g-docweb-display Portlet

Precedimento relativo ai ricorsi - Inammissibilità: prima del ricorso le richieste vanno avanzate al titolare - 22 ottobre 2003 [1105465]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1105465]

Precedimento relativo ai ricorsi - Inammissibilità: prima del ricorso le richieste vanno avanzate al titolare - 22 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY nella persona dell´amministratore unico sig.a YZ rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Alosi e Pietro Alosi

nei confronti di

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo - Ufficio del registro delle imprese e Ministero per le attività produttive;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

In data 24 ottobre 2002 la XY aveva presentato un´istanza, non formulata con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, nei confronti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo - Ufficio del registro delle imprese con la quale aveva chiesto la cancellazione dell´iscrizione del provvedimento di sequestro preventivo del capitale sociale e dei beni mobili e immobili della società emesso nei suoi confronti in data 19.7.1999 dal g.i.p. presso il Tribunale di Palermo, provvedimento di cui in data 4 agosto 1999 il medesimo tribunale, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro, aveva disposto la revoca.

Non avendo ottenuto riscontro alla predetta istanza, in data 21 novembre 2002 la ricorrente aveva proposto ricorso al Tribunale di Palermo - Giudice delegato alla vigilanza del registro perché disponesse "la cancellazione dal registro storico della Camera di Commercio del decreto di sequestro penale". Tale ricorso era stato rigettato con decreto del 12 dicembre 2002 non ravvisando il giudice "i presupposti per procedere alla chiesta cancellazione", atteso che la cancellazione d´ufficio di un´iscrizione può essere disposta solo nel caso di "un´iscrizione irregolare che conduce all´estinzione dell´atto iscritto (….), mentre essa non riguarda il venir meno delle condizioni richieste per l´iscrizione, cioè la mancanza assoluta delle stesse al momento dell´iscrizione". Inoltre il competente ufficio del registro delle imprese - ad avviso del giudice - aveva comunque dato conto della revoca del provvedimento di sequestro mediante relativa annotazione nel registro stesso.

Contro tale decreto la società, in data 27 dicembre 2002, aveva proposto reclamo al collegio che comunque veniva rigettato in quanto "il provvedimento richiesto dal ricorrente, ovvero l´ordine, rivolto al Conservatore del Registro delle imprese, di non menzionare nei certificati rilasciati ai terzi il decreto di sequestro revocato, esula dai poteri del Giudice del Registro (e del Tribunale in sede di reclamo)", dato che tale organo giudiziario vigila unicamente sulla regolarità e completezza delle iscrizioni che, nel caso oggetto del reclamo, erano state regolarmente eseguite.

Con atto datato 12 settembre 2003, la società ha proposto ricorso al Garante ex art. 29 della legge n. 675/1996 chiedendo a questa autorità di "ordinare al Conservatore della Camera di Commercio di Palermo di procedere alla integrale eliminazione, mediante cancellazione, del dato personale relativo" al provvedimento di sequestro in questione e di "disporre il divieto di comunicazione a terzi di detto dato personale".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della predetta legge.

L´interessato che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996 deve formulare previamente le proprie richieste con riferimento ai diritti riconosciuti dall´art. 13 della medesima legge, nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione.

L´inammissibilità deriva dalla circostanza che il ricorso è sprovvisto di copia di un atto validamente qualificabile come previo esercizio dei diritti di cui all´art. 13 nei confronti dei due soggetti indicati quali titolari del trattamento nell´atto di ricorso.

A questo proposito si rileva che la ricorrente aveva già in precedenza proposto un ricorso ex art. 29 della legge n. 675/1996 che, in data 30 luglio 2003, era stato dichiarato inammissibile dal Garante per mancata regolarizzazione, con riferimento alla necessaria documentazione della richiesta precedentemente avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

Successivamente, con atto pervenuto in data 22 settembre 2003, la predetta società ha proposto l´odierno ricorso avente ad oggetto le medesime richieste fatte in precedenza, allegando documentazione (sostanzialmente identica a quella precedentemente inviata), nella quale, però, non compare alcun atto che possa qualificarsi quale valido esercizio dei diritti di cui all´art. 13, comma 1, della legge n. 675.

La società interessata non poi ha fornito alcuna prova del pregiudizio imminente e irreparabile che legittimerebbe la proposizione immediata del ricorso senza attendere i prescritti cinque giorni dalla comunicazione dell´interpello preventivo al titolare.

Non può quindi ritenersi correttamente seguita la procedura prevista dalla legge n. 675 per la presentazione dei ricorsi ex art. 29.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 22 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli