Verona, ai sensi dell´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 20 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia