g-docweb-display Portlet

Parere del Garante all'Istituto superiore di sanità in ordine alle modifiche e integrazioni apportate al regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari emanato il 17 luglio 2007 - 17 gennaio 2013 [2298929]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2298929]

Parere del Garante all´Istituto superiore di sanità in ordine alle modifiche e integrazioni apportate al regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari emanato il 17 luglio 2007 - 17 gennaio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 13 del 17 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere dell´Istituto superiore di sanità del 17 dicembre 2012 sulle modifiche e integrazioni al proprio Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

L´Istituto superiore di sanità (di seguito Iss) ha chiesto il parere del Garante in ordine alle modifiche e integrazioni apportate alla scheda n. 4 del regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari emanato dal medesimo Istituto il 17 luglio 2007, sul quale l´Autorità aveva già espresso parere favorevole in data 28 febbraio 2007 (reperibile sul sito Internet dell´Autorità, www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1390743).

La predetta scheda del regolamento, che individua i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili nello svolgimento delle attività di ricerca statistica e scientifica effettuate dall´Iss ai sensi dell´art. 98, comma 1, lett. b) e c), del Codice, è stata modificata e integrata per rispondere alle esigenze di trasparenza, razionalizzazione e semplificazione in materia di programmazione della ricerca svolta dall´Iss.

In particolare, è stato previsto che, per ciascun progetto di ricerca, l´Iss debba individuare nel proprio Piano Triennale o in altro documento programmatico (entrambi da adottarsi previo parere conforme del Garante e da rendere pubblici in un´apposita sezione del sito istituzionale dell´Iss) i tipi di dati sensibili trattati, le operazioni effettuate e le relative modalità di trattamento. A tal fine, dovrà essere utilizzato l´apposito modulo, menzionato nella predetta scheda e allegato al regolamento, nel quale saranno descritti tutti i trattamenti effettuati dall´Istituto per scopi statistici e di ricerca e scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico. Lo stesso modulo, in attuazione dell´art. 110, comma 1, primo periodo del Codice, sarà inoltre utilizzato per la comunicazione al Garante dei trattamenti di dati sulla salute effettuati, in assenza del consenso degli interessati, per svolgere attività di ricerca scientifica corrente e finalizzata che rientrano nel programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all´art. 12-bis del d.lg 30 dicembre 1992, n. 502 (v. art. 39, comma 1, lett. b) del Codice).

Il parere è reso su una versione aggiornata della scheda e del relativo del modulo che tengono conto delle osservazioni formulate, in via collaborativa, dall´Ufficio del Garante, all´esito di riunioni e contatti informali.

Tali indicazioni, che sono state correttamente recepite dall´Istituto, hanno riguardato, in particolare:

1) le garanzie da assicurare nei trattamenti effettuati per scopi statistici e di ricerca scientifica nell´ambito del Sistema statistico nazionale (di seguito Sistan), nonché nei trattamenti effettuati al di fuori del Sistan per attività di ricerca scientifica corrente e finalizzata ai sensi dell´art. 12-bis del d. lg. n. 502/92, nonché;

2) l´individuazione dell´ambito di comunicazione dei dati sensibili oggetto di trattamento e la previsione di opportune cautele a tutela della riservatezza degli interessati;

3) gli elementi descrittivi del trattamento da indicare nel modulo allegato al regolamento.

Con riferimento all´ambito di comunicazione di dati sensibili nell´ambito del Sistan, si ricorda che la comunicazione di tali dati tra soggetti del Sistan, ancorché trattati nell´ambito dei progetti inseriti nel Programma statistico nazionale, è ammessa nei limiti dell´art. 8 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistan (allegato A.3. al Codice). Al riguardo, resta fermo in ogni caso che, per i trattamenti non compresi nel Programma statistico nazionale, la comunicazione di dati sensibili tra soggetti del Sistan potrà avere luogo qualora i tipi di dati oggetto di richiesta e le operazioni di trattamento che con essi si intendono eseguire siano specificati da espressa disposizione legislativa o, in mancanza di tale disposizione, siano stati identificati e resi pubblici dall´ente o amministrazione richiedente con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, in attuazione dell´art. 20 del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sulle modifiche e integrazioni alla scheda n. 4 del regolamento dell´Istituto superiore di sanità per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari riguardante i trattamenti di dati sensibili effettuati dal medesimo Istituto nell´ambito del Sistan (art. 98, comma 1, lett. b) del Codice), nonché per scopi scientifici (art. 98, comma 1, lett. c), del Codice).

Roma, 17 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia