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Privacy e persone malate - 31 gennaio 2000

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Privacy e persone malate

L´Autorità Garante è intervenuta su un grave caso di violazione della riservatezza dei dati sanitari da parte di un quotidiano locale, che in un articolo ha dato notizia, con grande rilievo, dello stato di salute e della specifica malattia di cui soffrirebbe una personalità di quella regione.

In particolare, nel titolo e nel corpo dell´articolo, sono state date esplicite e specifiche informazioni sul genere e sulle caratteristiche della grave malattia da cui l´interessato sarebbe affetto.

Il Garante ha ricordato che il codice deontologico dei giornalisti prevede che la sfera privata delle stesse persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve venire rispettata se le notizie o i dati non sono essenziali (art.6). L´articolo avrebbe ben potuto, infatti, fare riferimento allo stato di salute dell´interessato senza entrare in precisi dettagli sulla patologia.

Per quanto riguarda la tutela della dignità delle persone malate, lo stesso codice deontologico stabilisce anche che il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, è tenuto al rispetto della sua dignità, del suo diritto di riservatezza e del suo decoro personale, specie nel caso di malattie gravi, e deve astenersi dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico (art.10).

L´Autorità ha, pertanto, disposto il blocco di questi dati, vietando al quotidiano di diffonderli ulteriormente, anche in modo indiretto.

Copia del provvedimento è stata trasmessa al Consiglio dell´Ordine dei giornalisti competente, per le valutazioni in sede deontologica.

Roma, 31 gennaio 2000