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Provvedimento del 24 giugno 2003 [1140376]

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[doc. web n. 1140376]

Provvedimento del 24 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Elena Aliboni

nei confronti di

Corallina Tours s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente, dopo aver ricevuto al proprio indirizzo di posta elettronica una comunicazione promozionale, ha proposto un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti del resistente, con la quale, unitamente ad altre richieste non rientranti fra quelle previste dal citato art. 13, aveva formulato un´opposizione al trattamento dei dati personali che la riguardano.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata, dichiarando di non aver ricevuto riscontro alla propria istanza, ha chiesto al Garante di adottare tutte le misure necessarie per impedire al resistente la "continua violazione della legge n. 675/1996" ed ha ribadito la propria opposizione al trattamento dei dati che la riguardano a fini commerciali o promozionali, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 4 giugno 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax il 5 giugno 2003, ha dichiarato di non aver ricevuto "una raccomandata di dissenso della sig.a Aliboni" e che l´indirizzo di posta elettronica della stessa potrebbe essere "stato inserito per errore" nella propria mailing list dal momento che il servizio offerto dalla società è dedicato ad aziende e non a privati.

Con nota inviata via fax il 16 giugno 2003, la ricorrente, dichiarandosi non soddisfatta ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 e all´art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica della ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) c), della legge n. 675/1996.

L´opposizione al trattamento formulata dall´interessata ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 è pertanto legittima.

Il titolare del trattamento ha fornito un riscontro incompleto all´istanza dell´interessata, imputando genericamente ad un probabile errore il trattamento dei dati personali della ricorrente ed indicando esclusivamente la propria disponibilità a cancellare il nominativo di coloro che si oppongono alla ricezione di corrispondenza indesiderata. Deve pertanto accogliersi il ricorso e ordinare alla resistente di adempiere alla richiesta di astenersi dall´ulteriore utilizzazione dei dati personali della ricorrente a far data dalla ricezione del presente provvedimento.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento l´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Corallina Tours s.r.l. di astenersi, con effetto immediato a decorrere dalla ricezione del presente provvedimento, dall´ulteriore utilizzazione dei dati personali della ricorrente;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Corallina Tours s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1140376
Data
24/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso