g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 18 giugno 2003 [1132609]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1132609]

Provvedimento del 18 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

Mario De Marco;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitata, concernente l´invito ad inserirsi in un meccanismo per l´invio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici, aveva chiesto (unitamente ad alcune istanze non rientranti fra quelle previste dal citato art. 13) di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, opponendosi al trattamento medesimo.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 maggio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente ha risposto con nota inviata via fax il 3 giugno 2003, nella quale ha dichiarato:

  • di essere il solo responsabile dell´invio della e-mail contestata;
  • che l´indirizzo e-mail è stato rinvenuto "in modo del tutto automatico da un motore di ricerca e non memorizzato in alcuna lista";
  • di non essere quindi in possesso di tale indirizzo.

Con nota inviata via fax il 9 giugno 2003, il ricorrente, nel contestare di non aver ricevuto un idoneo riscontro da parte del resistente, ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 e all´art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali nei termini di cui all´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

A tale trattamento, in ragione delle modalità adottate, non risulta applicabile l´art. 3, comma 1, della medesima legge che esclude dall´ambito di applicazione della stessa "il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali".

Il meccanismo collegato alla e-mail in questione e al sistema "Mlm" sviluppa una procedura di marketing multilivello che attiva, per sua natura, una comunicazione sistematica di dati personali a scopo di possibile lucro e che, pur partecipandovi anche persone fisiche, anziché imprese, non può essere perciò qualificato, nel caso concreto, alla stregua di un trattamento a fini "esclusivamente personali" ai sensi dell´art. 3 della citata legge.

Le richieste dell´interessato formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 erano pertanto legittime.

L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è infatti consentita per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39), senza un´idonea informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui alle disposizioni sopraindicate.

La persona fisica che ha agito in qualità di titolare del trattamento ha fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente formulate con specifico riferimento ai diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996, indicando idonei elementi in ordine al titolare e al responsabile del trattamento e alle modalità attraverso cui è stato reperito l´indirizzo di posta elettronica dello stesso, dichiarando altresì di non avere conservato tale indirizzo.

Alla luce di tale riscontro deve essere quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico del resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato tardivamente dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 50 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico del titolare del trattamento, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 18 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132609
Data
18/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso