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Trasferimento di dati all'estero - Cautele per lo scambio di informazioni - 9 giugno 1998 [1057758]

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[doc. web n.1057758]

Trasferimento di dati all´estero - Cautele per lo scambio di informazioni

Roma, 9 giugno 1998

Commissione nazionale per le
società e la borsa
Ufficio relazioni internazionali
Via Isonzo 19 D/E
Roma


OGGETTO: Trasferimento di dati personali all´estero (art. 28 legge n. 675/1996)

Con riferimento al quesito formulato, si conferma che la legge n. 675/1996 non ostacola il trasferimento all´estero dei dati che codesta Commissione invia ad analoghe autorità di vigilanza di altri Paesi in attuazione degli accordi internazionali cui si riferisce l´art. 4 del d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Codesta Commissione ha segnalato che lo scambio di informazioni è basato su alcune cautele che presuppongono, in particolare, l´esistenza nel Paese destinatario di un segreto d´ufficio di livello almeno equivalente a quello previsto dalla normativa europea, nonché l´obbligo di utilizzare le informazioni trasferite per le sole finalità previste dagli accordi di cooperazione.

Va tuttavia precisato che, a prescindere da queste garanzie, l´art. 28, comma 4, lett. c) della legge n. 675/1996 permette di trasferire comunque i dati all´estero, anche in Paesi extra-comunitari, qualora il trasferimento sia necessario per salvaguardare un "interesse pubblico rilevante" .

La disciplina prevista dapprima dalla legge 17 maggio 1991, n. 157 (e dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415) ed ora dal citato Testo unico evidenzia senz´altro l´esistenza di un tale interesse rilevante.

Questa circostanza rende quindi corretta l´interpretazione prospettata da codesta Commissione.

Si precisa che tale interpretazione è valida anche nel caso in cui i dati trasferiti comprendano dati di carattere giudiziario o "sensibile" di cui agli artt. 22, comma 3 e 24 della legge n. 675/1996. Ciò in quanto il d.lg. n. 135/1998 ha differito all´8 novembre 1998 il termine transitorio entro il quale le pubbliche amministrazioni che trattano queste categorie di dati devono operare in base a puntuali disposizioni di legge che specificano anche, oltre alle finalità perseguite, le operazioni di trattamento esigibili e le categorie di dati trattati.

Nel caso in cui i dati trasferiti ai sensi dell´art. 4 del Testo unico comprendano effettivamente dati di carattere giudiziario o sensibile (ferma restando l´attuale possibilità di trasferimento all´estero), la circostanza potrà essere segnalata a questa Autorità che si adopererà per un´eventuale precisazione normativa nell´ambito dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 676/1996.

IL PRESIDENTE