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Provvedimento del 19 luglio 2012

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[doc. web n. 2097834]

Provvedimento del 19 luglio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 210 del 19 luglio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 13 aprile 2012, presentato nei confronti di BMW Italia S.p.A., con il quale Fabio Dellino, in qualità di erede del padre defunto, Pasquale Dellino, deceduto in data 17 febbraio 2012, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196) volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali del de cuius riferiti ai rapporti intercorsi con la citata società in relazione all´acquisto o al prestito finalizzato all´acquisto del veicolo BMW modello X3 o di qualsiasi altro veicolo BMW acquistato anche a solo titolo di garante; il ricorrente ha chiesto, altresì, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti cui sono stati comunicati i dati; ciò, in quanto il ricorrente ha ritenuto non  idoneo il riscontro fornito dalla citata società in riscontro all´istanza ex art. 7, chiedendo anche copia dell´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice con riferimento al trattamento dei dati del defunto padre Pasquale Dellino; rilevato che il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 aprile 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota dell´11 giugno 2012 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 8 maggio 2012 e 10 maggio 2012 con le quali la resistente, ad integrazione di quanto già comunicato all´interessato con nota del 2 aprile 2012 precedentemente al ricorso, ha precisato che, visti i rapporti tra BMW Italia S.p.A. ed i propri concessionari regolati da appositi contratti di distribuzione, il contratto di acquisto delle autovetture con marchio BMW viene concluso direttamente tra il concessionario ed il cliente finale al quale lo stesso concessionario rilascia l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice; la resistente ha sostenuto che la stessa non intrattiene alcun rapporto contrattuale con colui che acquista l´autovettura, in relazione al quale, tuttavia, viene a conoscenza dei soli dati anagrafici nell´ambito dei normali rapporti di comunicazione legati al contratto di distribuzione fra BMW ed i propri concessionari ed ha comunque precisato di poter conoscere solo i dati di chi acquista l´autovettura ("non prevedendo la modulistica in uso nemmeno lo spazio per l´indicazione di un eventuale beneficiario"); in relazione ai dati del defunto Pasquale Dellino, la resistente ha dichiarato di detenere esclusivamente nome, cognome, data di nascita, residenza ed intestazione della vettura BMW X3 targa ***, dati che le sono stati comunicati dalla concessionaria Autocapital S.p.A. di Terni dopo la conclusione del contratto di acquisto, via piattaforma informatica BMW, e di non trattare alcun altro dato del defunto Pasquale Dellino in relazione all´acquisto di altre vetture BMW; in ordine ad eventuali finanziamenti o garanzie concesse per l´acquisto di autovetture BMW è competente invece un diverso soggetto giuridico, la BMW Financial Services S.p.A., che è titolare autonomo del trattamento dei dati dei soggetti finanziati o garanti cui il ricorrente potrà, se del caso, rivolgere le proprie istanze; la resistente, pur non essendo in possesso dell´informativa ai sensi dell´art. 13 rilasciata a suo tempo al sig. Pasquale Dellino dalla concessionaria, ha fornito un facsimile dell´informativa cartacea standard che viene rilasciata dai concessionari BMW nella quale è contenuta la formula del consenso al trattamento dei dati dell´interessato per finalità promozionali anche da parte di BMW Italia S.p.A. o da società del Gruppo BMW, precisando che una volta acquisiti i dati dei clienti finali dalle concessionarie attraverso la piattaforma informatica BMW gli stessi vengono contattati in fase post vendita dalla BMW a fini di rilevazione della soddisfazione della clientela, eventuale marketing e profilazione e che solo, ove i clienti forniscano esplicito consenso, dopo il rilascio di informativa orale tramite script telefonico, BMW pone in essere i relativi trattamenti; infine, la resistente ha fornito indicazioni in ordine alle restanti richieste formulate con il ricorso, anche attraverso l´invio della versione aggiornata dell´informativa cartacea BMW sul trattamento dei dati personali, nonché dell´informativa pubblicata sul sito www.bmw.it e relative formule di consenso;

VISTA la memoria datata 10 maggio 2012 ed il verbale di audizione del 14 maggio 2012 nei quali il ricorrente ha ribadito le proprie perplessità circa l´avvenuto rilascio dell´informativa al defunto Pasquale Dellino; infine, il ricorrente ritiene che la resistente detenga anche ulteriori dati relativi all´autovettura in questione, quali il numero di telaio, il kilometraggio, i dati del libretto di circolazione e del certificato di proprietà ed anche i tagliandi di controllo;

VISTA la memoria inviata in data 25 maggio 2012 con la quale la resistente ha sostenuto di aver contattato il sig. Pasquale Dellino in data 23 maggio 2011 durante un´azione di recall telefonico, ma, dato il suo mancato consenso per le attività di marketing e profilazione, BMW non ha dato luogo ad altre attività nei suo confronti; inoltre, la resistente ha fornito il numero di telaio e la data di immatricolazione dell´autovettura in questione, nonché informazioni circa un intervento in un´officina di Roma al raggiungimento di km 610, pur precisando che, a proprio parere, tali dati non possono essere considerati dati personali del sig. Pasquale Dellino; quanto agli ulteriori dati contenuti nel libretto di circolazione e nel certificato di proprietà, ha dichiarato di non esserne in possesso;

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste del ricorrente, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro all´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di BMW Italia S.p.A., stante la tardività dei riscontri, nella misura di euro 150, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 150, a carico di BMW Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia