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Diritti dell'interessato e consenso - Accesso ai dati che l'investigatore privato non detiene più - 30 settembre 2002 [1066166]

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[doc web n. 1066166]

Diritti dell´interessato e consenso - Accesso ai dati che l´investigatore privato non detiene più - 30 settembre 2002

Allorché un investigatore privato, destinatario di un sistema di accesso, dichiari di aver cessato il trattamento dei dati dell´interessato, con definitiva loro comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l´incarico investigativo, il ricorso al Garante dev´essere definito con declaratoria di non luogo a provvedere. In ogni caso, l´investigatore risponde penalmente circa la veridicità di quanto dichiarato.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Chiara Scarano, presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Blitz s.a.s. di Fabiani Emidio & C.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, oggetto di attività investigativa svolta in riferimento ad un divorzio tra terze persone, lamenta di non aver ottenuto idoneo riscontro da parte dell´agenzia investigativa Blitz s.a.s. di Fabiani Emidio & C. ad una istanza avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano e di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento, nonché l´origine dei dati stessi. L´interessato, contestando la liceità del trattamento, aveva altresì chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano.

Nel ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie istanze.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità Blitz s.a.s. di Fabiani Emidio & C., con due note inviate via fax il 4 e il 25 settembre, ha risposto indicando il responsabile del trattamento e dichiarando che:

  • i dati dell´interessato "sono emersi nel corso di una indagine finalizzata" ad un contenzioso relativo ad un divorzio in esame presso il Tribunale di Milano e che "il ricorrente non era persona estranea all´indagine (…) in quanto possibile convivente della donna oggetto di indagini";
  • tali dati non sono più disponibili dal momento che gli stessi "sono stati trattati in modo esclusivo per tale finalità e per il periodo strettamente necessario" e sono "stati cancellati dalla banca dati" dell´agenzia "a chiusura del dibattimento di cui al procedimento civile sopraindicato";
  • l´avvenuta cancellazione non consente, pertanto, di "stabilire (…) l´esatta e concreta entità " dei dati a suo tempo raccolti;
  • il trattamento si sarebbe comunque svolto correttamente nell´esercizio del mandato investigativo.

Con nota presentata in data 13 settembre, l´interessato si è dichiarato insoddisfatto del riscontro fornito ed ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali svolto da una società di investigazione privata.

Con riferimento alle istanze proposte ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, il titolare del trattamento ha fornito riscontro anche in ordine al soggetto preposto al trattamento dei dati, dichiarando di non possedere più alcuna informazione di carattere personale relativa al ricorrente, avendo già provveduto alla cancellazione.

L´autore di tali dichiarazioni (conformi alla prescrizione dell´autorizzazione generale n. 6/2002 relativa al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2002, suppl. ordinario n. 70 - la quale, al punto 4, dispone che "una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l´immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l´incarico"), risponde della loro genuinità ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"). Sulla base delle medesime dichiarazioni, che risultano congrue alla luce della dichiarata cessazione del trattamento dei dati in questione, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Dagli atti del ricorso non emergono elementi che giustifichino un autonomo intervento del Garante in relazione al trattamento svolto, restando peraltro impregiudicato ogni diritto del ricorrente per ciò che riguarda l´esattezza, la completezza e la pertinenza delle singole informazioni di carattere personale utilizzate in giudizio.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli